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Esonero del canone tv in bolletta: entro il 30 giugno l'invio della dichiarazione di non detenzione

27 Giugno 2019

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 152 a 160, legge n.208/2015) ha previsto la riforma del canone tv che è stato inserito direttamente in bolletta elettrica come imposta di scopo. Non cambia la natura dell’imposta, che ha come finalità il finanziamento del servizio pubblico, ma il metodo di riscossione: se fino al 2015 avveniva tramite bollettino postale, dal luglio 2016 si paga direttamente in bolletta elettrica in 10 rate mensili. Inizialmente il costo era di 100 euro l’anno, pari a 10 euro al mese. Con la legge di stabilità 2017 (articolo 1, comma 40 della legge n. 232/2016) l’importo del canone tv è sceso a 90 euro all’anno, ossia 9 euro al mese da gennaio a ottobre.
Il canone tv si paga una sola volta all’anno per ogni famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Cosa si intende per famiglia anagrafica? Un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del Dpr n. 223/1989).
Chi dunque fa parte di una famiglia anagrafica in cui un componente già paga il canone in bolletta, non deve pagare un secondo canone né per la casa dove abita, né per la seconda o terza casa dove sono presenti apparecchi tv. Lo stesso vale per lo studente in affitto fuori sede che continua a far parte della famiglia anagrafica, anche se in affitto in un’altra città, e che non deve pagare il canone.
Paga il canone chiunque detiene un apparecchio atto a ricevere canali radiotv, indipendentemente dalla qualità della ricezione. L’obbligo del pagamento del canone in bolletta scatta, dunque, solo per coloro che detengono un apparecchio televisivo, ossia un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione del ministero dello Sviluppo Economico (nota del 20 aprile 2016 del MISE). La legge specifica che tablet e smartphone non rientrano nella casistica e non devono pagare il canone tv.
Il pagamento del canone in bolletta si regge su una presunzione: il possesso dell’apparecchio tv nell’abitazione dove risiede il contribuente o un componente della propria famiglia anagrafica.
Se, al contrario, non è presente in casa un apparecchio tv, per non pagare il canone il titolare di utenza elettrica di tipo domestico residente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che nessun membro del proprio nucleo anagrafico possiede la tv. Come fare? Basta presentare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A del modello. Ma attenzione, perché se quanto dichiarato non corrisponde al vero, si tratta di una dichiarazione mendace.
Chi invia la dichiarazione di non detenzione entro il 30 giugno ottiene l’esonero dal pagamento del canone tv per il secondo semestre di quest’anno, ossia il periodo luglio-dicembre 2019, mentre è dovuto il pagamento del primo semestre dell’anno, ossia del periodo gennaio-giugno.
Ma attenzione. La dichiarazione sostitutiva ha validità annuale e deve essere inviata ogni anno. Quindi, anche chi l’ha inviata per il 2018, entro il 30 giugno, se continua a non avere la tv, deve presentare una nuova dichiarazione di non detenzione dal 1° luglio 2019. Per essere esonerati dal pagamento del canone tv per il 2020, occorre compilare il Quadro A dell’apposito modello e inviarlo all’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio 2020.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata via web, direttamente o tramite intermediario abilitato, oppure per posta. Chi sceglie di inviarla in via telematica personalmente deve registrarsi al servizio Fisconline sul sito internet dell’Agenzia delle entrate; chi preferisce, può rivolgersi a un intermediarlo (Caf o professionista abilitato). Se invece si opta per la spedizione postale, la dichiarazione va indirizzata, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate – Ufficio canone tv (ex Sat) Casella postale 22 – 10121 Torino; in questo caso, il modello firmato deve essere spedito per plico raccomandato senza busta, accompagnato dalla copia di un valido documento di riconoscimento. Ultima modalità disponibile è l’invio tramite posta elettronica certificata: la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, va spedita all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

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