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Imposta di intrattenimento 2018: scadenza 16 marzo 2018

13 Marzo 2018

Ricordiamo ai nostri associati che entro il prossimo 16 marzo sarà necessario provvedere a versare anche l’imposta sugli intrattenimenti, ISI, per quei soggetti che posseggono o gestiscono:

  • agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (ad esempio, biliardi, flipper, calcio balilla, biliardini, ecc.);

  • agli apparecchi elettromeccanici con vincite di piccola oggettistica o senza premi.

L’imposta viene determinata attraverso dei coefficienti forfetari determinati secondo le disposizioni del D.P.R. 640/1972 ai quali si applica l’aliquota dell’8%.

Secondo D.P.R. 640 del 1972 citato sono soggetti all’ISI gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 che si svolgono nel territorio dello Stato:

  • esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio;

  • utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart;

  • ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse;

  • esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati

Normalmente gli intrattenimenti non espressamente indicati nella normativa non sono assoggettati all’applicazione di questa imposta, salvo che siano strettamente similari a quelli precedentemente indicati. I soggetti passivi di questa imposta indiretta sono coloro che:

    • organizzano gli intrattenimenti e le altre attività individuate dalla tariffa allegata;

    • esercitano case da gioco (qualora tale esercizio sia riservato per legge a un ente pubblico, quest’ultimo è soggetto di imposta anche se ne delega ad altri la gestione).

La base imponibile dell’ISI, di regola, è costituita:

  • sia dall’importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis del D.P.R. 640/1972 venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto;

  • sia dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti e alle altre attività elencate nella tariffa allegata al D.P.R. 640/1972; al netto dell’IVA.

Costituiscono, altresì, base imponibile dell’ISI:

  • gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;

  • i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;

  • l’ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

Fatta questa dovuta premessa sulle caratteristiche generali dell’imposta, si segnala che entro il prossimo 16 marzo andrà effettuato il versamento dell’ISI e dell’IVA, determinate utilizzando gli specifici imponibili medi forfetari, relativamente:

  • agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (ad esempio, biliardi, flipper, calcio balilla, biliardini, ecc.);

  • agli apparecchi elettromeccanici con vincite di piccola oggettistica o senza premi.

ISI

Entro il 16 marzo andrà versata l’ISI relativa a:

– Apparecchi e congegni elettromeccanici con vincite di piccola oggettistica e apparecchi e congegni senza premi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera a) e c), TULPS;

– Apparecchi meccanici ed elettromeccanici diversi da quelli di cui all’articolo 110, comma 7, lettera a), TULPS (biliardi, biliardini, flipper, ecc.).

Si precisa che per gli apparecchi del gioco lecito ex articolo 110, comma 6, TULPS la tassazione delle somme giocate avviene attraverso il c.d. PREU, ex articolo 39, comma 13, DL n. 269/2003.

Il soggetto passivo, secondo la normativa, è chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco. Pertanto, sarà tenuto a versare quanto dovuto:

  • il gestore, ossia dal soggetto che esercita un’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, posseduti a qualsiasi titolo, collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie;

  • l’esercente del locale in cui gli apparecchi sono installati, se ne è proprietario.

L’imposta, nel caso trattato, si differenzia sulla base della tipologia di apparecchi assoggettati nelle due fattispecie trattate di seguito:

Apparecchi con vincita di piccola oggettistica senza premi.

Per questa tipologia di apparecchi l’imposta è determinata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 3, del D.P.R. 640/1972, il quale prevede normativamente un imponibile medio forfetario sul quale applicare l’aliquota dell’imposta dell’8%. L’imponibile medio forfetario è così determinato:

Articolo 110, comma 7, lettera a) TULPS (apparecchi elettromeccanici con vincite di piccola oggettistica)

imponibile forfettario € 1.800

isi 8% € 144,00

Articolo 110, comma 7, lettera c) TULPS (apparecchi senza premi)

imponibile forfettario € 1.800

isi 8% € 144,00

Il versamento sarà effettuato mediante il Modello F24 accise nel quale andranno indicati nella sezione “Accise/Monopoli”: Ente “M”; Codice tributo “5123”; Anno di riferimento “2018

Il versamento dovrà avvenire entro il 16 marzo 2018 per gli apparecchi installati ed attivi al 31 dicembre 2017 oppure per quelli installati entro il 28 febbraio 2018, se di nuova installazione. Nel caso in cui gli apparecchi siano installati a partire dal 1° marzo 2018 il versamento dell’imposta avviene entro il giorno 16 del mese successivo a quello di installazione è l’ISI andrà calcolata in dodicesimi.

