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In Gazzetta Ufficiale il decreto sull'elenco degli operatori new slot: l'inizio di una nuova era

3 Maggio 2011

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di ieri, lunedì 2 maggio, il decreto dei Monopoli di Stato datato 5 aprile 2011 recante l’Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro.
Si tratta dell’atteso provvedimento che stabilisce, di fatto, il riconoscimento della categoria all’interno della filiera del gioco pubblico.

DECRETO 5 aprile 2011
Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro. (11A05726) (GU n. 100 del 2-5-2011)

 IL DIRETTORE GENERALE
         dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
 
  Visto il Testo Unico di cui al Regio Decreto  18  giugno  1931,  n.
773, (TULPS), e successive modificazioni e visti in  particolare  gli
articoli 86, 88 e 110;
  Visto l’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  640  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto l’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n 388 ;
  Visto l’articolo 22 della legge 27 gennaio 2002 n 289 e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269  convertito  in
legge n. 326 del  24  novembre  2003  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto il decreto del Direttore Generale  di  AAMS  del  4  dicembre
2003,  concernente  le  regole  tecniche  degli  apparecchi  di   cui
all’articolo 110, comma 6, lett. a), del TULPS, come  modificato  dal
decreto direttoriale del 19 settembre 2006;
  Visto il decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  12
marzo 2004, n. 86, concernente la definizione  delle  funzioni  della
rete dell’Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  per  la
gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche  videoterminali,
nonche’ del gioco lecito;
  Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che dispone in
merito  agli  obblighi  di  pubblicazione  di  atti  e  provvedimenti
amministrativi, con effetto di pubblicita’ legale;
  Visto il decreto del Direttore Generale  di  AAMS  del  22  gennaio
2010,  concernente  le  regole  tecniche  degli  apparecchi  di   cui
all’articolo 110, comma 6, lett. b), del TULPS;
  Visti gli articoli 2 -ter e 2-quater del decreto legge n. 40 del 25
marzo 2010;
  Visto l’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010,  n  220
che ha sostituito l’articolo 1, comma 533 e introdotto  gli  articoli
533 bis e 533 ter della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;
 
                               Decreta
 
                               Art. 1
 
                               Elenco
 
  1. E’ istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2011,  l’elenco  di  cui
all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005,  come  sostituito
dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220.
  2. L’elenco e’ unico  a  livello  nazionale,  ed  e’  suddiviso  in
Sezioni.
  3. L’iscrizione  all’elenco  costituisce  titoloabilitativo  per  i
soggetti che svolgono  le  attivita’  in  materia  di  apparecchi  da
intrattenimento in relazione alle relative attivita’ esercitate.
   Art. 2
 
                       Pubblicita’ dell’elenco
 
  1. L’elenco e’ pubblico.
  2. Al fine di assicurare la pubblicita’ legale, il predetto  elenco
e’ pubblicato sul sito  istituzionale  dell’Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato: http://www.aams.gov.it/ con  richiamo  diretto
dalla home page, ovvero  nella  sezione  “Giochi”  –  “Apparecchi  da
divertimento” .
  3. La  consultazione  tramite  il  sito  istituzionale  e’  libera,
permanente e gratuita.
  Art. 3
 
                        Struttura dell’elenco
 
  1. L’elenco consta di tre Sezioni, in  cui  sono,  rispettivamente,
iscritti i:
  Sezione A – Proprietari, possessori ovvero  detentori  a  qualsiasi
titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del TULPS.;
    Sezione B – Concessionari per la gestione della  rete  telematica
degli apparecchi e terminali da intrattenimento  che  siano  altresi’
proprietari degli apparecchi e terminali  di  cui  all’articolo  110,
comma 6, lettere a) e b),  del  testo  unico  di  cui  al  TULPS.,  e
successive modificazioni;
    Sezione C – Soggetti diversi da quelli di cui alle Sezioni A e B,
che svolgono, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con  i
soggetti  di  cui  alle  medesime  sezioni,  attivita’  relative   al
funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi e  dei
terminali, alla raccolta e messa a  disposizione  del  concessionario
delle somme residue e comunque qualsiasi altra  attivita’  funzionale
alla raccolta del gioco.
  2. La Sezione C e’ articolata nelle seguenti Sottosezioni:
    a)  Produttori,   importatori   e   soggetti   incaricati   della
manutenzione di apparecchi, schede di gioco, videoterminali e sistemi
di gioco;
    b) Titolari di esercizi preso i quali sono installati  apparecchi
e videoterminali;
    c)  Soggetti  incaricati  di  altre  attivita’  funzionali   alla
raccolta del gioco.

