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Inattuabilità dell’acquisto della “tolleranza” nell’attesa del nuovo decreto in materia di contingentamento (Legge di stabilità)

14 Gennaio 2011

La legge stabilità prevede che AAMS si attivi per “consentire” (testuali parole) – in vigenza delle attuali regole sul contingentamento – una sorta di “acquisto” da parte dei concessionari di rete, di “pacchetti” mensili di deroghe alle regole relative al numero massimo di apparecchi installabili nei punti di gioco.
La lettura della norma (parte in neretto e sottolineata) è chiara nel sancire la volontà del legislatore di introdurre un sistema a “sanatoria corrente” che PRECEDA e ACCOMPAGNI il nuovo contingentamento (commentato ieri).
Tuttavia, il Legislatore ha dimenticato che l’obbligo dell’esistenza di un contingentamento è sancito dalla legge n. 289/2002 (sul punto non abrogata) e che l’articolo 86 TULPS è il titolo di polizia (di emanazione ed egemonia comunale) in virtù del quale in bar, sale giochi, tabaccherie (nonché gli altri spazi aperti al pubblico espressamente autorizzati ex art. 86 comma 3 TULPS), le slot possono essere installate.
Il rispetto del contingentamento, pertanto, SINO AD APPROVAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA SULLA DISCIPLINA DEL CONTINGENTAMENTO COLLEGATA AL NUOVO DECRETO DI FISSAZIONE DEI CRITERI NUMERICI IN MATERIA, resta di competenza comunale.
Sfugge al discernimento attuale, pertanto, la metodica attraverso la quale una Amministrazione dello Stato può imporre al Comune di accettare il fatto di non far rispettare i precetti vigenti collegati all’articolo 86 TULPS, tramite una procedura di acquisto della “tolleranza” i cui proventi non si sa chi debba richiederli, chi debba incamerarli e a quale titolo.
Ipotesi di lavoro: il concessionario (e congiuntamente a esso il gestore) vuole acquistare per gennaio e febbraio il “bonus” macchina: A chi paga ? A che titolo (Accise, Erario, Sanzioni, Tributi ???) ? e il vigile urbano che entra in un bar contando cinque macchine anziché quattro perché mai dovrebbe sentirsi inibito dal dovere di sanzionare il fatto ? Perché mai il Comune dovrebbe accettare, poi, la somma di 300 euro mensili (ammesso e non concesso che alla fine questi denari arrivino alle casse comunali), quando ne potrebbe avere 1032 al giorno, sanzionando quotidianamente (ex artt. 17-86 tulps) la slot in eccesso, mandando ogni giorno un vigile a fare verbali nell’esercizio.
Altra Ipotesi di lavoro: che convenienza ha il concessionario e il gestore (nell’attuale vigenza delle attuali regole) di acquistare i pacchetti di “tolleranza”, senza nessuna garanzia sul fronte della “collaborazione comunale”, e potendo – di contro – contare sempre sulla possibilità di pagare ex post (ovvero dopo il rilievo o il pvc, ovvero dopo i mesi occorrenti per incrociare i vari dati), senza penali o ritardi (come si fa a rimproverare il mancato pagamento dei 300 euro se non si sa a chi pagarli e come ?).
L’unico dato certo, infatti, è che ogni slot in eccesso rispetto agli attuali parametri costerà 300 euro, e che la contabilità del numero complessivo di apparecchi in eccesso è rimessa ad un calcolo misto telematico – cartaceo (ovvero rilevazione degli ispettori / banca dati), che darà corso a innumerevoli ricorsi; “questi 300 euro” (a differenza di quelli di natura sanzionatoria che saranno in vigore dopo il nuovo decreto aams), infatti, sono somma unitaria a cui sono solidalmente obbligati Concessionario, barista, gestore, quindi sapere a chi vanno i soldi è importante per individuare chi dovrà richiederli e a chi.
L’altro dato (solo parzialmente certo) è che questi denari dovrebbero essere di competenza comunale, ma la legge li qualifica con formula astrattamente idonea anche a qualificarli come aggio – aams.
Un dato di buon senso si impone: qualora il decreto aams di determinazione dei nuovi criteri venisse emanato con congruo anticipo rispetto ai tempi prefissati, tutta questa incertezza e questa poco edificante confusione verrebbe a cessare. La materia del contingentamento diventerebbe subito “materia” dell’Amministrazione Finanziaria (e solo sua), e i famosi 300 euro rientrerebbero in un alveo “istituzionale” di trasparente causale.
In Conclusione:
Per pretendere una somma di denaro da un soggetto economico occorre che la causale del pagamento sia chiara, che ne sia chiara la sua collocazione all’interno delle voci di bilancio, che ne siano chiare NATURA e SCOPI.
Allo stato attuale, pertanto, i vigili urbani e gli agenti di polizia amministrativa e locale continuano a fare il loro lavoro e nessuna “propensione psicologica” all’acquisto dei BONUS potrà fermali. Forse, però, i loro verbali da 1032 euro potranno essere impugnati e ridotti a 300, ma questa non è più “legge”, ma acrobazia giudiziaria di cui il sistema gioco lecito vorrebbe fare a meno per concentrarsi sul suo lavoro, ovvero fare industria.

81. Al fine di un più efficace contrasto del gioco illecito e dell’evasione fiscale nel settore del gioco, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Societa` italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell’anno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli  in  materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a quest’ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l’obiettivo:
a) di realizzare, sulla  base  della banca dati di cui all’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l’accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all’articolo 110,  comma 6, del testo unico di cui al  regio  decreto 18 giugno  1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:
1) il numero e la tipologia dei singoli  apparecchi presenti in ciascun  esercizio  commerciale,  locale  o,  comunque,  punto di offerta del gioco, nonché di quelli collocati  in  magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;
2) la titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;
3) la  titolarita`, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonche´ la data della sua installazione nell’esercizio commerciale, locale o punto  di  offerta del gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la  presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella  quale l’identificazione è effettuata;
4) la riferibilita` di  ciascun  apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;
b) conseguentemente, di identificare quali e quanti  apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi gia` stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca all’Amministrazione autonoma dei  monopoli di  Stato,  anche  senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti  e le informazioni utili ai fini della ricognizione;
d) di consentire a ciascun concessionario, nonche´ a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell’ambito dell’organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decr
eto di cui alla lettera g),
di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui  alla  lettera  c),  una  sanzione amministrativa  pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel  massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto  dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale  al numero di apparecchi che agli stessi risultano  formalmente  riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all’esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; di prevedere, fermo restando  quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dall’articolo 110, comma 9, del testo unico di  cui  al  regio  decreto  n. 773 del  1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell’installazione degli apparecchi medesimi.

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