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Fatture semplificate: il limite passa da 100 a 400 euro

20 Maggio 2019

La fattura di ammontare complessivo non superiore a 400 euro può essere emessa in modalità semplificata: a prevederlo è il decreto ministeriale 10 maggio 2019, firmato ieri e attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In tal modo, quindi, viene introdotta un’ulteriore semplificazione a favore dei contribuenti.
Nell’ambito del diritto europeo, la possibilità di emettere fattura semplificata è espressamente prevista dalla direttiva Iva (n. 2006/112/Ce) qualora l’importo non sia superiore a 100 euro o quando è necessario modificare una precedente fattura. Tuttavia, la stessa direttiva consente agli Stati membri di innalzare il limite fino a 400 euro.
Il decreto Iva, in conformità alla disciplina europea, fissa a 100 euro il limite di importo per l’emissione della fattura semplificata e, allo stesso tempo, demanda a un decreto ministeriale il compito di innalzarlo fino a 400 euro (articolo 21-bis, Dpr 633/1972).
Il decreto Dm 10 maggio 2019, adottato in base al comma 3 dell’articolo 21-bis, dispone, pertanto, che le fatture possono essere emesse in modalità semplificata se di importo complessivo non superiore a 400 euro.
La previsione della nuova soglia, si legge nella relazione illustrativa, semplifica ulteriormente il processo di fatturazione, senza pregiudizio, peraltro, per l’attività di verifica e controllo dell’Amministrazione finanziaria; attività potenziata dall’introduzione dell’obbligo generalizzato di fattura elettronica.
Come già detto, la fattura semplificata è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi rispetto a quelli da indicare nelle ipotesi di fattura “ordinaria” (ad esempio, identificazione del cessionario/committente mediante la sola partita Iva, indicazione dell’ammontare complessivo del corrispettivo in luogo della distinta esposizione di imponibile e imposta).
Si evidenzia che il citato Decreto non fa venir meno:
– la possibilità di emettere in modalità semplificata, senza limiti di importo, le note di variazione relative a precedenti documenti, di cui all’art. 26, D.P.R. n. 633/1972 e
– il divieto di emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad IVA per il difetto del requisito della territorialità.
Fonte: Fisco Oggi

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