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GREEN PASS E ATTIVITA’ DI GIOCO: I CHIARIMENTI DEL CENTRO STUDI AS.TRO

26 Luglio 2021

Pubblichiamo di seguito alcuni chiarimenti sull’applicazione dell’obbligo di esibizione del green pass per accedere negli esercizi in cui è svolta l’offerta di gioco a cura dell’avv. Massimo Piozzi (Centro Studi Astro).

 

“OGGETTO: BREVI CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEL GREEN PASS PER ACCEDERE NEGLI ESERCIZI IN CUI È SVOLTA L’OFFERTA DI GIOCO.

In vista della imminente entrata in vigore dell’obbligo di green pass per poter accedere a determinate attività (tra cui quelle delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo), è emersa la necessità di chiarimenti sulle seguenti questioni:

1) modalità di controllo del green pass

2) esistenza o meno dell’obbligo di green pass per i dipendenti.

3) applicabilità o meno dell’obbligo di green pass per accedere ai corner scommesse o per l’utilizzo delle AWP installate presso gli esercizi generalisti.

Dopo aver esaminato il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 (e le varie altre fonti normative in esso richiamate) proviamo a dare risposta a tali quesiti:

MODALITA’ VERIFICA GREEN PASS

– l’art. 9 bis, comma 4, del decreto legge 52/2021 (introdotto dal d.l. 105/2021) stabilisce che << le verifiche delle certificazioni verdi COVID 19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM adottato ai sensi dell’art. 9, comma 10.>>.

Tale DPCM è quello del 17 giugno 2021 il quale, all’art. 13, stabilisce che la verifica delle certificazioni è effettuata dal titolare dell’attività o da suoi delegati mediante l’app VerificaC19 .

I soggetti delegati dal titolare devono essere incaricati mediante atto scritto che contenga le istruzioni necessarie per procedere alle verifiche dei certificati

La stessa norma stabilisce inoltre che i soggetti che procedono alla verifica possono richiedere i documenti di riconoscimento per verificare che le generalità indicate nel documento corrispondano a quelle riportate nel certificato.

E’ inoltre stabilito che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell’intestatario in qualsiasi forma.

RISPOSTA AL QUESITO

Salva l’emanazione nei prossimi giorni di un nuovo DPCM che potrebbe introdurre nuove e diverse disposizioni riguardanti il controllo dei certificati, la verifica dei green pass deve essere fatta mediante l’app VerificaC19. L’interessato (il cliente), su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento d’identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento d’identità con quelli visualizzati dall’App.

Il certificato esibito dal cliente può essere sia in formato digitale che cartaceo (l’App va comunque puntata sul QR Code).

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ESISTENZA O MENO DELL’OBBLIGO DI POSSESSO DEL GREEN PASS PER I DIPENDENTI E I TITOLARI DELL’ESERCIZIO

RISPOSTA AL QUESITO

– Al momento non risulta che l’obbligo di green pass riguardi anche il titolare dell’attività e il personale dipendente.

 

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OBBLIGO DI GREEN PASS PER ACCEDERE AI CORNER SCOMMESSE O ALL’UTILIZZO DELLE AWP INSTALLATE PRESSO GLI ESERCIZI GENERALISTI

– la lettera h) dell’art. 9 bis del decreto legge 52/2021 (articolo introdotto dal decreto legge 105/2021 del 23 luglio 2021) – che stabilisce l’obbligo di accesso mediante green pass per le sale giochi, sale scommesse e sale bingo – fa espresso richiamo all’art. 8ter del medesimo decreto legge.

– l’art. 8 ter del d.l. 52/2021 parla di di <<sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente>>

– Il riferimento alle attività di sale scommesse e sale giochi <<anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente>> ci fa propendere a ritenere applicabile anche ai corner scommesse e all’utilizzo delle AWP installate negli esercizi generalisti l’obbligo di accesso mediante green pass.

RISPOSTA AL QUESITO

– L’obbligo di accesso mediante green pass si applica anche per i corner scommesse e per l’utilizzo delle AWP collocate negli esercizi generalisti.

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SANZIONI

La violazione delle norme sul green pass comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (a carico sia del cliente che dell’esercente) da 400 euro a 1000 euro.

Dopo due violazioni commesse in giornate diverse (da parte degli esercenti) dell’obbligo di controllo del green pass, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

Bologna, 26 luglio 2021

Centro Studi ASTRO

Avv. Massimo Piozzi”

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