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Equitalia 2014: iscrizione di ipoteca nulla senza preavviso

11 Dicembre 2014

Quando sia trascorso oltre un anno dalla ricezione della cartella esattoriale, l’iscrizione di ipoteca è nulla se Equitalia non ha inviato l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro cinque giorni. L’omissione dell’Amministrazione viola il principio del contraddittorio preventivo.
È quanto emerge dalla sentenza 3 dicembre 2014 n. 25561 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
Una contribuente romana si è opposta a un’iscrizione di ipoteca non preceduta dall’intimazione ad adempiere ex art. 50 D.P.R. n. 600/73, nonostante fosse trascorso “oltre un anno” dalla presunta notificata delle prodromiche cartelle di pagamento.
La Suprema Corte ha cassato senza rinvio la decisione impugnata perché la CTR capitolina non si è pronunciata in ordine al motivo – ritenuto assorbente – relativo alla mancata intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro cinque giorni.
Nel decidere la causa nel merito – con conseguente annullamento dell’iscrizione ipotecaria -, i giudici del Palazzaccio hanno affermato che l’iscrizione d’ipoteca, non preceduta da preavviso, è nulla per violazione del principio generale del contraddittorio, che coinvolge anche le procedure amministrative tributarie; infatti, “il diritto al contraddittorio costituisce principio generale in qualsiasi procedimento amministrativo tributario” (SS.UU. n. 19688/2014).
Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’articolo 77 D.P.R. n. 602/1973, introdotto con D.L. n. 70/2011 (Sviluppo), prima di iscrivere ipoteca esattoriale, il concessionario doveva comunicare al contribuente che avrebbe proceduto alla detta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo un termine (almeno 30 giorni) per presentare opportune osservazioni o per provvedere al pagamento del dovuto.
Ne deriva che l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, “mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo” (SS.UU. n. 19688/2014 cit.).
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso ha giustificato la compensazione delle spese del giudizio.
Fonte: Fiscal Focus

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