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Ecco il documento completo sul "nuovo" 110 Tulps: cosa cambia per il settore

7 Febbraio 2013

Il “nuovo” 110 Tulps: dal testo della norma, primo tentativo di inquadrare le novità legislative (Il file completo può essere scaricato cliccando qui)

A cura di Avv. Michele Franzoso
Prima parte: Testo vigente e storico della norma

L’articolo 110 T.U.L.P.S. , vigente, è la risultanza di numerose modifiche legislative, l’ultima della quali risalenti al 24 dicembre 2012.

La rilevanza delle novelle, e la complessità dei raccordi e dei richiami necessari alla puntuale decifrazione della norma, impone di far precedere qualsiasi commento dalla completa esibizione della disciplina, corredata dalle note esplicative dello “storico” della stessa.

In successiva pubblicazione si procederà alla disamina tecnica della norma.

Art. 110.

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, e’ esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorita’ competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche’ le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresi’, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario (1).

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 e’ consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attivita’ di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti (2).

4. L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6 (3).

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e’ di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina [in monete metalliche]. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu’ di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali ;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalita’ di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l’importo massimo e le modalita’ di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilita’ e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera (4)(5).

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

[b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell’ articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all’ articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni (6);] (7)

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (8).

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco e’ regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (9).

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’ articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004 (10).

7-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un’effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonche’ per la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni (11).

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma Iter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l’acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all’interno del medesimo punto di vendita (12).

7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell’anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalita’ definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni (13).

[8. L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.] (14)

[8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni e’ punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8.] (15)

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e’ commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalita’ giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all’ente (16);

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio (17).

f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio (18);

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale (19).

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e’ disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e’ disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalita’ stabilite dal provvedimento stesso (20).

9-ter. [Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto e’ presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui e’ stata commessa la violazione.] Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto e’ presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 e` competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione (21).

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 (22).

10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 e’ titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’ articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’ articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita’ previste dall’ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88 (23).

11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita’ in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorita’ competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, e’ computato nell’esecuzione della sanzione accessoria (24) (25).

(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(2) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 541, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(4) A norma dell’articolo 1, comma 479, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui alla presente lettera e’ fissata in misura pari al 5 per cento dell’ammontare delle somme giocate.

(5) Comma modificato dall’articolo 39, comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, sostituito dall’articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successivamente modificato dall’articolo 38, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e dall’articolo 1, comma 282, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi anche quanto disposto dall’articolo 7 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158.

(6) Per la proroga del termine del 1º gennaio 2004, di cui alla presente lettera, vedi l’articolo 39, comma 7, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(7) Lettera abrogata dall’articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(8) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 475, lettera a) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(9) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 475, lettera b) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(10) Comma aggiunto dall’articolo 39, comma 7-bis, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dall’articolo 4, comma 195, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(11) Comma inserito dall’articolo 1, comma 475, lettera b) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(12) Comma inserito dall’articolo 1, comma 475, lettera b) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(13) Comma inserito dall’articolo 1, comma 475, lettera b) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(14) Comma abrogato dall’articolo 24, comma 19, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(15) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successivamente abrogato dall’articolo 24, comma 19, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(16) Lettera modificata dall’articolo 10, comma 9-quinques del D. L. 2 marzo 2012 n.16.

(17) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituito dall’articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivamente modificato dall’articolo 15-bis, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(18) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 475, lettera c) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(19) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 475, lettera c) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(20) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 544, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(21) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 544, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 74, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e dall’articolo 24, comma 19, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(22) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 544, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(23) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 545, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(24) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 546, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(25) Articolo modificato dall’articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904, dall’articolo 1 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, dall’articolo 37, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e da ultimo sostituito dall’articolo 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

 
Dalla percentuale di Vincita al divieto di installazione di videoterminali. Commento all’art. 110 Tulps – Parte II
Il primo passo per il commento all’articolo 110 T.U.L.P.S. è l’individuazione dei “raccordi normativi” che non sono espliciti, ma che devono considerarsi necessari per l’esatta individuazione del contenuto vigente della norma. E’ l’interprete, quindi, che deve farsi carico di gestire le criticità di una tecnica di formulazione legislativa che non si preoccupa di aggiornare periodicamente ciò che in una norma primaria viene implicitamente modificato attraverso successivi e plurimi provvedimenti di diversa natura.

