Skip to main content
Logo Confindustria
Know your limit. Play within it.

Genova: ecco il regolamento definitivo approvato dal Comune

7 Maggio 2013

Con la delibera approvata dal Consiglio Comunale di Genova, su proposta della Direzione dello Sviluppo economico, viene emanato formalmente il “Regolamento sulle Sale da Gioco e Giochi Leciti” che è così pronto per l’entrata in vigore ufficiale.

Riportiamo nel seguito il testo del regolamento la cui versione completa può essere scaricata da qui.

REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

INDICE

 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.1 Ambito di applicazione

Art.2 Finalità e principi generali

Art.3 Normativa di riferimento

Art.4 Giochi vietati

Art.5 Tabella dei giochi proibiti

 

TITOLO II SALE PUBBLICHE DA GIOCO

 

Art.6 Definizione di sala pubblica da gioco

Art.7 Localizzazioni e requisiti dei locali

Art.8 Adempimenti per l’esercizio di sala pubblica da gioco

Art.9 Prescrizioni di esercizio e divieti

Art.10 Durata ed efficacia dell’autorizzazione

Art.11 Subingresso

Art.12 Requisiti morali di accesso all’attività

Art.13 Cessazione dell’attività

Art.14 Revoca, decadenza, sospensione dell’autorizzazione

Art.15 Caratteristiche dei giochi

Art.16 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti

Art.17 Informazione al pubblico

Art.18 Orari

 

TITOLO III INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL’ART.86 E ALL’ART.88 DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI

 

Art.19 New Slot

Art.20 Prescrizioni generali

Art.21 Domanda di autorizzazione per installazione giochi

Art.22 Rinnovo

Art.23 Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro

Art.24 Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell’Amministrazione dello Stato

Art.25 Sanzioni

Art.26 Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all’esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d’ora innanzi TULPS, e dalla Legge Regione Liguria 30 aprile 2012 n. 17.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

  1. quelle previste dall’art. 110 comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e VLT, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;

  2. apparecchi dell’articolo 110, comma 7 del TULPS;

  3. apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (“juke box”); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo ( flipper,  gioco elettromeccanico dei dardi , cosiddette freccette e apparecchi similari apparecchi  meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a  gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART.2 FINALITA’ E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l’inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. L’Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all’apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

  1. tutela dei minori;

  1. tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:

b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d’azzardo patologico;

b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall’effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;

  1. tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;

4.Ai sensi dell’articolo 9 del TULPS, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

  1. rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

  1. della prossimità dei locali sede dell’attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7.

5.I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente al rilascio dell’autorizzazione.

ART . 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS;

  • Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

  • Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

  • Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

  • Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;

  • L.R. 1/2007 Testo Unico del Commercio;

  • Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l’individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all’installazione di tali apparecchi;

  • Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 “individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;

  • Decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 – pdf (196.19 KB), che ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;

  • Decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78 – pdf (497.50 KB), recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

  • Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 – pdf (485.29 KB), recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;

  • Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 – pdf (52.81 KB), che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;

  • Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l’installazione di apparecchi di gioco di cui all’art. 10, c. 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;

  • D.L. 13 settembre 2012 n. 158, conv. con mod. ed int. dalla l. n. 189/2012, in particolare art. 7;

  • L.R. 17/2012, Disciplina delle sale da gioco.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.

 

ART. 4 GIOCHI VIETATI

1. L’esercizio del gioco d’azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l‘installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. 

4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

 

ART. 5 TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell’apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.

2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d’azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

3. La copia vidimata dal Sindaco o dal delegato è custodita presso i competenti uffici comunali ed è messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune. Gli interessati potranno, quindi, adempiere all’obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.

TITOLO II – SALE PUBBLICHE DA GIOCO

SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE – SALE VLT (videolottery) – SALE BINGO – NEGOZI DEDICATI

ART. 6 DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

  1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche “sala giochi”, un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento,(ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco.

ART. 7 LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

  1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell’esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l’attività deve essere distante almeno 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:

  1. istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;

  2. luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;

  3. impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;

  4. strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;

5) attrezzature balneari e spiagge;

6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati.

2. I luoghi di cui ai numeri 1) sedi e strutture universitarie, 5) e 6) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Genova come luoghi sensibili ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge Regionale 30 aprile 2012 n. 17.

3.Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 100m da sportelli bancari, postali o bancomat, né Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

4.Non è richiesto il requisito della distanza di 300 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

6. L’esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:

-negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinchè analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;

-nei chioschi su suolo pubblico.

7.Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.

8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all’interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l’utilizzo di locali interrati o seminterrati e l’accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

9.Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il locale deve rispettare:

la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;

la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;

i regolamenti locali di Polizia Urbana;

la normativa urbanistica edilizia vigente;

10.Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall’art.4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.

