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Equitalia 2015: riammissione alla dilazione dei ruoli istanza entro il 31/07/2015

12 Marzo 2015

Il Ddl. di conversione del decreto “Milleproroghe” (DL 192/2014), così come approvato dalla Camera con voto di fiducia e giunto questa settimana all’esame del Senato, posterga i termini ex DL 66/2014 per la riammissione dei contribuenti decaduti dalla dilazione dei ruoli al menzionato beneficio.
Come molti ricorderanno, per effetto dell’art. 11-bis del DL 66/2014, conv. L. 89/2014, era stata introdotta una forma di dilazione particolare per i contribuenti che, alla data del 22 giugno 2013, fossero decaduti da una dilazione dei ruoli già concessa, a condizione che la relativa domanda fosse stata presentata entro il 31 luglio 2014.
Ora il provvedimento in esame differisce i predetti termini al 31 dicembre 2014 e al 31 luglio 2015. I contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2014, risultano decaduti da una dilazione dei ruoli concessa ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 possono pertanto essere riammessi al beneficio se presentano la domanda entro il prossimo 31 luglio.
È interessante, a questi fini, ripercorrere “la storia” delle cause di decadenza dalla dilazione dei ruoli, alla luce dei vari interventi normativi che si sono succeduti negli anni.
Nella versione attuale dell’art. 19 del DPR 602/73 (modificato, da ultimo, dal DL 69/2013), il debitore decade dalla dilazione se non paga otto rate del piano, anche non consecutive.
Prima del 22 giugno 2013, invece, egli sarebbe decaduto ove non avesse onorato due rate consecutive del piano, mentre, prima delle modifiche apportate dal DL 16/2012, la decadenza si sarebbe verificata con il mancato versamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive.
Analogamente a quanto avevamo detto in occasione della “sanatoria” dello scorso anno, anche in tal caso sembra potersi sostenere che non occorra, all’atto di presentazione della domanda, allegare la documentazione comprovante lo stato di difficoltà finanziaria (comunque non necessaria, secondo la prassi di Equitalia, per i debiti di importo sino a 50.000 euro).
Con l’eccezione dei termini (postergati come evidenziato in sede di conversione del Milleproroghe), rimangono valide le particolarità contenute nell’art. 11-bis del DL 66/2014 nella sua versione originaria, norma che si discosta, sotto taluni aspetti, dall’art. 19 del DPR 602/73.
Quindi, sintetizzando:
– il nuovo piano potrà essere accordato per un massimo di 72 rate mensili, escludendo con ciò la possibilità di richiedere la c.d. “dilazione straordinaria” sino a 120 rate mensili, pure se fosse presente il grave stato di difficoltà economica;
– il piano non potrà essere prorogato, nemmeno in costanza di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del debitore;
– la decadenza dalla dilazione si verifica, in questo specifico caso, non con il mancato pagamento di otto rate ma di due rate, anche non consecutive.
A seguito di richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive (detta specificazione viene inserita dal Milleproroghe nell’art. 11-bis del DL 66/2014). Pertanto, mantengono i loro effetti, a titolo esemplificativo, i pignoramenti già disposti, e lo stesso dicasi per le ipoteche, ma la procedura espropriativa non può né proseguire, né iniziare.
Inoltre, se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
Il tenore della norma induce ad affermare che possono presentare la domanda i debitori che, ad esempio, hanno omesso di pagare otto rate del piano nel corso del 2013 e del 2014, a prescindere dal fatto che essi fossero nella condizione di presentare la domanda di riammissione al beneficio entro il 31 luglio 2014 (in quanto decaduti, sulla base delle ormai non più vigenti disposizioni, alla data del 22 giugno 2013), in applicazione del “vecchio” testo dell’art. 11-bis del DL 66/2014.

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