In Gazzetta Ufficiale il decreto sull'elenco degli operatori new slot: l'inizio di una nuova era
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di ieri, lunedì 2 maggio, il decreto dei Monopoli di Stato datato 5 aprile 2011 recante l’Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro.
Si tratta dell’atteso provvedimento che stabilisce, di fatto, il riconoscimento della categoria all’interno della filiera del gioco pubblico.
DECRETO 5 aprile 2011
Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro. (11A05726) (GU n. 100 del 2-5-2011)
IL DIRETTORE GENERALE
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Visto il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n.
773, (TULPS), e successive modificazioni e visti in particolare gli
articoli 86, 88 e 110;
Visto l’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n 388 ;
Visto l’articolo 22 della legge 27 gennaio 2002 n 289 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269 convertito in
legge n. 326 del 24 novembre 2003 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 4 dicembre
2003, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lett. a), del TULPS, come modificato dal
decreto direttoriale del 19 settembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12
marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della
rete dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la
gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali,
nonche’ del gioco lecito;
Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che dispone in
merito agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi, con effetto di pubblicita’ legale;
Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 22 gennaio
2010, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lett. b), del TULPS;
Visti gli articoli 2 -ter e 2-quater del decreto legge n. 40 del 25
marzo 2010;
Visto l’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220
che ha sostituito l’articolo 1, comma 533 e introdotto gli articoli
533 bis e 533 ter della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;
Decreta
Art. 1
Elenco
1. E’ istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l’elenco di cui
all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito
dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220.
2. L’elenco e’ unico a livello nazionale, ed e’ suddiviso in
Sezioni.
3. L’iscrizione all’elenco costituisce titoloabilitativo per i
soggetti che svolgono le attivita’ in materia di apparecchi da
intrattenimento in relazione alle relative attivita’ esercitate.
Art. 2
Pubblicita’ dell’elenco
1. L’elenco e’ pubblico.
2. Al fine di assicurare la pubblicita’ legale, il predetto elenco
e’ pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato: http://www.aams.gov.it/ con richiamo diretto
dalla home page, ovvero nella sezione “Giochi” – “Apparecchi da
divertimento” .
3. La consultazione tramite il sito istituzionale e’ libera,
permanente e gratuita.
Art. 3
Struttura dell’elenco
1. L’elenco consta di tre Sezioni, in cui sono, rispettivamente,
iscritti i:
Sezione A – Proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi
titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del TULPS.;
Sezione B – Concessionari per la gestione della rete telematica
degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresi’
proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al TULPS., e
successive modificazioni;
Sezione C – Soggetti diversi da quelli di cui alle Sezioni A e B,
che svolgono, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i
soggetti di cui alle medesime sezioni, attivita’ relative al
funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi e dei
terminali, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario
delle somme residue e comunque qualsiasi altra attivita’ funzionale
alla raccolta del gioco.
2. La Sezione C e’ articolata nelle seguenti Sottosezioni:
a) Produttori, importatori e soggetti incaricati della
manutenzione di apparecchi, schede di gioco, videoterminali e sistemi
di gioco;
b) Titolari di esercizi preso i quali sono installati apparecchi
e videoterminali;
c) Soggetti incaricati di altre attivita’ funzionali alla
raccolta del gioco.
Art. 4
Requisiti per l’iscrizione
1. L’i
scrizione nell’elenco e’ disposta dagli Uffici Regionali
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa verifica
del possesso, da parte dei richiedenti, dei seguenti requisiti:
a) certificazione antimafia prevista dalla legge n. 575/1975 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) licenza di cui all’articolo 86 del TULPS, e successive
modificazioni;
c) quietanza che attesti il versamento della somma di euro 100,00
( euro cento/00),da effettuarsi tramite modello F24 accise, lcodice
tributo n. 5216.
2. I requisiti di cui al “comma 1” valgono anche laddove la
richiesta si riferisca all’iscrizione a piu’ sezioni.
3. La validita’ temporale della certificazione di cui al comma 1
lett. a) deve coprire l’intero periodo di iscrizione . A tal fine,
qualora secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la durata
sia inferiore, la medesima certificazione deve essere rinnovata.
4. Ai fini del requisito di cui al comma 1 lett. b) e’ ritenuto
equivalente il possesso della licenza di cui all’art. 88 del TULPS.,
nei casi in cui la normativa vigente ne prescriva il necessario
rilascio ai fini dello svolgimento di una delle attivita’ richiamate
dall’art. 3 del presente decreto.
