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Il decreto Dirigenziale dei Monopoli di Stato prot. n. 2876/2011/ Strategie/ UD del 12 ottobre 2011, articolo 5 – Analisi della norma (Parte I)

15 Novembre 2011

[dropcap style=”inverted”]1.[/dropcap] La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773 è variata come segue:
a) a decorrere dal 1 gennaio 2012 si applica un prelievo del 4 per cento sull’ammontare delle somme giocate e una addizionale del 6 per cento sulla parte di vincita eccedente euro 500;
b) a decorrere dal 1 gennaio 2013, ferma l’addizionale sulle vincite eccedenti l’importo di 500 euro, il prelievo sull’ammontare delle somme giocate è del 4,5 per cento
[dropcap style=”inverted”]2.[/dropcap] La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773 è variata come segue:
a) a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione di quota destinata alle vincite di cui alla successiva lettera b), si applica un prelievo dell’11,80 per cento sull’ammontare delle somme giocate;
b) a decorrere dal 1 gennaio 2013 la percentuale destinata alle vincite (pay out) è fissata in misura non inferiore al 74 per cento, e per gli anni 2013 e 2014, si applica un prelievo del 12,70 per cento sull’ammontare delle somme giocate;
c) a decorrere dal 1 gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 13 per cento sull’ammontare delle somme giocate.
[dropcap style=”inverted”]3.[/dropcap] I prelievi sulle vincite di cui al comma 1 sono trattenuti all’atto del pagamento delle stesse e sono versati dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota di raccolta del gioco dovuta all’erario. Con successivo decreto direttoriale sono previste disposizioni attuative per l’applicazione del presente comma, anche al fine di stabilire procedure e modalità di controllo e verifica degli adempimenti”.
Sotto il profilo tecnico-giuridico, la disposizione di cui sopra, contenuta nel decreto direttoriale enunciato in intitolazione è stata collegata alla delega al Ministero dell’Economia e delle Finanze contenuta nell’articolo 2, comma 3 del d.l. 138/2011, convertito con la legge 148/ 2011.
Sotto il profilo fiscale, la norma nulla dispone in materia di scaglioni di abbattimento della aliquota provvisoria di PREU, contenuta nella legge n. 2/ 2009, la quale pertanto si profila come tutt’ora vigente nei termini indicati dalla citata legge.
Sotto il profilo economico, la diminuzione del PREU finalizzata al finanziamento di un adeguamento tecnologico delle schede di gioco è equiparabile ad un incentivo alla rottamazione erogata al comparto dei proprietari delle slot, ciò presupponendo la non condivisione del maggior “aggio di cassetto” dell’anno 2012 con gli esercenti, i quali, iscritti alla apposita sezione dei titolari di punti, e non dei proprietari di apparecchi da gioco, non sono ovviamente i destinatari dell’incentivo.
Sotto il profilo “industriale”, la natura della norma in esame si spiega solo con l’avvenuto riconoscimento delle figure imprenditoriali specifiche del comparto gioco (gestore, produttore, esercente), in virtù del quale poter evidenziare il beneficiario dell’incentivo e la conseguente rappresentanza di categoria, anche ai fini dell’individuazione del relativo interesse generale di riferimento oggetto di disciplina.
Da un punto di vista generale, infine, la diversità di approccio tra awp e VLT pare evidentemente fondata sulla diversità strutturale dei due congegni, laddove le slot erogano una vincita minima garantita, mentre le VLT garantiscono un andamento gestionale di eventi vincenti e rigiuocabili.
Ciò presuppone che l’abbassamento del pay out garantito ai giocatori delle slot, persegue un obiettivo di tassazione sulla vincita sotto forma di diminuzione del montepremi, in un ottica di perequazione tra i giocatori dei due diversi congegni. Il mancato allineamento temporale si spiega con la necessità di concedere un termine per nuove omologhe di awp, unitamente all’incentivo per la rottamazione, necessario per individuare un fattore di creazione delle risorse necessarie per sostenerlo.
Il ricambio delle schede, poi, è ovviamente lasciato all’arbitrio imprenditoriale, laddove l’1% di pay out a cui il giocatore dovrebbe far fronte potrebbe anche essere concepito dai gestori come fattore di fidelizzazione della clientela, attraverso il mantenimento degli attuali prodotti regolati sul 75%.

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