Apparecchi elettromeccanici diversi dai precedenti (flipper, biliardi, ecc)

Per gli apparecchi diversi da quelli indicati dall’articolo 110, comma 7, lettera a) del TULPS l’imposta è determinata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 3, del D.P.R. 640/1972, il quale prevede che l’imponibile medio forfetario sia calcolato sulla base delle disposizioni del D.M. 10 marzo 2010 sul quale applicare l’aliquota dell’8%.

AM1 Biliardo e apparecchi similari attivabili a gettone, ovvero affittati a tempo

imponibile forfettario € 3.800

isi 8%€ 304

AM2 Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o a gettone

imponibile forfettario € 540

isi 8% € 43,20

AM3 Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo come calcio balilla biliardini e apparecchi similari

imponibile forfettario € 510

isi 8% € 40,80

AM4 Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo come flipper o gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari

imponibile forfettario € 1.090

isi 8% € 87,20

AM5 Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo come congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari

imponibile forfettario € 520

isi 8% € 41,60

AM6 Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo come gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.

imponibile forfettario € 1.630

isi 8%€ 130,40

Nel caso in cui l’apparecchio sia installato nel corso del periodo d’imposta il valore dell’imponibile forfetario viene ridotto proporzionalmente sulla base dei mesi di effettiva installazione. Nel caso in cui gli apparecchi siano installati in sale ricreative delle amministrazioni militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco l’imponibile forfetario è ridotto di un terzo (1/3), mentre nei locali che restano chiusi 6 mesi all’anno quest’ultimo è ridotto del 50%. Il versamento sarà effettuato mediante il Modello F24 accise nel quale andranno indicati nella sezione “Accise/Monopoli”: Ente “M”; Codice tributo “5123”; Anno di riferimento “2018”.

Il versamento dovrà avvenire entro il 16 marzo 2018 oppure entro il giorno 16 del mese successivo a quello di installazione dell’apparecchio nel caso in cui la stessa avvenga nel corso dell’anno.

IVA

Ai sensi dell’articolo 74, comma 6, del D.P.R. 633/1972 l’IVA, relativa agli intrattenimenti, ai giochi ed alle altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, si applica sulla stessa base imponibile dell’ISI ed è riscossa con le medesime modalità previste per quest’ultima.

Va evidenziato, però, che le singole imprese hanno la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari dandone comunicazione:

  • al concessionario di cui all’articolo 17 del D.P.R. 640/1972 (ufficio SIAE), competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare;

  • all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni del D.P.R 442/1997.

L’opzione ha effetto sino a revoca ed è comunque vincolante per un quinquennio. I soggetti che hanno optato dal 2017 per la determinazione della base imponibile IVA nei modi ordinari devono quindi barrare la casella di rigo VO7 del Modello IVA 2018.

La detrazione dell’imposta, di cui all’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, è forfettizzata in misura pari:

  • al 50% dell’IVA relativa alle operazioni imponibili;

  • a 1/3 dell’IVA relativa alle operazioni imponibili, limitatamente alle cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

Inoltre, i soggetti che esercitano le attività oggetto di trattazione, sono esonerati dai seguenti obblighi:

  • fatturazione, tranne per che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie;

  • registrazione dei corrispettivi percepiti;

  • liquidazione e presentazione delle dichiarazioni.

Resta fermo l’obbligo di istituire il registro degli acquisti ai sensi dell’articolo 25 del Decreto IVA e di provvedere:

  • alla registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali d’importazione;

  • all’annotazione, in apposita sezione, delle fatture emesse ove previsto.

Per le attività di intrattenimento di all’articolo 74, comma 6, del D.P.R. 633/1972 sussiste l’obbligo dell’applicazione separata dell’imposta secondo quanto sancito dall’articolo 36, comma 4, del medesimo Decreto.

Versamenti

Il versamento dell’IVA per le operazioni in esame è effettuato con le modalità e nei termini previsti per l’ISI e nel Modello F24, sezione “Erario”, andranno indicati: Codice tributo: 6729; Anno di riferimento: 2018.

Obbligo dichiarativo

I soggetti tenuti al versamento dell’ISI e dell’IVA relativa agli apparecchi di intrattenimento precedentemente individuati sono tenuti, secondo quanto prescritto dall’articolo 3 del D.M. 07 agosto 2003, a presentare un’apposita dichiarazione utilizzando il modello denominato “Dichiarazione di liquidazione dell’imposta sugli intrattenimenti” contento nell’Allegato A del citato D.M. 10 marzo 2010:

  • al competente Ufficio Regionale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

  • entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento dell’ISI e dell’IVA.

Per ogni apparecchio l’Ufficio rilascia una quietanza di pagamento dell’imposta, da conservare nel luogo di installazione dello stesso.

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