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ELENCO OPERATORI NEW SLOT: AAMS DECRETA LA PROROGA DEI TERMINI

24 Giugno 2011

AAMS  pubblica le modifiche al decreto riguardante l’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi con vincita in denaro. Al decreto (CHE PUO’ ESSERE SCARICATO DIRETTAMENTE CLICCANDO QUI) direttoriale n. 2011/11181/Adi del 5/04/2011, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all’articolo 4, le parole “ legge n.575/1975” sono sostituite da “ legge 31 maggio 1965 n 575 ”;
b) all’ articolo 5 le parole : “ A partire dall’anno 2012 è necessario il possesso di tale requisito ai fini dell’iscrizione” sono soppresse;
c) all’ articolo 6, è inserito il seguente comma 3:
“ 3. Per i circoli privati, e per tutte le associazioni, la certificazione antimafia deve essere riferita a tutti i soggetti muniti di rappresentanza esterna, in base agli specifici statuti o atti costitutivi”;
d)
all’articolo 8, comma 2, le parole “entro il 30 giugno 2011” sono sostituite dalle parole “entro il 15 novembre 2011”; al secondo comma, le parole “dal 1° luglio 2011” sono sostituite dalle parole “dal 1 dicembre 2011” ;
e) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“ 1. In caso di cancellazione di soggetti iscritti, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di cancellazione dall’elenco, successivamente alla pubblicazione.
2. Il concessionario provvede all’estinzione degli effetti del rapporto contrattuale entro 5 giorni decorrenti dall’informazione pervenuta.
3. In caso di mancata comunicazione della dimostrazione dell’avvenuta estinzione dei rapporti contrattuali con soggetti cancellati entro i termini previsti dall’articolo 10, comma 1,la comunicazione dell’Amministrazione di cui al comma 1, vale come contestazione della violazione riscontrata.
4. In caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti, ovvero di mantenimento dell’efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti, anche accertata successivamente, e’ comminata, da parte dell’Ufficio Regionale competente per territorio in relazione al luogo nel quale e’ stato stipulato l’atto, la sanzione amministrativa di euro 10.000 (euro diecimila/00) al concessionario per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle altre parti contraenti.
5. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.
6. Ai fini della reiterazione, le violazioni si considerano avvenute a seguito di inoppugnabilità delle ordinanze-ingiunzioni emesse o di definitività delle decisioni giurisdizionali in sede di ricorso avverso le predette ordinanze.
Il presente decreto e’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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