L’articolo 110 TULPS, infatti, disciplina oggi un novero tale di argomenti che fanno assumere alla norma il ruolo di “mini-disciplina tecnica” di settore, di fonte statale, cui si agganciano tanti altri provvedimenti di natura legislativa e secondaria-regolamentare.

Questi ultimi, quindi, pur non comparendo nel testo del TULPS, di fatto (e anche in diritto), ne aggiornano periodicamente il significato, benché la norma appaia con il medesimo contenuto letterale.

Il primo esempio di tale fenomeno è la c.d. percentuale di retrocessione, che l’articolo 110 T.U.L.P.S. prevede ancora in misura del 75% (per gli apparecchi del comma sei lettera a.), e che altri e distinti provvedimenti hanno, invece, modificato.

La definizione della percentuale di retrocessione su tale apparecchi, infatti, è stata oggetto di una “traslazione” dalla norma primaria alla normativa regolamentare di fonte tecnica, a sua volta recepita in un provvedimento di legge di natura “approvativa”.

Infatti:

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, recante “attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2 comma 3 del d-l- 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011, in materia di giochi pubblici,

dispone:

IL DIRETTORE GENERALE

dell’amministrazione autonoma dei monopoli di stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita’ di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante regolamento di organizzazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che all’articolo 2, comma 3, ha tra l’altro previsto che il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l’altro introdurre nuovi giochi, variare l’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, rivisitare la misura del prelievo erariale unico;

Considerata, pertanto, la natura meramente esemplificativa ma non esaustiva dell’elencazione contenuta nel predetto articolo 2, comma 3, come si evince dal tenore letterale della disposizione medesima (….tutte le disposizioni….utili…… potendo tra l’altro…. );

Decreta:

Art.1

Maggiori entrate

Art. 1

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il presente decreto individua gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dalla norma.

2. Con successivi provvedimenti sono previste le disposizioni di dettaglio per la concreta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2, Art. 3, Art. 4 (Omissis).

Art.5

Variazione della misura del prelievo erariale unico

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ variata come segue:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo del 4 per cento sull’ammontare delle somme giocate e una addizionale pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 500;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l’addizionale sulle vincite eccedenti l’importo di 500 euro, il prelievo sull’ammontare delle somme giocate e’ del 4,5 per cento.

2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ variata come segue:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla successiva lettera b), si applica un prelievo dell’11,80 per cento sull’ammontare delle somme giocate;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e’ fissata in misura non inferiore al 74 per centoe, per gli anni 2013 e 2014, si applica un prelievo del 12,70 per cento sull’ammontare delle somme giocate;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco e’ fissato nella misura del 13 per cento delle somme giocate.

3. I prelievi sulle vincite di cui al comma 1, a decorrere dal 1º settembre 2012, sono trattenuti all’atto del pagamento delle stesse e sono versati dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Con successivo decreto direttoriale sono previste disposizioni attuative per l’applicazione del presente comma, anche al fine di stabilire procedure e modalita’ di controllo e verifica degli adempimenti (1).

(1) Comma modificato dall’articolo 10, comma 9, lettera c) del D.L. 2 marzo 2012 n.16.

L’articolo 110 TULPS, quindi, risulta sul punto “implicitamente” ma inequivocabilmente mutato in ragione di quanto evidenziato.

Il secondo esempio di necessario raccordo sistematico è quello che attiene al c.d. divieto di installazione di videoterminali.