  Art. 4
 
                     Requisiti per l’iscrizione
 
  1. L’i
scrizione nell’elenco  e’  disposta  dagli  Uffici  Regionali
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa  verifica
del possesso, da parte dei richiedenti, dei seguenti requisiti:
    a) certificazione antimafia prevista dalla legge  n.  575/1975  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    b) licenza  di  cui  all’articolo  86  del  TULPS,  e  successive
modificazioni;
    c) quietanza che attesti il versamento della somma di euro 100,00
( euro cento/00),da effettuarsi tramite modello F24  accise,  lcodice
tributo n. 5216.
  2. I requisiti di  cui  al  “comma  1”  valgono  anche  laddove  la
richiesta si riferisca all’iscrizione a piu’ sezioni.
  3. La validita’ temporale della certificazione di cui  al  comma  1
lett. a) deve coprire l’intero periodo di iscrizione .  A  tal  fine,
qualora secondo quanto previsto dalla normativa  vigente,  la  durata
sia inferiore, la medesima certificazione deve essere rinnovata.
  4. Ai fini del requisito di cui al comma 1  lett.  b)  e’  ritenuto
equivalente il possesso della licenza di cui all’art. 88 del  TULPS.,
nei casi in cui la  normativa  vigente  ne  prescriva  il  necessario
rilascio ai fini dello svolgimento di una delle attivita’  richiamate
dall’art. 3 del presente decreto.
  5. Il soggetto richiedente, qualora titolare  di  piu’  licenze  ai
sensi dell’art. 86, ovvero  dell’art.  88  del  TULPS,  e’  tenuto  a
comunicarne il possesso all’atto della richiesta, fermo restando  che
l’eventuale  decadenza  di  una  delle  licenze   non   comporta   la
cancellazione dall’elenco, qualora permanga quantomeno il possesso di
una di esse.
  6. Al fine di ottenere la predetta iscrizione, i  richiedenti  sono
tenuti ad esibire prova dei requisiti all’atto della richiesta.

