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Imposta di bollo da versare solo per le fatture elaborate e non scartate dallo SdI

26 Giugno 2019

Con la recente Circolare 17 giugno 2019, n. 14, l’Agenzia ha fornito chiarimenti anche in merito all’imposta di bollo sulla fattura elettronica.
In particolare è stato precisato che:
– la fattura elettronica “scartata” da SdI si considera non emessa e, conseguentemente, in questo caso non sorge neppure il presupposto del tributo; è ulteriormente precisato che le fatture soggette al calcolo del bollo sono quelle per le quali SdI ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento;
– per assolvere il pagamento non vi è alcuna preventiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria;
– la scadenza prevista per il giorno 20 del primo mese successivo per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare riguarda tutte le fatture elettroniche, dovendo comunque riportare la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014;
– il servizio di calcolo messo a disposizione dall’Agenzia rappresenta un’agevolazione legata alle sole fatture elettroniche emesse via SdI, non esaustivo; pertanto i contribuenti devono verificare gli importi proposti, nonché procedere ad eventuali integrazioni.

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