Il nuovo 110 TULPS dispone:

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».

La “precedente” legge 189/2012 (legge di conversione del c.d. decreto Balduzzi)

dispone

3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita’ di offerta di giochi con vincita in denaro, e’ vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorita’.

Non esiste richiamo esplicito tra le due norme, né è possibile interpretare l’una come supporto sanzionatorio dell’altra, in quanto diverge il contenuto precettivo delle medesime.

A ciò si aggiunge che le disposizioni divergono anche per “natura e stato”, essendo il TULPS una collocazione normativa “speciale, tecnica, e successiva”, la cui violazione è devoluta all’accertamento dell’AAMS, mentre la legge “Balduzzi” rappresenta un contesto legislativo tutto sommato “generico”, dove non esiste una devoluzione specifica di competenza per l’accertamento (proprio perché non autonomamente supportata da cornice edittale, e semplicemente integrante una prescrizione per il titolare di licenza di pubblico esercizio).

Eppure è inevitabile che debbano essere “raccordate”, in quanto la materia del gioco pubblico è la stessa, come è sovrapponibile il concetto di “videoterminale”, con quello di “apparecchiatura che tramite la connessione telematica” consenta l’accesso a piattaforme on line di gioco”.

Dalla dis-omogeneità di contenuto, comunque, emerge la necessaria autonomia applicativa.

La norma della legge Balduzzi, pertanto, va interpreta come divieto di raccolta terrestre di gioco on line, sanzionabile ai sensi dell’articolo 17 bis del TULPS (salvo che il fatto integri il reato di cui all’articolo 4 della legge n. 401/1989), in quanto attività vietata esercitata in esercizio pubblico (che ai sensi dell’articolo 86 TULPS deve rispettare ogni prescrizione di legge).

Il suo ambito “oggettivo” di operatività sarà la mera presenza di un computer che “consenta” all’utente di giocare on line, ciò significando che saranno illeciti tutti i dispositivi messi a disposizione del pubblico in cui ciò non sia “inibito”. Sarà cura del titolare dell’esercizio predisporre tecnicamente le inibizioni di navigazione del caso, prima di mettere a disposizione del pubblico l’apparecchiatura, andando incontro, altrimenti, alla sanzione pecuniaria amministrativa, cui può seguire la diffida di ps alla rimozione dello stato di irregolarità, e, a seguire (in caso di recidiva o grave inottemperanza, o grave turbamento dell’ordine pubblico), conseguenze sulla licenza.

La norma del TULPS, invece, si applica al fenomeno della presenza di “apparecchi videoterminali” che non sono RISPONDENTI alle caratteristiche e alle prescrizioni delle vlt,.

L’ampia formulazione consente di annoverare qualsiasi forma di “oggetto” che abbia una connessione internet a mezzo della quale l’utente acceda a “gioco” in forme diverse dall’assoluta gratuità.

Si ritiene di non condividere l’assunto che vorrebbe la norma come generale divieto di installare qualsiasi tipo di computer in tutti gli esercizi. Ciò determinerebbe la illegittimità derivata degli internet point, ma anche delle postazioni collocate nelle agenzie scommesse e a disposizione del pubblico per la prenotazione di puntate da validare poi al desk.

L’ambito verosimile di applicazione della norma è pertanto quella del congegno in cui non si possa escludersi anche la funzione di strumento di accettazione di gioco da parte di un utente. Anche il semplice pc potrà assumere tale “veste”, per esempio, l’utente si ritrova a disposizione canali di login o periferiche di accettazione di denaro o di carte di pagamento.

Restano in assoluto disparte le valutazioni attinenti il profilo probatorio, necessitanti riflessioni e analisi che esorbitano la funzione meramente esplicativa di questa sede.

