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Fattura elettronica: dal 1 ottobre sanzioni piene

15 Ottobre 2019

Le sanzioni sulla ritardata fatturazione riprendono il loro corso naturale a partire dal 1° ottobre 2019. Termina definitivamente il periodo di moratoria introdotto per agevolare i primi mesi di decorrenza del nuovo obbligo, grazie al quale – sino al 30 giugno – è stato possibile vedersi disapplicare le sanzioni in caso di emissione della fattura elettronica oltre i termini di legge, ma comunque entro il termine per la liquidazione periodica di periodo. Nel caso in cui, invece, la fattura è stata emessa entro il termine del mese o trimestre successivo, la sanzione è stata ridotta dell’80%, moratoria questa che, per i soggetti mensili, è stata estesa sino al 30 settembre.
La fatturazione elettronica esce definitivamente dal periodo di rodaggio e assume i suoi connotati definitivi.
Ci si riferisce alla possibilità, concessa in via del tutto transitoria, sino al 30 giugno 2019, di emettere in ritardo le fatture elettroniche, senza essere sanzionati, purché con un ritardo contenuto entro il termine della liquidazione del periodo o, sforando tale termine ed emettendola entro la liquidazione periodica del periodo successivo, ma scontando, in questo caso, una sanzione ridotta dell’80%.
Tale riduzione dell’80% è stata valida, sino al 30 settembre 2019, per i soli contribuenti IVA mensili.
Si tratta di una disposizione di favore introdotta per agevolare i contribuenti nel passaggio alla svolta epocale della fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, e far sì che gli stessi potessero prendere confidenza con i nuovi sistemi informatici di emissione e trasmissione delle fatture.
La norma di cui si discute è stata introdotta dalla legge di Bilancio dello scorso anno.
In particolare, l’art. 10 del D.L. n. 119/2018, modificando la norma originaria (art. 1, comma 6 D.Lgs. n. 127/2015) ha previsto che:
– per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non sono applicate le sanzioni previste qualora la fattura elettronica sia emessa oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale);
– le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20%, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo;
– le attenuazioni previste si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione;
– per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile, la riduzione al 20% si applica fino al 30 settembre 2019.
I termini di legge cui si fa riferimento a proposito della fatturazione sono quelli previsti dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972.
Tale norma, si ricorda, è stata oggetto di alcune modifiche ad opera del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019).
Pertanto, nella versione attualmente in vigore, il comma 4 dell’art. 21 stabilisce che “la fattura è emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”.
Da evidenziare anche che non sono cambiati i termini per emettere la fattura negli altri casi particolari disciplinati dal predetto comma 4, tra qui quelli in caso di fatturazione differita.
A questo punto vale la pena di chiedersi: quali sono le sanzioni in moratoria?
La norma, in questo caso, è l’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 che al comma 1 prevede:
– in caso di violazioni sugli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio;
– alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta;
– la sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Invece, al comma 2, per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA o soggette ad inversione contabile si fissa una sanzione compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati (se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro).
Riguardo all’applicazione della moratoria sulle sanzioni di cui si discute, va evidenziato che l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti con la circolare 17 giugno 2019, n. 14/E.
In quell’occasione è stato precisato che:
– la disapplicazione/riduzione delle sanzioni non riguarda fattispecie diverse da quelle dell’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997: pertanto, fatta salva l’eventuale applicazione del ravvedimento operoso, sono interamente applicabili, tra le altre, le sanzioni relative all’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti, nonché le sanziono in tema di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri previsti dalla legge;
– sino al 30 giugno 2019 la disapplicazione/riduzione delle sanzioni è applicabile nei confronti di tutti i contribuenti, indipendentemente dalle modalità di liquidazione dell’IVA (su base mensile o trimestrale);
– l’estensione della riduzione sanzionatoria al 30 settembre 2019 per i soggetti che liquidano l’imposta su base mensile si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.
L’Agenzia fa giustamente notare che la data del 18 novembre 2019 corrisponde, peraltro, al termine ultimo entro cui i soggetti che effettuano la liquidazione dell’imposta su base trimestrale potranno godere della riduzione della sanzione in riferimento alle fatture del secondo trimestre 2019.
Per i trimestrali, infatti, la sanatoria si è fermata al 30 giugno 2019 ma, in virtù del meccanismo di liquidazione trimestrale, l’effetto si allunga sino alla stessa data del 18 novembre.
Pertanto, possono beneficiare della riduzione dell’80% della sanzione anche le fatture “immediate” emesse da tali soggetti e riferite ad operazioni effettuate dal 1° aprile 2019 sino al 30 giugno 2019, se sono trasmesse al SdI oltre il termine per la liquidazione IVA periodica del secondo trimestre (20 agosto 2019), ma entro quello per la liquidazione IVA periodica del terzo trimestre (18 novembre 2019).
A partire dal 1° ottobre 2019, anche i soggetti IVA mensili le sanzioni sono pienamente applicabili in tutti i casi di violazione degli obblighi di fatturazione elettronica e, in particolare, nel caso di sforamento del termine di 12 giorni di cui si è detto sopra.
Pertanto, le fatture immediate che si riferiscono ad operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre devono essere emesse al più tardi entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Superato tale termine si applicherà per intero la sanzione amministrativa prevista per l’omessa fatturazione sopra indicata.
Vale infine la pena di ricordare che le fatture differite devono essere trasmesse al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 389 del 24 settembre 2019 ha chiarito che in presenza di fattura differita si potrà indicare come data fattura il giorno di fine mese (ad esempio 30 settembre, ancorché i DDT del mese di settembre siano riferiti a date precedenti a quella di fine mese).

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