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Gestori di apparecchi con vincita in denaro e sale giochi con studi di settore: proroga pagamento imposte di Unico 2010

11 Giugno 2010

Per i gestori di apparecchi con vincite in denaro e per le sale giochi l’assoggettamento agli studi di settore UG54U comporta lo slittamento di 20 giorni dei termini di pagamento delle imposte per l’Unico 2010.
È infatti in fase di firma il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede lo slittamento al 6 luglio della scadenza per i versamenti di Unico senza maggiorazione dello 0,4% e al 5 agosto quella per il pagamento con il “supplemento” per i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore, come già avvenuto nel 2007 e nel 2009; a causa dei ritardi nell’elaborazione e nella diffusione del software di GERICO 2010 e degli studi di settore ad esso collegati.
In particolare si prevede lo spostamento di 20 giorni per la scadenza del:
– 16 giugno che slitta al 6 luglio 2010;
– 16 luglio che slitta al 5 agosto 2010 (con maggiorazione dello 0,40%).
Il provvedimento, di scontata approvazione, si applicherà pertanto solo ai soggetti ai quali si applicano gli studi di settore, dato il ritardo con il quale è uscita la versione definitiva del software Ge.ri.co.
Per tutti gli altri soggetti rimangono vigenti le scadenze attuali del 6 giugno 2010 per eseguire i versamenti a saldo delle imposte e dei contributi 2009, nonché a titolo di acconto della prima rata 2010, senza la maggiorazione dello 0,40 per cento e del 16/07/2010 con maggiorazione dello 0.4 %
Sono “estranei” agli studi di settore anche i contribuenti che applicano il regime dei minimi e quindi anche per costoro rimangono fermi gli ordinari termini per i versamenti.
Con la mini-proroga dei versamenti si modificano anche gli importi dovuti dai contribuenti interessati dagli studi di settore che pagano a rate le imposte di Unico 2010. Al riguardo, si ricorda che sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno di pagamento e sono calcolati con la seguente formula: “C” per “i” per “t” diviso 36mila, in cui “C” è l’importo, “i” è l’interesse del 4% annuo, e “t” è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il “metodo commerciale”, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata.
In proposito, va tenuto conto che, applicando il “metodo commerciale”, si considerano 360 giorni annui e, per coerenza, tutti i mesi vengono considerati di 30 giorni. La misura degli interessi sulla rata successiva alla prima si determina quindi considerando che: tutti i mesi sono di 30 giorni; gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, fino al giorno di pagamento fissato per la seconda rata.
A partire dalla terza rata, gli interessi dovuti sono aumentati dello 0,33% mensile, a prescindere dalla data di pagamento della rata.

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