 Dall’articolo 110 T.U.L.P.S. l’ennesima riconferma del principio di “diversificazione” dell’offerta di gioco – Parte III
Il nuovo mondo degli apparecchi di “diversa tipologia”. Dall’articolo 110 T.U.L.P.S. l’ennesima riconferma del principio di “diversificazione” dell’offerta di gioco.

Il comparto degli apparecchi del gioco lecito non è fatto di soli congegni con premio in denaro, ed è quindi corretto che ci si preoccupi di disciplinare una “galassia” di prodotti che annoverano storia, tecnologia, capacità di raccolta di gioco, idoneità a soddisfare una richiesta di intrattenimento decisamente alternativa rispetto alla sfida di sorte basata sulla ricerca di un premio in denaro. Tuttavia, sfugge alla logica (quantomeno a quella industriale), l’equiparazione tra “rispetto” per tali prodotti e la permanenza dell’”obbligo” di diversificazione dell’offerta di gioco presso tutti i punti vendita, con la sola eccezione dei locali ad “88 TULPS come primaria o esclusiva licenza” . Il principio, è bene ricordarlo, risale al 2003, al primo decreto sul contingentamento, nel quale si statuiva che l’offerta di gioco “non a premio” trovava ragione nella necessità di evitare l’equiparazione tra gioco legale e gioco “per maggiorenni”. In buona sostanza, si prendeva atto che il bar è frequentabile anche da minori e a costoro si “doveva” dare un prodotto legale di gioco “accessibile”.

Il nuovo articolo 110 TULPS prende atto di alcune lacune della precedente disciplina sugli apparecchi di “tipologia diversa rispetto ai “comma sei”, proponendosi di colmarle, attraverso la “terza” riforma legislativa in materia. Per la terza volta, infatti, dopo i precedenti tentativi del 2003 e del 2005, si cerca di trovare un sistema per non ostacolare la produzione e la distribuzione di apparecchi e congegni per “il divertimento vero”, sperando di evitare che in essi non venga occultato un sistema o una prassi di esercizio che li renda “ surrettiziamente a premio”.

E’ bene ricordare, infatti:

che l’appetibilità intrinseca di tale “oggetti” da gioco per gli operatori dell’illegalità, risiede nella loro estraneità al sistema della connessione telematica e del PREU;

che sino ad ora il comparto dei gestori ha evidenziato l’oggettiva “anti-economicità” della gestione di “apparecchi di diversa tipologia”, dalla obbligatoria installazione, ma dall’irrisorio riscontro di gradevolezza da parte dell’utenza;

che sicuramente, di contro, esistono location stile FAC (Family center of amusement), in cui ticket redemption, ruspe, gru, piste, videogiochi, costituiscono una attrattiva seria e di elevata professionalità.

Il nuovo articolo 110 TULPS, quindi, apre a questo mondo, ma resta pur sempre “chiuso” nella sua ratio, che il comma sette – ter conferma “con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma sette e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un’effettiva diversificazione del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14 – bis comma 5, del d.p.r. 640/ 1972 e successive modificazioni”.

Per aprile – maggio, quindi (salvo gli effetti dello stand still), l’industria del divertimento potrà ripartire su basi diverse, e soprattutto potrà annoverare le ticket redemption, ed in generale “i meccanici” come strumenti di gioco autorizzati espressamente, e specificamente disciplinati.

Il nuovi comma sette, lettera c-bis e c-ter, annoverano tra gli apparecchi del gioco lecito, anche

quelli meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a e c, attivabili con moneta, con gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita”,

quelli meccanici ed elettromeccanici per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo”.

A tale disposizione di affianca il nuovo comma sette – quater che dispone “gli apparecchi di cui al comma sette non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al d.p.r. 430/ 2001; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore, ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7 ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l’acquisizione di premi (n.d.a. non si ripete la dizione premi modesti) non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all’interno del medesimo punto di vendita “.

