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E’ tassabile la vincita alle slot o alle Vlt?

29 Aprile 2011

Rispondendo a un quesito sollevato dalla rivista GiocoNews, riguardo alla tassazione delle vincite realizzate con gli apparecchi da intrattenimento e le VLT (e, in particolare, sul dovere o meno di dichiarare tali vincite al Fisco), riteniamo utile pubblicare l’analisi della materia condotta dal Centro Studi AS.TRO anche su questo portale associativo, vista la particolarità e interesse generale del tema proposto.

Come noto, il sistema tributario distingue tra tassa sul gioco e tassa sul premio.
La tassa sul gioco è sempre corrisposta dal Concessionario aggiudicatario dei diritti di distribuzione – gestione del prodotto statale di portafoglio – AAMS

La tassa sul premio, invece, è disciplinata differentemente, a seconda che si verifichino, o meno, le ipotesi ritenute rilevanti dall’articolo 30 del d.p.r. 633/ 70.

Una analitica ricostruzione del quadro normativo in materia è rinvenibile nella risoluzione n. 141/ E della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, datata 30 dicembre 2010. Come il “fisco” ci ricorda, dunque, la regola generale è sempre quella dell’articolo 67 del TUIR, secondo il quale costituiscono redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico, e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte”. 
Il successivo articolo 69 del TUIR, poi, dispone altresì che tali somme “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”, ciò comportando la necessità di dichiarare la vincita percepita senza possibilità di deduzione delle spese sostenute per la loro produzione.

Il citato articolo 30 del d.p.r. 633/70, poi, prevede che i premi e le vincite di cui all’articolo 67 del TUIR, se corrisposti da persone pubbliche o private, e dai soggetti di cui all’articolo 23 del d.p.r. 633/70, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa. 
Ciò rende chiaro come, ad esempio, la vincita al superenalotto sia da considerarsi sempre già “al netto delle tasse”, in quanto il concessionario trattiene la ritenuta fiscale (per il cui versamento all’erario è responsabile) all’atto del pagamento del premio.

Per le slot, il documento tributario di riferimento è la circolare 21/e del 13 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate, il cui punto 8 recita “l’art. 30  del  DPR  29 settembre 1973, n. 600, nelle ipotesi di giochi per i quali e’ imposto  un prelievo erariale a norma di legge, considera la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta compresa nell’ambito di tale prelievo. In particolare, il  quarto comma sancisce che la  ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie  nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici  esercitati dallo Stato, e’ compresa nel  prelievo operato  dallo Stato  in  applicazione  delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco. Pertanto la  ritenuta  alla  fonte  sulle  vincite  degli  apparecchi e  congegni di  cui  all’art.  110,  comma 6, del TULPS deve ritenersi ricompresa nel prelievo  erariale  operato  dallo  Stato ai sensi dell’art. 39, comma 13, decreto-legge n. 269 del 2003.

La chiarezza di tale testo non richiede ulteriori approfondimenti. 

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