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Gli esercizi dediti esclusivamente al gioco di cui al comma 6: la fine della diversificazione dell'offerta di gioco? – PARTE I

12 Ottobre 2010

(La PARTE II del documento sarà pubblicata nei prossimi giorni. I contenuti sopra riportati saranno disponibili anche nella rivista giuridica Lexgiochi.it) 1. A seguito dell’entrata in vigore del decreto direttoriale AAMS 22 gennaio 2010 – il cui art. 9, comma 1 lett. f) consente l’installazione degli apparecchi videoterminali previsti dall’art. 110, comma 6 lett. b) Tulps (cd. “videolotterie”) all’interno degli “esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, 6 comma del T.U.L.P.S.” – viene da chiedersi se, ed entro quali limiti, sussista ancora l’esigenza di diversificazione dell’offerta di gioco (puro intrattenimento / vincite in denaro) e, in particolare, se risulti o meno obbligatoria l’installazione presso le sale pubbliche da gioco anche di apparecchi di puro intrattenimento appartenenti alla tipologia di cui al comma 7 dell’art. 110 Tulps.

2. Com’è noto, nella sua originaria formulazione, l’art. 22, comma 6 legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevedeva che “con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell’interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell’installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) dimensione e natura dell’attività prevalente svolta presso l’esercizio o il locale; b) ubicazione dell’esercizio o del locale”.

Sulla scorta del combinato disposto dell’art. 22 citato e dell’art. 110, comma 3 Tulps – secondo cui, nella versione precedente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 541, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, “l’installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88” – è stato emanato il decreto interdirigenziale 27 ottobre 2003 (prot. n. 495/UDG).

Il preambolo di detto decreto è inequivocabile nella parte in cui si sottolinea l’opportunità di evitare che “l’offerta di gioco possa riguardare esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro con l’obbligo della presenza di almeno un apparecchio di tipologia diversa, ovvero, per le sale giochi, di un numero di apparecchi con vincite in denaro non superiore a quello degli apparecchi di altre tipologie“.

Invero, dopo aver stabilito all’articolo 2, comma 5 che “in ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10 metri quadri di superficie del locale”, l’articolo 3, comma 3, secondo capoverso, del decreto interdirigenziale prescrive testualmente che, negli esercizi di cui al comma 5 dell’art. 2 – ovverosia le “sale pubbliche da gioco” –, “il numero di apparecchi o congegni di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell’esercizio stesso”.

E’ evidente pertanto che, in forza di tali disposizioni, non era assolutamente possibile installare all’interno dei locali di esercizio – comprese le sale pubbliche da gioco – esclusivamente apparecchi appartenenti alla tipologia di cui al comma 6 (o comma 6a) dell’art. 110 Tulps, essendo, al contrario, prescritta una obbligatoria proporzione numerica (cfr. “non può, comunque, essere superiore”) tra gli apparecchi appartenenti alle diverse tipologie (con e senza distribuzione di vincite in denaro).

3. La disciplina del cd. “contingentamento” degli apparecchi da gioco ha subito rilevanti modifiche ed innovazioni a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che ha modificato il comma 3 dell’art. 110 Tulps nei seguenti termini: “l’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti”) e dell’art. 38 del c.d. Decreto Visco Bersani (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248) che ha modificato il citato comma 6 dell’articolo 22 legge 27 dicembre 2002, n. 289 nei seguenti termini: “il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell’installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell’attività prevalente svolta presso l’esercizio o il locale e la superficie degli stessi”.

Con tali disposizioni il legislatore ha attribuito all’AAMS la competenza esclusiva all’individuazione del numero massimo di apparecchi installabili (e delle specifiche prescrizioni di installazione) relativamente ai locali che, come le “sale giochi”, abbiano come attività principale la commercializzazione del gioco pubblico.

Con decreto direttoriale 18 gennaio 2007 (prot. n. CGV/50/2007), l’Amministrazione ha quindi determinato il numero massimo degli apparecchi da installare presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici nonché le prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione.