Tutti da decifrare, invece, gli impatti della normativa transitoria sui videogiochi e sui meccanici già in esercizio. La modifica delle specifiche tecniche, infatti, non garantisce che essi si “ritroveranno” conformi anche alle future disposizioni, ovvero “riconoscibili” dal nuovo sistema “amministrativo.”

L’auspicio è che si possa evitare, per i gestori che hanno in carico centinaia di freccette, e centinaia di videogiochi “nulla ostati”, e che hanno affrontato questo investimento solo per adempiere all’obbligo di diversificazione dell’offerta, la terribile beffa di dover “sostituire” anche questi congegni, divenuti obsoleti alla luce delle nuove specifiche tecniche.

Il mercato del divertimento va salvaguardato ma sicuramente non è tutelabile imponendone la commistione con l’offerta di gioco a premio, alla quale vanno imposte tutte le più rigorose regole amministrative, senza ingerenze commerciali di fonte istituzionale.

 Il nuovo apparato sanzionatorio dell’articolo 110 T.U.L.P.S. – Parte IV
L’articolo 110 TULPS non ha innovato solo il “mercato”, disciplinando la nuova galassia del gioco senza vincita in denaro, ma ha rivisitato l’apparato sanzionatorio.

Il comma nove dell’articolo, quindi, resta il contesto in cui reperire tutte le sanzioni, ma dal primo di gennaio 2013 se ne ravvisano di nuove.

Innanzitutto le “tradizionali” sanzioni:

Produzione – Importazione – Gestione – Installazione – consentire uso al pubblico di apparecchi conformi ma “a nero”, ovvero sprovvisti di titoli autorizzatori previsti dalle vigenti disposizioni (comma 9 lettere b e d). La sanzione pecuniaria amministrativa oscilla tra il minimo di 500 e il massimo di 3.000 euro per apparecchio (estinguibile ex art. 16 legge n. 689/ 81 con euro 1.000).

La previsione appalesa una certa obsolescenza per quanto riguarda i congegni connessi alla rete telematica, oggi impossibilitati a essere “conformi” alle prescrizioni tecniche se non censiti alla banca dati. E’ infatti notorio che la normativa relativa all’utilizzo della smart card impone di associare il dispositivo di sicurezza ad un identificavo prima ancora di procedere alla messa in esercizio. Ciò rende impossibile che l’apparecchio “conforme”, possa lavorare senza i titoli autorizzatori.

La “vecchia norma”, invece, esplica una forza decisiva in relazione agli apparecchi di “diversa tipologia” recentemente introdotti, che ben possono essere prodotti – distribuiti – importati – installati e gestiti senza connessione, in quanto quindi abilitati a lavorare “off line”.

La norma si caratterizza per una sorta di “clausola obiettiva di punibilità”, ovvero la destinazione distributiva al territorio italiano, e la istallazione dell’apparecchio “a nero” sul suolo italiano, e per la sanzione accessoria di cui alla lettera e) del nono comma, che in seguito sarà illustrata alla luce della modifica introdotta dall’articolo 10 comma 9 quinquies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Produzione – Importazione – Gestione – Installazione – consentire uso al pubblico di apparecchi di cui alla tipologia comma sei e comma sette dell’articolo 110 TULPS (ergo deve trattarsi di simil-new slot e di simil – congegni di altra tipologia), difformi dalle rispettive regole tecniche obbligatorie (comma 9, lettere a e c), tra le quali rientrano altresì le tipologie di oggettistiche ammesse come premio lecito nell’ambito del comma sette, ovvero il divieto di conversione in denaro dei premi.

La fattispecie in esame distingue la sanzione, valutando più grave il fronte produttivo/distributivo (da 1.000 a 6.000 euro per apparecchio, estinguibile con euro 2.000), rispetto a quello dell’”utilizzo” (4.000 euro ad apparecchio, estinguibile con euro 1.333,33).

