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I requisiti per l’iscrizione all’albo degli operatori degli apparecchi da gioco (articoli 4-5)

9 Maggio 2011

Preliminarmente occorre chiarire che la normativa in esame prevede due ordini di requisiti:

– Una serie iniziale valevole per tutti;
– Una serie ulteriore richiesta specificamente per alcune tipologie di soggetti.

I requisiti che tutti i soggetti richiedenti iscrizione devono possedere (ovvero tutti i componenti dell’organo amministrativo delle società di capitali, e tutti i soci con esterna rappresentanza delle società di persone), sono:

a) certificazione antimafia prevista dalla legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) licenza di cui all’articolo 86 (o 88) del TULPS, e successive modificazioni;  c) quietanza che attesti il versamento della somma di euro 100,00 (euro cento/00), da effettuarsi tramite modello F24 accise, codice tributo n. 5216.
c) insussistenza, negli ultimi 5 anni di

i) misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati collegati ad attività di stampo mafioso, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio, reati di natura finanziaria o tributaria, reati riconducibili ad attività di gioco non lecito;
ii) dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;
iii) della reiterazione per tre volte di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per violazioni previste dall’art. 110, comma 9, lettere a), b), c) e d) del TULPS, come modificato dall’art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; violazioni amministrative previste dall’art. 110, comma 8, del TULPS; altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.

Per i soggetti della sezione A (Proprietari di apparecchi) e quelli della sezione C – “sottosezione c” (ovvero incaricati di ulteriori attività funzionali alla raccolta ma non proprietari di apparecchi), gli ulteriori tre requisiti sono i seguenti:
a) non essere incorsi nell’arco dell’anno precedente a quello di riferimento in tre violazioni relative al mancato versamento, anche a diversi concessionari, nei termini contrattuali rispettivamente previsti, dell’importo residuo dovuto a titolo di PREU; b) impegno a presentare al concessionario idonea garanzia per un valore non inferiore a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per apparecchio posseduto o detenuto e ad incrementarla, in accordo con il concessionario, in funzione della raccolta registrata dagli apparecchi oggetto del contratto. La garanzia e’ prestata a prima richiesta od in forma di deposito cauzionale ed e’ relativa al corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni di messa a disposizione, a scadenze concordate, dell’importo dovuto al concessionario e all’erario. c) insussistenza negli ultimi cinque anni di sentenze definitive di condanna emesse dal giudice tributario in materia di Preu. 
Per i soggetti di cui alla sezione C – “sottosezione a” (Produttori, importatori, manutentori di apparecchi e componenti di apparecchi), i  due requisiti ulteriori sono:
a) l’insussistenza negli ultimi cinque anni di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio,condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 615 quater c.p. e 617 quater c.p.; b) possesso, ovvero dichiarazione d’impegno volta al conseguimento, entro i 180 giorni successivi all’iscrizione, della certificazione di qualità ISO 9001:2008, relativamente ai processi, di seguito elencati, compatibili con la propria attività: progettazione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessirealizzazione e produzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi, ivi incluso il software necessario al loro funzionamento;  manutenzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi. 
Il commento che tutto il settore si attende in ordine a queste disposizione attiene alla loro “proclamazione” di idoneità a selezionare qualitativamente tutte le categorie di operatori, con il conseguente balzo in avanti che il comparto potrebbe realizzare nel momento in cui risultasse composto di soli soggetti virtuosi. Per ciò bisognerà attendere la messa a regime del sistema e la sua verifica di funzionalità, e solo dopo si potrà giudicarlo.
E’ evidente, tuttavia, un cambio di marcia del sistema e il suo progressivo assestamento su modelli operativi consapevoli delle esperienze passate e strutturati per evitare le criticità più evidenti ricollegati alla passata normativa.
Il dato più evidente, inoltre, è la rilevanza pubblicistica che assumono i rapporti privatistici tra iscritti all’albo, ed in particolare la rilevanza che assume la violazione dell’obbligo contrattuale di messa a disposizione del concessionario della raccolta di gioco (quantomeno nel suo importo equivalente al PREU). Ciò fa presupporre l’elevazione qualitativa di tali aspetti, e la loro assunzione a informazione doverosamente inviabile dal Concessionario all’Amministrazione, a prescindere dalla valutazione soggettiva che le parti ne potrebbero adottare nell’ambito della loro sfera privata. Una violazione contrattuale, infatti, è sempre un fatto oggettivo, qualora l’adempimento sia oggettivamente riscontrabile in termini di mera corresponsione di valuta determinata a scadenza determinata, ma l’Ordinamento civile lo definisce tale solo quando esso abbia alcune caratteristiche ulteriori, non interamente assoggettabili a parametri oggettivi.
La ratio della norma pare chiara nel limitare la “valutazione soggettiva” dell’attività di corresponsione del Preu, ASSEGNANDO ad essi un preciso indice di meritevolezza che l’Amministrazione riconosce istituzionalmente al partner del concessionario, al quale si sottrae, per esigenze pubblicistiche, tanto la libertà di contrarre con chi vuole, quanto la libertà di interpretare soggettivamente il concetto di violazione contrattuale.
Questa disposizione susciterà sicuramente vivace dibattito, ma un dato è evidente: la meritevolezza di un gestore al mantenimento dell’iscrizione non sarà più appannaggio solo di una valutazione commerciale, ma oggetto di un vaglio istituzionale; ciò che a prima vista può sembrare foriero di “giogo” contrattuale, potrà trasformarsi in “garanzia”, per tutti coloro che le violazioni non di tale natura non le commettono.

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