     
 Art. 5
 
                         Ulteriori requisiti
 
  1. In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione al  suddetto
elenco,  di  cui  all’art.  4  del  presente  decreto,  e’   altresi’
necessaria l’insussistenza negli ultimi cinque anni :
    a) di misure  cautelari,  provvedimenti  di  rinvio  a  giudizio,
condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di  procedura  penale,
per:
      reati collegati ad attivita’ di stampo mafioso;
      delitti contro la fede pubblica;
      delitti contro il patrimonio;
      reati di natura finanziaria o tributaria;
      reati riconducibili ad attivita’ di gioco non lecito;
    b)  di   dichiarazione   di   fallimento,   liquidazione   coatta
amministrativa e concordato preventivo;
    c) della reiterazione per tre volte di  comportamenti  sanzionati
con provvedimenti inoppugnabili per:
      violazioni previste dall’art. 110, comma 9, lettere a), b),  c)
e d) del TULPS, come modificato dall’art. 1, comma 543,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266;
      violazioni amministrative previste dall’art. 110, comma 8,  del
TULPS;
      altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.
  2. Sono inoltre richiesti i  seguenti  ulteriori  requisiti  per  i
soggetti  da  iscrivere  nella  sezione  “A”e   nella   sezione   “C”
sottosezione “c” di cui all’art. 3 del presente decreto:
    a) non essere incorsi nell’arco dell’anno precedente a quello  di
riferimento in tre violazioni relative al mancato versamento, anche a
diversi  concessionari,  nei  termini  contrattuali   rispettivamente
previsti, dell’importo residuo dovuto a titolo di PREU;
    b) impegno a presentare al concessionario idonea garanzia per  un
valore non inferiore a € 1.500,00  (  euro  millecinquecento/00)  per
apparecchio posseduto o detenuto e ad incrementarla, in  accordo  con
il  concessionario,  in  funzione  della  raccolta  registrata  dagli
apparecchi oggetto del contratto. La garanzia  e’  prestata  a  prima
richiesta od in forma  di  deposito  cauzionale  ed  e’  relativa  al
corretto ed integrale  adempimento  delle  obbligazioni  di  messa  a
disposizione,  a  scadenze   concordate,   dell’importo   dovuto   al
concessionario e all’erario.
    c) insussistenza negli ultimi cinque anni di sentenze  definitive
di condanna emesse dal giudice tributario in materia di Preu.
  3. Sono inoltre richiesti i  seguenti  ulteriori  requisiti  per  i
soggetti da iscrivere nella sezione “C” –  sottosezione  “A”  di  cui
all’articolo 3 del presente decreto:
    a) l’insussistenza negli ultimi cinque anni di misure  cautelari,
provvedimenti di rinvio a giudizio,condanne con sentenza  passata  in
giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi  dell’art.
444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli  articoli
615 quater c.p. e 617 quater c.p.;
    b)   possesso,   ovvero   dichiarazione   d’impegno   volta    al
conseguimento, entro i 180 giorni  successivi  all’iscrizione,  della
certificazione di qualita’ ISO 9001:2008, relativamente ai  processi,
di seguito elencati, compatibili con la propria attivita’:
      progettazione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco,
dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad
essi connessi;
      realizzazione  e  produzione  delle  schede  di  gioco,   degli
apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di  gioco  e  di
tutte le periferiche  ad  essi  connessi,  ivi  incluso  il  software
necessario al loro funzionamento;
      manutenzione delle schede di gioco, degli apparecchi di  gioco,
dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad
essi connessi.
  A  partire  dall’anno  2012  e’  necessario  il  possesso  di  tale
requisito ai fini dell’iscrizione.

                                     Art. 6
 
                        Campo di applicazione
 
  1. L’iscrizione nell’elenco e’ obbligatoria anche  per  i  soggetti
gia’ titolari, alla data del 1°  gennaio  2011,  dei  diritti  e  dei
rapporti contrattuali funzionali  all’esercizio  delle  attivita’  di
gioco mediante apparecchi e terminali di cui all’art. 110 comma 6 del
TULPS.
  2. Nel caso  di  societa’,  i  requisiti  soggettivi  di  cui  agli
articoli 4 e 5, devono essere posseduti dai componenti dell’organo di
amministrazione, nonche’ per le societa’ di persone, da tutti i  soci
che abbiano rappresentanza esterna.
 Art. 7
 
                           Certificazione
 
  1.  L’iscrizione  all’elenco   e’   attestata   mediante   apposito
certificato,  rilasciato  dall’Ufficio   Regionale   competente   per
territorio.
  2. La richiesta di iscrizione e’ effettuata, salvo gravi e motivate
esigenze, all’Ufficio Regionale competente per territorio, a  seconda
della  residenza  o  della  sede  legale  della  persona   fisica   o
dell’impresa richiedente. Per coloro che non hanno residenza  o  sede
legale in Italia e’ competente l’Ufficio Regionale per il Lazio, sede
di Roma.
  3. Chiunque intenda richiedere l’iscrizione e’ tenuto a  comunicare
il proprio consenso al trattamento dei dati personali  ai  sensi  del
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Dlgs n.
196/2003.

      Art. 8
 
                               Durata
 
  1. L’iscrizione, di durata riferita all’anno  solare,  puo’  essere
effettuata in qualsiasi periodo dell’anno, e ha validita’ sino al  31
dicembre dell’anno in corso.
  2. In sede di prima applicazione le richieste  d’iscrizione  devono
essere inoltrate a far data dal 2 maggio 2011 ed entro il  30  giugno
2011. La prima pubblicazione dell’elenco e’ disposta a far data dal 1
luglio 2011.
  3. Entro il 31 marzo di  ciascun  anno  i  soggetti  che  intendono
mantenere  l’iscrizione,  devono  inoltrare  apposita  istanza   all’
Ufficio Regionale di AAMS , individuato  ai  sensi  dell’articolo  7,
comma 2 dimostrando nuovamente la sussistenza dei  requisiti  di  cui
agli articoli  4  e  5  ,  e  allegando  copia  della  quietanza  del
versamento annuale dovuto.
  4. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in
Italia e’ competente l’Ufficio Regionale Lazio, sede di Roma.
  Art. 9
 