Anche questo fronte è corredato dalla citata sanzione accessoria della lettera e), la quale consiste nella “inibizione” al rilascio di nulla osta per 5 anni a nome dell’autore della violazione “reiterata”. Nel marzo del 2012, poi, si è specificato che la sanzione accessoria si applica all’Ente o alla società per la quale opera l’autore, sia esso rappresentante legale o dipendente.

La peculiarità di tale norma è quella di costituire una pericolosa “spada di Damocle” per i Concessionari di rete telematica, ai quali la sanzione di cui alla lettera c) del comma nove viene recapitata “oggettivamente”, come derivazione dell’illecito commesso nel pubblico esercizio. La novella introdotta, poi, impedisce che gli autori delle violazioni possano essere rimossi con finalità di “salvaguardare” l’Ente per cui operano, rendendo automatico e diretto l’addebito a carico della persona giuridica.

Distribuzione – Installazione – consentire uso, di apparecchi conformi all’interno di locali non muniti di quelle autorizzazioni che dovessero essere “eventualmente” previste come obbligatorie (comma nove, lettera f-bis).

Sul fronte distributivo l’unica autorizzazione che è dato censire è la licenza comunale di cui all’articolo 86 TULPS, mentre sul fronte dell’”utilizzo”, la norma apre scenari di difficile analisi preventiva.

Con le modifiche legislative introdotte in materia di licenza di pubblico esercizio, infatti, il titolo autorizzatorio per la conduzione di un locale di somministrazione è stato sostituito dalla SCIA, la quale, come tutti oramai riconoscono, non ha una natura equivalente a quella della “licenza”, posto che l’”equivalenza” si riferisce solo agli effetti derivanti dalla segnalazione certificata. La “vecchia licenza di bar” quindi, semplicemente, non esiste più.

Da ciò deriva, altresì, che il titolare del bar non può più vantare “nell’ambito di un titolo autorizzatorio che non ha più”, l’autorizzazione implicita all’installazione di apparecchi per il gioco lecito (espressamente prevista nel terzo comma dell’articolo 86 TULPS a beneficio del titolare di una licenza di somministrazione), la quale, pertanto, dovrà sempre essere oggetto di autonoma SCIA, disciplinata dalle norme comunali vigenti.

Sino ad oggi questa problematica non riguardava l’operatore di gioco, ma esplicava rilevanza nei soli rapporti tra pubblico esercizio e Autorità Amministrativa Locale.

Oggi, la “irregolare tenuta” di apparecchi perfettamente leciti, collegati alla rete telematica, provoca una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per apparecchio (estinguibile con il pagamento in forma agevolata con euro 5.000) a carico di chi installa, distribuisce, consente l’uso, ovvero esercente, gestore, e concessionario di rete.

La norma in esame, pertanto, è un’autentica “bomba ad orologeria”, posto che impone la revisione della posizione amministrativa di almeno 100.000 punti vendita alla luce delle rispettive normative comunali locali.

Una previsione così severa può avere solo due ratio, assolutamente alternative e non cumulative. Da una lato, tentare di “devolvere” tale profilo alla competenza di accertamento dell’AAMS, e quindi sottrarre alle locali polizie municipali i proventi e i poteri sanzionatori su tale profilo. Se questa fosse la ratio, il Legislatore sarebbe incorso in una “topica”, in quanto la norma non è in grado di eliminare il potere “concorrente” dell’Autorità preposta alla sorveglianza delle prescrizioni a cui è tenuto il titolare di pubblico esercizio. La seconda possibile ratio, più verosimile, è quella di “fornire” ai Comuni un’arma per impedire l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sul proprio suolo, attraverso il banale ed agevole strumento della disciplina sul commercio locale. A mezzo di tale disciplina, infatti, ogni Comune potrà dettare una procedura sulla SCIA per l’installazione di apparecchi da gioco che – di fatto – renda tale attività un percorso su vomeri ardenti. Ad esempio: imposizione di diritti di segreteria, di perizia acustica, di opere interne per la individuazione dello spazio dedicato all’installazione, di obblighi di rinnovo della SCIA al mutare dei codici identificativi, e chi più ne ha più ne metta.

