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Fattura elettronica per carburante : non è obbligatoria l'indicazione della targa del veicolo

1 Marzo 2019

La fattura elettronica emessa per la cessione di carburanti non deve contenere obbligatoriamente la targa del veicolo. Questo è quanto chiarito dalla Circolare 30 Aprile 2018 n. 8/E e poi ribadito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019.

La problematica era sorta in merito ai numerosi quesiti dei nostri associati in merito alla deducibilità delle spese di carburante dei mezzi di trasporto necessarie all’attività. Si ricorda infatti che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27/12/2017), al fine di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA, aveva introdotto una serie di novità. Tra queste l’obbligo di fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti a partire dal 1° gennaio 2019, obbligo anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a “cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori” e per le “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”.

Tuttavia, nonostante l’obbligo di fatturazione elettronica, il contenuto del documento resta il medesimo della fattura cartacea ed è regolato dagli articoli 21 e 21-bis del decreto IVA. Tali articoli del decreto IVA non prevedono che tra gli elementi obbligatori da indicare in fattura, in materia di cessione dei carburanti, vi siano anche la targa o altro estremo identificativo del veicolo (casa produttrice o modello), come era invece previsto per la scheda carburante. Di conseguenza tali indicazioni non devono essere necessariamente riportate nelle fatture elettroniche, ferma restando la possibilità di inserimento delle stesse nei documenti (campo “Altri dati gestionali” del file della fattura elettronica) ai fini di contribuire alla tracciabilità della spesa ed alla sua riconducibilità ad un determinato veicolo ai fini della sua stessa deducibilità.

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