5. Il soggetto richiedente, qualora titolare di piu’ licenze ai
sensi dell’art. 86, ovvero dell’art. 88 del TULPS, e’ tenuto a
comunicarne il possesso all’atto della richiesta, fermo restando che
l’eventuale decadenza di una delle licenze non comporta la
cancellazione dall’elenco, qualora permanga quantomeno il possesso di
una di esse.
6. Al fine di ottenere la predetta iscrizione, i richiedenti sono
tenuti ad esibire prova dei requisiti all’atto della richiesta.
Art. 5
Ulteriori requisiti
1. In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto
elenco, di cui all’art. 4 del presente decreto, e’ altresi’
necessaria l’insussistenza negli ultimi cinque anni :
a) di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio,
condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per:
reati collegati ad attivita’ di stampo mafioso;
delitti contro la fede pubblica;
delitti contro il patrimonio;
reati di natura finanziaria o tributaria;
reati riconducibili ad attivita’ di gioco non lecito;
b) di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e concordato preventivo;
c) della reiterazione per tre volte di comportamenti sanzionati
con provvedimenti inoppugnabili per:
violazioni previste dall’art. 110, comma 9, lettere a), b), c)
e d) del TULPS, come modificato dall’art. 1, comma 543, della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
violazioni amministrative previste dall’art. 110, comma 8, del
TULPS;
altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.
2. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i
soggetti da iscrivere nella sezione “A”e nella sezione “C”
sottosezione “c” di cui all’art. 3 del presente decreto:
a) non essere incorsi nell’arco dell’anno precedente a quello di
riferimento in tre violazioni relative al mancato versamento, anche a
diversi concessionari, nei termini contrattuali rispettivamente
previsti, dell’importo residuo dovuto a titolo di PREU;
b) impegno a presentare al concessionario idonea garanzia per un
valore non inferiore a € 1.500,00 ( euro millecinquecento/00) per
apparecchio posseduto o detenuto e ad incrementarla, in accordo con
il concessionario, in funzione della raccolta registrata dagli
apparecchi oggetto del contratto. La garanzia e’ prestata a prima
richiesta od in forma di deposito cauzionale ed e’ relativa al
corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni di messa a
disposizione, a scadenze concordate, dell’importo dovuto al
concessionario e all’erario.
c) insussistenza negli ultimi cinque anni di sentenze definitive
di condanna emesse dal giudice tributario in materia di Preu.
3. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i
soggetti da iscrivere nella sezione “C” – sottosezione “A” di cui
all’articolo 3 del presente decreto:
a) l’insussistenza negli ultimi cinque anni di misure cautelari,
provvedimenti di rinvio a giudizio,condanne con sentenza passata in
giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli
615 quater c.p. e 617 quater c.p.;
b) possesso, ovvero dichiarazione d’impegno volta al
conseguimento, entro i 180 giorni successivi all’iscrizione, della
certificazione di qualita’ ISO 9001:2008, relativamente ai processi,
di seguito elencati, compatibili con la propria attivita’:
progettazione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco,
dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad
essi connessi;
realizzazione e produzione delle schede di gioco, degli
apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di
tutte le periferiche ad essi connessi, ivi incluso il software
necessario al loro funzionamento;
manutenzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco,
dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad
essi connessi.
A partire dall’anno 2012 e’ necessario il possesso di tale
requisito ai fini dell’iscrizione.
Art. 6
Campo di applicazione
1. L’iscrizione nell’elenco e’ obbligatoria anche per i soggetti
gia’ titolari, alla data del 1° gennaio 2011, dei diritti e dei
rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attivita’ di
gioco mediante apparecchi e terminali di cui all’art. 110 comma 6 del
TULPS.
2. Nel caso di societa’, i requisiti soggettivi di cui agli
articoli 4 e 5, devono essere posseduti dai componenti dell’organo di
amministrazione, nonche’ per le societa’ di persone, da tutti i soci
che abbiano rappresentanza esterna.
Art. 7
Certificazione
1. L’iscrizione all’elenco e’ attestata mediante apposito
certificato, rilasciato dall’Ufficio Regionale competente per
territorio.