La norma in esame, in definitiva, impone di verificare lo stato della autorizzazione alla installazione di apparecchi da gioco nel singolo locale, aprendo il viatico ad una stagione di controlli formali che nulla hanno a che fare con la “legalità del gioco in sé”, foriera dell’ennesima denigrazione del comparto. A ciò si aggiunge che la severità della sanzione ipoteticamente in grado di colpire tre soggetti economici può totalizzare volumi di “incasso” spaventosi.

Se si calcola una base di 30.000 punti vendita (100.000 new slot a 5.000 euro l’una) a rischio di “incapacità di osservanza costante” di ogni disposizione burocratica, il “giro di affari delle sanzioni” rischia di arrivare alla cifra di 1,5 miliardi di euro (a fronte di un PREU medio annuo di 3,3 miliardi).

Divieto di installazione di videoterminali diversi dalle VLT., superamento del concetto di apparecchio – PARTE V

Come è stato già evidenziato nella PARTE II del commento alla nuova normativa, l’articolo 110 tulps, annovera, al comma nove lettera f-ter, in divieto di installazione (e di messa a disposizione del pubblico) di videoterminali che non siano le VLT.

 La sanzione che correda questa previsione oscilla dal minimo di 5000 euro al massimo di 50.000 euro per ciascun apparecchio terminale, consentendo l’estinzione in via agevolata dell’illecito tramite il pagamento di euro 16.666 (per apparecchio) entro 60 giorni dalla contestazione.

La norma si prefigge di superare il concetto di “apparecchio da gioco” originariamente vincolante (secondo una certa interpretazione) per l’applicazione del comma nove dell’articolo 110 TULPS. Ciò consente quindi il sequestro – la sanzione – la confisca amministrativa, di tutte le postazioni telematiche a vario titolo utilizzate per attività di gioco estranee al circuito delle autorizzazioni, indipendentemente dalla loro configurabilità strutturale come “congegni da gioco”.

Va evidenziato, infatti, come la primaria difesa avanzata dagli utilizzatori di apparecchi telematici all’interno di pubblici esercizi, al cospetto di iniziative sanzionatorie sollevate nei loro confronti, si concretizzava proprio nella descrizione strutturale dell’oggetto sequestrato, sostenendo che non poteva qualificarsi apparecchio da gioco un semplice monitor inserito in un cabinet, al cui interno nulla c’era se non una connessione internet ad un determinato server a cui l’utenza poteva accedere liberamente.

In disparte restando, quindi, la sostenibilità effettiva di tale tesi e la cogente necessità che l’originario apparato sanzionatorio dell’articolo 110 tulps fosse limitato ai soli “apparecchi da gioco”, la novella in commento supera tale argomento, sanzionando l’apparecchio terminale in sé (qualora diverso dalle VLT), posizionato in luogo aperto al pubblico.

Come già evidenziato nelle precedenti parti del commento, poi, l’articolo3-quater della legge n. 189/ 2012 si occupa “di altro” rispetto all’articolo 110 TULPS, in quanto non vieta l’installazione in sé di apparecchi dotati di connessione telematica, ma solo la loro “idoneità a navigare su siti di gioco legali o illegali che siano”.

la norma della legge Balduzzi, va interpreta come divieto di raccolta terrestre di gioco on line, sanzionabile ai sensi dell’articolo 17 bis del TULPS (salvo che il fatto integri il reato di cui all’articolo 4 della legge n. 401/1989), in quanto attività vietata esercitata in esercizio pubblico (che ai sensi dell’articolo 86 TULPS deve rispettare ogni prescrizione di legge).

Il suo ambito “oggettivo” di operatività sarà la mera presenza di un computer che “consenta” all’utente di giocare on line, ciò significando che saranno illeciti tutti i dispositivi messi a disposizione del pubblico in cui ciò non sia “inibito”.