ART. 8 ADEMPIMENTI PER L’ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L’ apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all’ottenimento dell’autorizzazione comunale, ai sensi dell’articolo 86 del TULPS e della L.R. 17/2012.

2. Per l’apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all’art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L’autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell’attività sul territorio comunale.

3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della pratica.

4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto

dall’art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.

5.Alla domanda devono essere allegati:

-una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l’indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell’articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS ;

-copia della licenza ex art.88 del TULPS (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT), ovvero dell’istanza;

-nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);

-dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell’impianto elettrico alle normative vigenti in materia;

-copia dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio;

-certificato di prevenzione incendi se del caso

6. L’autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.)

ART. 9 PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E’ ammessa la rappresentanza nella gestione dell’attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.

2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l’incolumità degli utilizzatori;

3. Gli apparecchi da gioco di cui all’art.110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali.

5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all’art.110 C.6 del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 “ Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art.110, comma 6 del TULPS” del Ministero dell’Economia e delle Finanze e s.m.i..

6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.

7. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell’ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.

9. Costituisce esercizio non autorizzato dell’attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:

  1. il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge

  2. la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall’attività principale e dedicate all’esercizio dell’attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

10. L’attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.

11. L’attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.

12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell’offerta di gioco pubblico.

13. L’accesso all’area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l’area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l’ingresso al locale stesso.

14. L’autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell’attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.

15. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.

16. Ai sensi dell’articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l’autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse

 

ART. 10 DURATA ED EFFICACIA DELL’AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 86 e 88 del TULPS, aventi ad oggetto l’installazione degli apparecchi di cui al comma precedente, così come disciplinate dalla Legge Regionale 30 aprile 2012 n. 17, sono concesse per cinque anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza.

2. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 30 aprile 2012 e cioè dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ossia il 2 maggio 2012.

3. Determinano l’efficacia dell’autorizzazione:

  1. la validità dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;

  2. il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;

  1. il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 11 SUBINGRESSO

1. Ai fini della tutela dei valori di cui all’art. 2, il trasferimento della proprietà o della gestione dell’azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l’attività se non dopo il rilascio dell’autorizzazione.

2. L’istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della pratica.

3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall’art.7 del presente regolamento.

4. L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell’attività se l’interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

 

ART. 12 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL’ATTIVITA’

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’attività, il titolare di impresa individuale deve:

  1. essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS:

b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575” e succ. mod. (antimafia).

2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n.252/98, art. 2, (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:

a) per le S.N.C.: tutti i soci

b) per le S.A.S: e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari

c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall’amministratore unico oppure dal Presidente e dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’unione Europea.

ART. 13 CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

1. Il titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l’attività a qualunque titolo, deve trasmettere all’Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l’originale della autorizzazione stessa.

  1. L’avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall’obbligo di comunicare la cessazione e restituire l’autorizzazione.

  1. In caso di morte del titolare, l’obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi

ART. 14REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE

1)L’autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della legge regionale 17/2012 decade d’ufficio in caso di:

  1. perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;

  2. revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;

  1. mancata attivazione dell’ esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;

 

  1. trasferimento di sede o di titolarità dell’azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;

 

  1. sospensione dell’attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall’art. 99 del TULPS

 

  1. sospensione dell’attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;

  2. su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;

 

  1. recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall’articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

  1. reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell’addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

  2. accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L’accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

2.L’autorizzazione comunale può essere revocata:

  1. quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;

  1. nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità (così come previsto dall’art. 1 L.R. 17/2012);

  2. quando al titolare per due volte nell’arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 4.

3. L’autorizzazione comunale può essere sospesa:

  1. quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L’attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l’attività, ripristinati i requisiti mancanti;

  1. nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

4.L’attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall’autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l’autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5.La sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall’autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

  1. 15 giorni nel primo caso di abuso;

  2. 60 giorni nel secondo caso di abuso.

ART. 15 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1.I giochi devono essere leciti.

2.E’ consentita l’installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l’elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all’elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3.E’ consentita l’installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purchè autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

4.E’ vietata l’installazione e l’uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge .

5.Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell’Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

ART. 16 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI e DIVIETI

1.Ai sensi dell’articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

  1. l’obbligo di installare l’apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell’esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;

  2. l’obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;

  1. il divieto di installare qualsiasi gioco all’esterno dei locali o aree destinate all’attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell’attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;

  1. il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all’articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant’altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;

  1. Ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;

  1. Il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;

  1. L’impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;

  1. Il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;

  2. L’obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.

  3. Il divieto di attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale giochi.

 ART. 17 INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1.All’interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.

