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Processo tributario: da Cassazione profili utili per difese tecniche dei gestori

5 Marzo 2013

(A cura di Avv. Leonardo Silvestri, Centro Studi AS.TRO)

La recente attività di verifica reddituale condotta dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti dei gestori degli apparecchi per il gioco lecito, ha preso le mosse, nella maggior parte dei casi, dalla documentazione pervenuta agli Uffici da soggetti “terzi” (quali le società Concessionarie o, in alcuni casi, dagli Esercenti- punti vendita).

In generale, nella loro attività ispettiva, gli organi dell’Amministrazione possono, ai sensi del comma 1, n. 8, dell’art. 32 del D.P.R n. 600/1973, «richiedere ai soggetti indicati nell’art. 13 (n.d.r. ossia i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta, rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».

Il successivo art. 39 del predetto D.P.R. n. 600/1973, prevede al primo comma che nell’ambito dell’attività di accertamento, gli Uffici possono disattendere in tutto o in parte la dichiarazione presentata dal contribuente, ovvero la sua contabilità, per risalire all’esistenza (presunta) di attività o ricavi non dichiarati.

Mentre all’Ufficio è così rimesso il compito di stabilire l’inattendibilità delle scritture contabili e della dichiarazione dei redditi, al contribuente è posto l’onere di dimostrare l’inesistenza dei maggiori redditi o delle attività non dichiarate.

A tal proposito la Sezione Tributaria della Suprema Corte, con la sentenza n. 25502 del 30 novembre 2011, ha così disposto: «questo collegio non condivide il precedente di questo giudice di legittimità (Cass. n. 25365 del 2007) secondo il quale alla presunzione legale relativa posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, “va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice”, sia perché la prova per presunzioni è ad ogni effetto una prova, sia perché, salvo espresse previsioni legislative in contrario, vige nel nostro ordinamento il principio di libertà dei mezzi di prova, sia infine perché non risulta ricavabile dal sistema un principio in base al quale la prova contraria ad una presunzione legale non possa essere fornita per presunzioni. La presunzione legale costituisce una (rilevante) eccezione al principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice ed alla regola dell’onere della prova, non è pertanto ipotizzabile che, in mancanza di una espressa previsione del legislatore e per via interpretativa, si apporti un ulteriore vulnus ai principi che regolano la prova nell’ordinamento (e segnatamente al principio di libertà delle prove) ritenendo che la prova contraria ad una presunzione legale non possa essere costituita da una presunzione semplice».

Con la precedente decisione n. 6311 del 10 marzo 2008, il medesimo Giudice aveva formulato il seguente principio di diritto: «La Amministrazione Finanziaria può procedere ad accertamento induttivo utilizzando documentazione reperita presso terzi e da costoro elaborata, purché fornisca la prova anche attraverso presunzioni della veridicità di tale documentazione e conseguentemente della inattendibilità della documentazione elaborata dal contribuente».

Sulla base di tale ultima decisione si potrebbe argomentare che i dati contabili forniti da un soggetto terzo potenzialmente in conflitto di interesse con l’accertato (in quanto, ad esempio, taluni elementi, rilevati come costi al fine della determinazione del reddito di tali “terzi” sarebbero, viceversa, contabilizzati come ricavi per il soggetto accertato), possono anche essere privi di quel carattere di “veridicità” richiesto dai predetti Giudici.

A maggior ragione, pertanto, si potrebbe legittimamente ritenere che, in sede di eventuale contraddittorio con il contribuente, l’Amministrazione Finanziaria dovrà motivare la ragione per la quale si dovesse ritenere – tra medesime documentazioni di “pari grado” – (ossia le scritture contabili o gli eventuali dati relativi all’ammontare delle somme raccolte e di quelle erogate come vincite dai singoli apparecchi) più veritiera quella del soggetto terzo piuttosto che quella del contribuente accertato.

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