In particolare, tale decreto (v. art. 1, comma 2 lett. c) si riferisce espressamente anche alle sale pubbliche da gioco, definite alla stregua di “locali specificamente allestiti per il gioco lecito”, e sostituisce la disciplina prevista per detti punti vendita dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 (cfr. art. 4 che richiama l’articolo 1, comma 2 lettera e relativo alle “sale
pubbliche da gioco), da intendersi pertanto implicitamente abrogata.

Al riguardo, l’art. 2, comma 3 del nuovo decreto prescrive: “è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell’area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita”.

Tale ultima disposizione risulta senz’altro innovativa rispetto a quella contenuta nel decreto interdirigenziale del 27 ottobre 2003.

Anzitutto, è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7 Tulps ogni 5 (cinque) metri quadrati dell’area di vendita (e non più pertanto ogni dieci metri quadrati di superficie del locale).

In secondo luogo, si prevede che il numero di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6 Tulps installati all’interno della sala pubblica da gioco non deve superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse “installati presso lo stesso punto di vendita”.

Rimane tuttavia da verificare se, a mente delle nuove disposizioni direttoriali, l’installazione degli apparecchi da gioco di cui al comma 7 dell’articolo 110 Tulps, ovverosia gli apparecchi da puro intrattenimento senza distribuzione di vincite in denaro, costituisca una mera facoltà e non un obbligo relativamente alle sale pubbliche da gioco e, pertanto, se all’interno di questi ultimi punti vendita possano o meno essere installati esclusivamente apparecchi cd. “Newslot” di cui al comma 6 (comma 6a) dell’art. 110 Tulps.

Orbene, a parere di chi scrive, pur in assenza di precisi chiarimenti sul punto da parte dell’AAMS e di precedenti giurisprudenziali editi, non pochi sono gli argomenti che militano nel senso dell’installabilità presso le sale pubbliche da gioco anche dei soli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro di cui al comma 6 (6a) dell’art. 110 Tulps.

Invero, nel preambolo del nuovo decreto direttoriale AAMS del 18 gennaio 2007, scompare ogni riferimento all’obbligo di diversificazione dell’offerta di gioco ed alla necessità di impedire che detta offerta si indirizzi esclusivamente agli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 TULPS, come al contrario ben evidenziato nel precedente decreto interdirigenziale del 27 ottobre 2003.

Inoltre, a differenza della precedente formulazione, l’articolo 22, comma 6 legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come sostituito dall’art. 38, comma 5 del c.d. Decreto Visco Bersani, non fa alcun riferimento “alle diverse tipologie di cui all’articolo 110, commi 6 e 7″ (inciso, questo, espunto dalla nuova formulazione).

Di fondamentale importanza si rivela poi l’articolo 3, comma 3 del decreto 18 gennaio 2007 che testualmente recita: nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate”.

Tale disposizione sembra infatti consentire, ancorché implicitamente, l’installazione dei soli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 Tulps, richiedendo la collocazione in aree separate degli apparecchi appartenenti ad entrambe le tipologie soltanto “nel caso” di loro contestuale installazione all’interno della sala pubblica da gioco.

In realtà, laddove l’AAMS avesse effettivamente inteso salvaguardare la diversificazione dell’offerta di gioco (ma così non pare) si sarebbe espressa in termini diversi e con formulazione normativa del tipo: “gli apparecchi appartenenti alle diverse tipologie installati nel punto di vendita devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate”.

Infine, le nuove disposizioni direttoriali, allorché sanciscono i limiti numerici, non parlano più di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse “presenti nell’esercizio” – il che fa(-ceva) pensare all’obbligatorietà della loro installazione – ma semplicemente di apparecchi “installati presso lo stesso punto di vendita.

Ad ogni modo, trattandosi di previsioni che incidono sulla libertà di iniziativa economica privata e sulla libera prestazione dei servizi, garantite a livello costituzionale (art. 41 Cost.) e comunitario (artt. 43 e 49 Trattato UE), le stesse devono essere interpretate restrittivamente in conformità ai consolidati insegnamenti della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “le norme comportanti restrizioni e vincoli allo svolgimento dell’attività commerciale privata devono essere interpretate, in caso di dubbio, in modo da consentire il più ampio svolgimento dell’iniziativa economica” (così, per tutte, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2001, n. 6309).

Avv. Cino Benelli

Consulente Legale AS.TRO e Coordinatore Lexgiochi.it

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