Skip to main content
Logo Confindustria
Know your limit. Play within it.

Gioco non autorizzato: AS.TRO chiede immediata introduzione della norma contro la partecipazione a offerte illegali, ma con modifiche migliorative

16 Febbraio 2012

 
a cura di Emiliano Scansani (Consigliere AS.TRO)

Come è oramai a tutti evidente il pacchetto di misure fiscali che dovevano decretare gli inasprimenti tributari sui prodotti di gioco pubblico non fa parte del provvedimento attualmente all’esame delle Camere.

Il “pacchetto”, tuttavia, non va solo valutato per la rilevanza fiscale, ma anche per le disposizioni concernenti il contrasto del gioco irregolare, attraverso disposizioni che vanno a colpire direttamente gli italiani che si dilettano con operatori di gioco non autorizzato.

Tale norma va stralciata dal suo contesto a prevalenza tributaria, e deve, invece, essere immediatamente resa esecutiva, stante la sua attinenza più con la tutela dell’ordine pubblico che con le stime di mera crescita erariale.

Perseguire chi ha conti di gioco all’estero, e chi partecipa a offerte di gioco illegali costituisce una priorità per il sistema pubblico, soprattutto oggi, a seguito della introduzione della c.d. tassa sulla fortuna, che sottopone il giocatore “diligente” nel selezionare il prodotto di gioco lecito, ad un prelievo sostanzialmente di “solidarietà”.

Oltre all’immediata vigenza delle disposizioni di contrasto alla partecipazione di giochi non regolari, AS.TRO si sta facendo carico di migliorare le disposizioni dal punto di vista tecnico, avendo riscontrato in esse una pericolosa lacuna, attinente la fase della loro applicazione.

Chi conosce il gioco punto com, infatti, ben sa che gli emissari territoriali dei providers, oramai da tempo, girano porta a porta con denaro cach, proprio per arginare gli effetti del monitoraggio finanziario vigente in Italia e che, oggi giorno, è diventato oramai pressoché ineludibile.

Le disposizioni in commento, pertanto, rischiano di essere solo “grida manzoniane” se non accompagnate da un sistema normativo che consideri:

  • l’inutilizzabilità degli accordi internazionali in materia di collaborazione penale per individuare meri conti di gioco all’estero, o per richiedere informazioni sulle movimentazioni di gioco effettuate in Italia su portali esteri;

  • la natura sostanziale della condotta di giocare on line su siti dichiaratamente in regime di clandestinità (http fluttuanti e altri escamotages del genere), più aderente alla logica del riciclaggio che a quella dell’illecito amministrativo.

L’articolo 4 della legge n. 401 del 1989, infatti, recitando che “è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”, certifica la natura illecita dei denari impiegati per il gioco “sul punto com”; ciò rende il giocatore un soggetto che “occulta” la provenienza illecita degli stessi, peraltro nella piena consapevolezza di tale natura;

  • la necessità di adottare fattispecie di natura penale per consentire alla Magistratura l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche e ambientali per la acquisizione di riscontri probatori sulle movimentazioni di denaro, ma soprattutto idonee misure cautelari e richieste di collaborazione internazionale.

A parere di AS.TRO, quindi, c’è molto lavoro da fare sotto il profilo tecnico-giuridico, per consegnare a Magistratura e Forze dell’Ordine uno strumento effettivamente idoneo a scardinare un giro illecito di affari che si può solo stimare con approssimazione notevole, ma che oramai ha superato la preoccupante soglia di diversi miliardi di euro. Nei primi 11 mesi del 2011, infatti, l’on line “legale” ha complessivamente movimentato un volume di raccolta di circa 7 miliardi, restituendone in vincita 6,7. Il lamentato “nanismo” dell’on line lecito è da sempre ascritto alla concorrenza del punto com, al quale, pertanto, non si può che imputare un volume di raccolta almeno pari a quello munito di concessione.

La differenza tra lecito e illecito, la fa quindi la “politica” dei pagamenti delle vincite, che per i provider illegali sono sostanzialmente “discrezionali”, assoggettati ai più sofisticati sistemi tecnologici per far vincere il giocatore virtualmente, ma farlo perdere concretamente.

A ciò si aggiunge che è oramai accertato un rapporto perverso tra genuinità degli eventi sportivi e operatività in Italia di bookmakers non assoggettati a controllo pubblico, sui quali transitano le più singolari concentrazioni di puntate anomale, proprio per l’assenza del monitoraggio istituzionale.

Con tutto il rispetto dovuto, pertanto, a chi ritiene di dover assoggettare il gioco lecito a un inasprimento tributario per reperire risorse da destinare al bisognoso Erario, i numeri sopra citati attestano un possibile target istituzionale foriero di introiti molto più significati, cui si abbinerebbe una bonifica di alcuni segmenti dello sport che gioverebbe anche alla generale “salute” del contesto civico del Paese.

L’elemento determinante, tuttavia, resta lo strumento con cui perseguire questo “target”, laddove la “coraggiosa” scelta della tutela penale avanzata non può più essere sostituita da provvedimenti amministrativi che nulla possono al cospetto di un sistema illegale che da anni movimenta miliardi di euro prevalentemente in contanti.

I NOSTRI PARTNER

Logo snaitech
Logo Astro
Logo codere
Logo ASTRO