                            Cancellazione
 
  1. Gli Uffici Regionali competenti  per  territorio  provvedono  ad
accertare nel  corso  dell’anno  la  sussistenza  dei  requisiti  dei
soggetti iscritti nell’elenco, procedendo con ispezioni a campione su
tutto il territorio nazionale.
  2. Nel caso in cui,all’esito degli accertamenti disposti, risultino
soggetti privi dei requisiti richiesti all’atto  dell’iscrizione,  di
cui all’art. 4 e 5, l’Ufficio Regionale competente per territorio  ne
dispone la cancellazione dall’elenco.
  3. Fatta salva la  cancellazione  di  cui  al  comma  2,  l’Ufficio
Regionale competente per territorio determina, entro il 30 aprile  di
ogni anno, la cancellazione di coloro che non  abbiano  provveduto  a
rinnovare le richieste di iscrizione.
                               Art. 10
 
                        Rapporti contrattuali
 
  1. I concessionari per la gestione della rete telematica instaurano
i  loro  rapporti  contrattuali  relativi  alle  attivita’   comunque
funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da
intrattenimento esclusivamente  con  coloro  che  risultino  iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 3 e che si impegnino ad avvalersi  di
soggetti comunque iscritti per le  attivita’  previste  nel  presente
decreto. A tal fine e’ fatto obbligo ai concessionari  di  comunicare
la costituzione, modificazione o  estinzione  dei  predetti  rapporti
giuridici, entro trenta giorni  dalle  date  delle  relative  vicende
giuridiche .
  2. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica  fino  alla
pubblicazione dell’elenco.
  3. E’ fatto obbligo ai concessionari per  la  gestione  della  rete
telematica di richiedere , ai soggetti di cui  alle  Sezioni  A  e  C
dell’elenco, con i quali intendano stipulare  o  modificare  rapporti
contrattuali, attestazione, anche tramite  dichiarazioni  sostitutive
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n.  445,  del  mantenimento   dei   requisiti   dichiarati   all’atto
dell’iscrizione.
  4. Qualora in virtu’ di disposizioni normative ed amministrative la
licenza di cui all’art. 86 e/o art.  88  del  TULPS.  sia  rilasciata
sulla base di un contratto  con  uno  dei  concessionari  della  rete
telematica,tale contratto deve essere redatto ai sensi dell’art. 1351
del c.c. ,ovvero deve essere sospensivamente condizionato al rilascio
effettivo del titolo autorizzatorio.
  5. Il contratto stipulato con soggetti non inseriti nell’elenco  di
cui all’articolo 3, ovvero in forma diversa da  quanto  previsto  dal
comma 4, e’ nullo.
  6. Il rapporto contrattuale instaurato  con  soggetti  che  abbiano
perso i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, e’
risolto di diritto.
 Art. 11
 
                             Violazioni
 
  1. In caso di stipula  di  contratto  con  soggetti  non  iscritti,
ovvero di mantenimento dell’efficacia di  rapporti  contrattuali  con
soggetti che abbiano perso  i  requisiti  e’  comminata  la  sanzione
amministrativa la somma  di  euro  10.000,00  dall
‘Ufficio  Regionale
competente per territorio in relazione al luogo nel  quale  e’  stato
stipulato l’atto,  al  concessionario  per  la  gestione  della  rete
telematica degli apparecchi e terminali da  intrattenimento  ed  alle
altre parti contraenti.
  2. La terza reiterazione, anche  non  consecutiva,  della  medesima
violazione  nell’arco  di  un  biennio  determina  la  revoca   della
concessione per la gestione della rete telematica.
                               Art. 12
 
                         Disposizioni finali
 
  1. Il presente decreto e’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
  2. Il decreto 17 maggio 2006 cessa di avere efficacia  a  far  data
dalla prima pubblicazione dell’elenco.
    Roma, 5 aprile 2011
 
                                       Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2011
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  4,
Economia e finanze, foglio n. 112

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