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Durc e rottamazione carichi pendenti

3 Aprile 2018

(a cura del dottor Marco Minoccheri – consulente fiscale AS.TRO)

Spesso ai nostri associati nei rapporti con i Concessionari e la Pubblica Amministrazione viene chiesto il Durc e in presenza di cartelle di pagamento inps ed inail si trovano in difficoltà nel produrre tale documento con esito positivo.

Ricordiamo a tal proposito che recentemente sono state introdotte importanti novità in merito alla possibilità di accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, ossia alla cosiddetta rottamazione-bis. Vediamo di cosa si tratta.

Per le nuove domande di rottamazione, estesa a tutti i carichi affidati tra il 2000 e il 2017, è riconosciuta la possibilità di ottenere l’attestazione di regolarità contributiva nel tempo compreso tra la data in cui viene presentata la domanda di adesione alla rottamazione-bis e quella in cui scade il termine per pagare la prima o unica rata.

In tale ambito è stato, inoltre, stabilito che al mancato perfezionamento della definizione agevolata, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, consegue l’annullamento di tutti i documenti rilasciati ed attestanti la regolarità contributiva.

Si ricorda che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) deve essere richiesto nella sola modalità telematica on line collegandosi al sito ufficiale dello Sportello Unico Previdenziale: la richiesta è compilabile direttamente online ed il rilascio del documento avviene in tempo reale.

Per quanto concerne la modalità di accesso alla nuova definizione agevolata e relativamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 e ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, l’Inps spiega che il nuovo iter prevede:

entro il 31 marzo 2018, limitatamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, la trasmissione da parte dell’Agente al contribuente dell’informazione sulla posizione debitoria definibile;

entro il 30 giugno 2018 la comunicazione dell’Agente al contribuente dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse;

il pagamento delle somme oggetto della comunicazione in unica rata oppure in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo secondo le scadenze luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

In riferimento ai soli carichi affidati all’Agente dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, la nuova definizione, nel caso di carichi interessati da dilazione, può essere esercitata dal contribuente anche se non risultino adempiuti tutti i versamenti rateali relativi alle dilazioni in essere in deroga alle disposizioni sulla precedente definizione.

Relativamente ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016, l’Agente della Riscossione comunica al contribuente:

entro il 30 giugno 2018 l’importo delle rate di dilazione scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

– entro il 30 settembre 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata unitamente alle rate e al giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il contribuente, ai fini della definizione, è tenuto a pagare:

– in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, le rate della dilazione scadute e non versate al 31 dicembre 2016;

– nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, due rate consecutive di pari ammontare corrispondenti all’80% delle somme complessivamente dovute;

entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute.

Si evidenzia che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto a precedenti dilazioni comporterà l’improcedibilità della nuova istanza di definizione agevolata e quindi la mancata ammissione alla stessa.

La domanda per aderire alla nuova rottamazione va presentata entro il 15 maggio 2018, compilando il modello DA 2000/17.

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