2.Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all’art.110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18 nonche’ per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

3.Anche all’esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all’articolo 110 comma 6 del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.

4.Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all’articolo 110 comma 7 lett. a) e c) del TULPS.

5.I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210×297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti in italiano, e inglese, francese, spagnolo, albanese, rumeno, arabo e cinese in caratteri chiaramente leggibili;

6.Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all’articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

7.Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell’articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, la S.C.I.A. presentata ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. o l’autorizzazione rilasciata dal Comune.

8.Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

9.Ai sensi della legge 8.11.2012 n.189, gli esercenti sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalla ASL 3 Genovese, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico.

10. All’esterno del locale ove esistessero indicazioni di vincite effettuate, devono essere riportati anche gli importi totali delle giocate relative a quella vincita.

11. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari”. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.

Art. 18 ORARI

1.L’orario di attività delle sale pubbliche da gioco è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza. Per le sale da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico giochi o scommesse che consentono vincite in denaro, nei limiti delle seguenti fasce orarie:

  1. apertura non prima delle ore 09.00 antimeridiane;

  1. chiusura non oltre le ore 19.30

2.Nell’ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune.

3.La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall’Ordinanza del Sindaco.

4.L’orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune

5.Fatta salva l’applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall’articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell’orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

6.La riduzione dell’orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:

 

  1. di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;

  2. di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;

 

  1. di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall’arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

TITOLO III – GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

ART. 19 NEW SLOT

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall’art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS comunemente detti new slot.

2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l’autorizzazione prevista dall’art. 86 TULPS secondo le modalità previste dall’articolo 1 comma secondo della L.R. 30.04.2012 n. 17:

a) per l’installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell’art.86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.

b) per l’installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole,

c) per l’installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell’art.88 del TULPS.

4.Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono , in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre non possono essere installati all’interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell’art.86 del TULPS.

5. L’autorizzazione, ai sensi dell’art.2 della L.R. 17/12, non viene concessa nel caso di ubicazione non conforme a quanto previsto dall’art.7, comma 1.

6. Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti dall’art. 110 T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite individuate all’interno dei locali di somministrazione.

7. Nei circoli privati l’area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.

8. E’ facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell’ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

9. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all’interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

 ART. 20 PRESCRIZIONI GENERALI

1. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

2. Dopo le ore 19.30 e fino alle ore 9.00 gli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro, non possono essere lasciati a disposizione del pubblico.

ART. 21 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI

 

1.L’installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell’autorizzazione di cui all’art.86 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali e artigianali è soggetta al rilascio di autorizzazione, ai sensi della L.R. 17/2012.

2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta su apposita modulistica

scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della pratica.

3.Alla domanda si devono allegare:

  1. copia dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato al soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) del TULPS;

 

  1. copia della planimetria dei locali in scala 1:100 con l’esatta ubicazione degli apparecchi o congegni da gioco;

 

e) fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante;

 

  1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea.

 

4.In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell’ambito della stessa tipologia, si deve inviare una comunicazione indirizzata al SUAP, inviata anche via fax, contenente gli estremi identificativi dell’apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.

5.In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Statale.

6 In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell’attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.

7.L’autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 22.

8.L’eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al dichiarante nel termine previsto dalla L.241/90 e s.m.i.

ART. 22 RINNOVO

1.Gli esercenti detentori di giochi alla data di entrata in vigore della L.R.17/12 dovranno chiedere il rinnovo dell’autorizzazione alla scadenza dei cinque anni , ovvero al 2 maggio 2017, come previsto dalla medesima legge. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell’esercizio detentore di giochi.

2.I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.2 della L.R..17/12 dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.

3.Il rinnovo dell’autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra.

ART. 23 APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

1.apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a €1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Apparecchi di cui all’art.110, comma 7 lett.c-bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

Apparecchi di cui all’art.110, comma 7 lett.c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo

Biliardi

2.L’installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell’esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati.

La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della pratica.

ART. 24 GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1.Giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l’utilizzo si specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.

2.I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell’art.86 del TULPS. All’interno dell’esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 25 SANZIONI

1.Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.

2.Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 30.4.2012 n.17 sono punite come previsto dall’art.3 della stessa legge.

3.Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell’art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.

4.In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell’art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell’autorizzazione amministrativa dell’esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore

5.Inoltre, ai sensi dell’art. 110, comma 10, del TULPS, il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all’art. 110, comma 9, l’autorizzazione amministrativa dell’esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.

6.Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI

1.Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento per il rilascio della licenza di Sala Giochi” approvato con D.C.C. n.76 del 11.2.1988.

2.Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.

 

I NOSTRI PARTNER

Logo snaitech
Logo Astro
Logo codere
Logo ASTRO