2. La richiesta di iscrizione e’ effettuata, salvo gravi e motivate
esigenze, all’Ufficio Regionale competente per territorio, a seconda
della residenza o della sede legale della persona fisica o
dell’impresa richiedente. Per coloro che non hanno residenza o sede
legale in Italia e’ competente l’Ufficio Regionale per il Lazio, sede
di Roma.
3. Chiunque intenda richiedere l’iscrizione e’ tenuto a comunicare
il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Dlgs n.
196/2003.
Art. 8
Durata
1. L’iscrizione, di durata riferita all’anno solare, puo’ essere
effettuata in qualsiasi periodo dell’anno, e ha validita’ sino al 31
dicembre dell’anno in corso.
2. In sede di prima applicazione le richieste d’iscrizione devono
essere inoltrate a far data dal 2 maggio 2011 ed entro il 30 giugno
2011. La prima pubblicazione dell’elenco e’ disposta a far data dal 1
luglio 2011.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno i soggetti che intendono
mantenere l’iscrizione, devono inoltrare apposita istanza all’
Ufficio Regionale di AAMS , individuato ai sensi dell’articolo 7,
comma 2 dimostrando nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui
agli articoli 4 e 5 , e allegando copia della quietanza del
versamento annuale dovuto.
4. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in
Italia e’ competente l’Ufficio Regionale Lazio, sede di Roma.
Art. 9
Cancellazione
1. Gli Uffici Regionali competenti per territorio provvedono ad
accertare nel corso dell’anno la sussistenza dei requisiti dei
soggetti iscritti nell’elenco, procedendo con ispezioni a campione su
tutto il territorio nazionale.
2. Nel caso in cui,all’esito degli accertamenti disposti, risultino
soggetti privi dei requisiti richiesti all’atto dell’iscrizione, di
cui all’art. 4 e 5, l’Ufficio Regionale competente per territorio ne
dispone la cancellazione dall’elenco.
3. Fatta salva la cancellazione di cui al comma 2, l’Ufficio
Regionale competente per territorio determina, entro il 30 aprile di
ogni anno, la cancellazione di coloro che non abbiano provveduto a
rinnovare le richieste di iscrizione.
Art. 10
Rapporti contrattuali
1. I concessionari per la gestione della rete telematica instaurano
i loro rapporti contrattuali relativi alle attivita’ comunque
funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da
intrattenimento esclusivamente con coloro che risultino iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 3 e che si impegnino ad avvalersi di
soggetti comunque iscritti per le attivita’ previste nel presente
decreto. A tal fine e’ fatto obbligo ai concessionari di comunicare
la costituzione, modificazione o estinzione dei predetti rapporti
giuridici, entro trenta giorni dalle date delle relative vicende
giuridiche .
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica fino alla
pubblicazione dell’elenco.
3. E’ fatto obbligo ai concessionari per la gestione della rete
telematica di richiedere , ai soggetti di cui alle Sezioni A e C
dell’elenco, con i quali intendano stipulare o modificare rapporti
contrattuali, attestazione, anche tramite dichiarazioni sostitutive
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, del mantenimento dei requisiti dichiarati all’atto
dell’iscrizione.
4. Qualora in virtu’ di disposizioni normative ed amministrative la
licenza di cui all’art. 86 e/o art. 88 del TULPS. sia rilasciata
sulla base di un contratto con uno dei concessionari della rete
telematica,tale contratto deve essere redatto ai sensi dell’art. 1351
del c.c. ,ovvero deve essere sospensivamente condizionato al rilascio
effettivo del titolo autorizzatorio.
5. Il contratto stipulato con soggetti non inseriti nell’elenco di
cui all’articolo 3, ovvero in forma diversa da quanto previsto dal
comma 4, e’ nullo.
6. Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano
perso i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, e’
risolto di diritto.
Art. 11
Violazioni
1. In caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti,
ovvero di mantenimento dell’efficacia di rapporti contrattuali con
soggetti che abbiano perso i requisiti e’ comminata la sanzione
amministrativa la somma di euro 10.000,00 dall
‘Ufficio Regionale
competente per territorio in relazione al luogo nel quale e’ stato
stipulato l’atto, al concessionario per la gestione della rete
telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle
altre parti contraenti.
2. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima
violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della
concessione per la gestione della rete telematica.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
2. Il decreto 17 maggio 2006 cessa di avere efficacia a far data
dalla prima pubblicazione dell’elenco.
Roma, 5 aprile 2011
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4,
Economia e finanze, foglio n. 112