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Gioco e ordine pubblico: il connubio si consolida grazie alla conferma delle norme sul ‘decreto Pisanu’

1 Aprile 2010

Contrariamente alle “sirene” di libertà e anarchia che vagheggiano del diritto naturale di internet a poter operare senza regole e senza freni, AS.TRO appoggia la proroga dei termini di vigenza del decreto Pisanu, unico tenue baluardo presente nel nostro Ordinamento per censire e controllare le proliferanti postazioni internet collocate in pubblici esercizi e circoli privati. Contrariamente all’opinione di alcuni, infatti, sicurezza e controllo non sono nemici della libertà, ma ne costituiscono un elemento di forza, proprio perché preservano l’esistenza di diritti collocandoli in un alveo di compatibilità con le esigenze di salvaguardia dell’Ordine Pubblico.
In ragione della natura “tecnica” del presente intervento, ci si astiene dal ricordare gli episodi di cronaca denuncianti l’uso di internet point come aggregazione collettiva per il gioco d’azzardo illegale, sottolineando, tuttavia, come proprio la sottoposizione a controllo di polizia di tali strutture consenta da un lato, la continua apertura di tali centri e, dall’altro, la dotazione di strumenti amministrativi consoni a imporre minimali requisiti di sicurezza agli offerenti tali servizi.
Di seguito si riportano gli elementi caratterizzanti della normativa

1.    Il decreto legge 207/2008, pubblicato il 31 dicembre scorso sulla Gazzetta Ufficiale ha esteso per il secondo anno consecutivo la durata delle misure antiterrorismo previste dall’articolo 7 del decreto Pisanu (D-L n. 27 luglio 2005, n. 144 “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale ” pubblicato in G.U. n. 173 del 27.07.2005 ed il Decreto del Ministro dell’interno 16 agosto 2005 “ Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ” ), il quale sottopone circoli privati e pubblici esercizi a una serie di condizioni nel caso vogliano mettere a disposizione del pubblico una connessione a Internet. In particolare:
i.    la registrazione presso la Questura e
ii.    l’obbligo di identificare e registrare gli utenti con la carta d’identità

2.    Tra le incombenze di chi offre (a pagamento o a titolo gratuito) una connessione ad Internet al pubblico, c’è quindi l’obbligo dell’identificazione certa degli utenti della propria rete (tramite carta d’identità o numero di cellulare) e della custodia delle informazioni riguardanti il traffico effettuato (il cosiddetto “log”) di modo che le forze dell’ordine possano all’occorrenza consultare tali dati. Il tutto vale non solo per gli Internet Point ma anche per qualsiasi privato che, da un esercizio pubblico o da casa propria, voglia dare accesso al Web a terzi.

3.    La ratio fondamentale di queste norme è quella di tenere traccia ed individuare sempre chi si colleghi ad Internet da una determinata postazione in “luoghi aperti al pubblico”.

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