L’articolo 110 tulps, nell’attuale versione, è quindi l’istituto tramite il quale si vieta l’installazione e l’uso di strumenti telematici (diversi dalle VLT) per raccogliere gioco all’interno di un luogo aperto al pubblico.

I profili di carattere “probatorio” che tale fattispecie mette in rilevanza restano comunque non banali, proprio perché il “paragone” con le vlt, suggerisce comunque l’esistenza di una “struttura” che incorpori il terminale da cui trarre evidenza che “il gioco” (e non l’acquisto di una suoneria di cellulare, piuttosto che una previsione di uscita di numeri al lotto) sia una funzione con essa esercitabile.

Il timore che si prospetta, quindi, è che gli operatori dell’illegalità si mettano a “far di conto”, eliminando le variopinte “postazioni” che oggi sono “di moda”, e che presentano spesso periferiche di accettazione di denaro, ed agevole accesso alle videate di gioco, per “ripiegare” sui semplici computer utilizzati secondo lo “schema operativo” in vigore a metà degli novanta, arricchito della tecnologia otp che, oggi, è a costo zero.

Tale “ripiegamento” comporterebbe la possibilità di invocare l’applicazione della legge Balduzzi in luogo dell’articolo 110 tulps, senza un sostanziale nocumento di operatività (risparmiando quasi 15.000 euro ad apparecchio, ed in certi casi addirittura, prospettando difese vincenti).

La prassi, infatti, già evidenzia la possibilità di dotare – on real time – l’esercente e il giocatore di una serie di password otp, valide sia per l’accredito che per lo scarico delle vincite, ciò comportando il rischio che il fenomeno che oggi si vuole “combattere” (net shop), possa “ripresentarsi” sotto le più insidiose soglie di semplici pc (privi di stampante, privi di qualsiasi altra periferica, magari inibiti alla navigazione su tutti i siti di gioco tranne uno).

Lo schema è semplice: il giocatore si “loga” al server di gioco illegale fuori dal bar tramite uno smartphone dedicato, ricevendo sul suo telefonino una o più password. Nel bar si connette ad un computer rigorosamente inibito a tutti i siti di gioco leciti e illeciti (tranne uno a indirizzo variabile di giorno in giorno). La transazione di acquisto dei crediti avviene in contanti con l’esercente (o addetto dell’organizzazione), o addirittura “a credito” se il giocatore è compiutamente identificato dall’organizzazione; la procedura di “scarico” delle vincite avviene con accumulo nel borsellino del server (per finalità di futuro ri-gioco) e poi in contanti tramite la “rete fisica dell’organizzazione”. Questo sistema – pare – sia stato censito anche dalla recente indagine condotta dalla Magistratura bolognese, a cui non sono sfuggite le metodiche di “recupero dei crediti” da parte degli esattori nei confronti dei giocatori.

Il dato che si vuole evidenziare è quindi il seguente: attraverso l’articolo 110 tulps si attua una incisiva azione di contrasto nei confronti dell’industria parallela al gioco legale, relativamente a quei fenomeni di “illegalità” ancora propensi a “sfidare il sistema” tramite apparecchi a cui si demanda la raccolta di gioco per via telematica in forme tutto sommato “solari”.

L’elevata entità della sanzione, tuttavia, potrebbe generare una repentina “occupazione” della medesima “nicchia di mercato” oggi fortemente esposta ad azioni di agevole repressione, da parte di consorterie di elevata organizzazione criminale, capaci di operare senza apparecchi ma solo con normali pc, e magari tramite tablet.

Il rischio più elevato, poi, è quello dell’espansione di tale “nicchia di mercato”, ovvero la sua fisiologica intrusione in Liguria, Alto Adige e in tutti gli altri contesti territoriali in cui le “piccole” slot a moneta metallica, legali e controllate sono state oggetto di “decreto di espatrio”.

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