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Infogaming fa discutere: azienda di promogames “rimprovera” AS.TRO

23 Gennaio 2012

Di seguito viene riportato, in fedele trascrizione, il testo del fax pervenuto in Associazione il 18 gennaio 2012, unitamente all’articolo di Infogaming cui si riferisce la contestazione. Non sono stati riproposti gli atti allegati in quanto AS.TRO non intende fare pubblicità, ma semplicemente ospitare il pensiero di chi ragiona diversamente. L’Associazione degli operatori del gioco lecito, pertanto, conferma, con la propria trasparenza, la linea politica di totale aderenza alle sole regole del gioco lecito autorizzato da AAMS, rassicurando gli iscritti che l’impegno profuso in tale direzione sarà nel futuro sempre più incrementato.

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  • Mittente: HI – TECH ITALIA s.r.l. PROMOSHOP
  • Sede operativa: Giuliano in Campania (Napoli), via Antica Giardini n. 75 c
  • Amministratore Francesco Strano
  • Destinatario: Presidente di Assotrattenimento.
  • Fax del 18 gennaio 2012
  • Oggetto: Contestazione Riv. 36 dic. 2011
  • Protocollo Aziendale: 2012 / 078

Pur impegnati in problemi ben più difficili da superare, ci deve soffermare su letture a dir poco disfattiste e specie se queste vengono scritte da chi dovrebbe avere voce in capitolo verso le istituzioni, difendendo i diritti, primo dei cittadini, secondo facendo rispettare le leggi. Ad è proprio di queste ultime che la nostra azienda si e fatta carico tramite il nostro Amministratore ad incontri e discussioni negli uffici di AAMS Roma, e presso i comandi di P.S. e di C.C., nonché aule di Tribunali, “Egregio sig. presidente” Queste cose le dovreste sapere anche voi, come noi restiamo attenti a tutto ciò che viene scritto, e che ci gira intorno (anche se dette da persone incompetenti) anche voi tramite i vostri associati (che credo dopo quanto scritto diminuiranno a dismisura) dovreste conoscere il malcontento che emerge dal settore. Da precisare che la nostra azienda non fa noleggio di videoslot o altro prodotto AAMS, ma si occupa di software fin dal 1990, (forse alcuni di voi non erano ancora nati) e le continue evoluzioni nelle procedure e tecniche di programmazione, che sono a dir poco quintuplicate, le capacità hardware, se ieri si lavorava con processori da 10 MHZ oggi si lavora su processori minimo da 10 GHZ. Quindi le leggi che non si menzionano sull’articolo da oggetto , e scritto probabilmente da qualcuno che non conosce il SETTORE , e che penalizza l’evoluzione tecnica (guai se ciò accadesse negli USA) infatti non dice proprio nulla, ma porta solo spavento verso i nostri affiliati “attenti” , se fosse stato scritto da una persona Giuridicamente preparata di diritto Amministrativo avrebbe menzionato 2 o 3 D.L. in merito ai “GIOCHI PROMOZIONALI” ed aver creato una discussione sulla interpretazione se pur a suo giudizio, avremmo più accettato anche l’indole disfattista, invece si parla di transazioni economiche non a favore di AAMS, che in realtà non lo è verso lo Stato in quanto versiamo l’iva sui prodotti commercializzati e venduti al valore money ponts, dovremmo come azienda presentare Querela, per mala fede che scorre nelle vostre vene, ma noi siamo per il dialogo e non per le scartoffie. Le battaglie che fino ad ora la HI – TECH ITALIA s.r.l. ha vinto ne sono la piena dimostrazione che quello che dite rappresenta la più classica delle sudditanze, e non conoscete l’evoluzione Giuridica della situazione (informatevi dai Legali che ogni giorno svolgono la propria attività) e che la nostra Azienda resta in attesa di autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo, unico ramo del Parlamento che potrebbe Autorizzare la messa a terra di un Totem di vendita on line (siamo già iscritti al R.O.C. quindi possiamo operare in rete con i protocolli FTP o intranet) corredata da area giochi promozionali, non condannando ne il mezzo ne il fine , e quello che più conta la capacità umana. Qualora non foste convinti di quello che diciamo, aggiungiamo che dopo anni di battaglia oggi la nostra azienda si sente più tranquilla in quanto abbiamo dimostrato in 4 TRIBUNALI ITALIANI che il nostro strumento non provoca alcun danno al probabile giocatore e tanto meno al futuro acquirente, e che operiamo nella più logica trasparenza e correttezza verso l’utenza, e non ci stiamo quando si criminalizza il nostro operato, specializzato, anche se può dar fastidio che esso è trattato da una Azienda Campana, per questo la nostra ira nel leggere il servizio, senza menzionare alcuna legge a doc e sminuendo l’operato di Giudici e Avvocati, le ricordiamo l’Art. 3 della Costituzione Italiana che solo la potrà far pensare per giorni, e costruire un articolo degno di essere letto, o un dibattito nei nostri uffici. AAMS non ha mai detto, non si è mai pronunziata formalmente in merito, a parte qualche giovane e pochi altri esuberanti dirigenti di Napoli, che i giochi promozionali sono illegali, (ma che l’uso che se ne potrebbe fare) in quanto la dirigenza Nazionale se ne ravvedrebbe bene a dire che una D.L. Europea e poi Nazionale non esiste, la tutto il baccano che si è creato intorno a questo prodotto (non di gioco) , a portato sulla falsa strada Agenti dell’Ordine Pubblico, Siae (che si è trovata a gestire un problema a loro completamente sconosciuto) ecc. ecc. infatti riteniamo valido il diritto che tutto quello che non è vietato è lecito, per questo esiste un C.P. e si scrivono le leggi, onde evitare soprusi, omissioni, e altro, ma con tutto ciò capita l’inverosimile si sequestrano totem spenti, o in deposito, e tutte le associazioni di categoria, una come voi che non ha difeso a spada tratta la questione che si andava man mano a Giudicare nei Tribunali Italiani (tutti vinti). Per questo secondo noi era più logico intraprendere un discorso, ed il riconoscimento del fenomeno in modo da portare ad un serio tavolo di trattative e portare più soldi nelle casse dello Stato, come abbiamo fatto noi incontrando le istituzioni e chiedendo il rispetto delle leggi in vigore, D.L. esistenti e senza bisogno di emetterne altri, e non come voi che fate sul numero 36, propaganda di persuasione su più o meno sacrifici e investimenti delle aziende che non sono vostri associati.
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L’articolo di prima pagina di Infogaming a cui si riferisce la contestazione.

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Promo games all’interno dei pubblici esercizi: il loro utilizzo era e resta vietato.

Sin dal 1995 il settore del gioco è abituato a confondere ciò che è lecito, con ciò che a volte, semplicemente, viene dissequestrato dal Giudice penale. All’epoca si trattava di videopoker, oggi, dopo l’introduzione del sistema pubblico gestito dai Monopoli di Stato, si tratta dei c.d. Promogames, distribuiti attraverso postazioni connesse alla rete internet. Essi integrano a tutti gli effetti gioco a premio cui si accede a titolo oneroso e che effettivamente erogano premi all’utente, il cui funzionamento, però, viene esternamente presentato come attività meramente “promozionale”, (secondo l’antichissima prassi in virtù della quale la vincita effettiva viene dissimulata presentandola come “effimera o virtuale”). Basterebbe l’argomento logico in virtù del quale una pratica è intrinsecamente illegale se per porla in essere si deve occultare la sua effettiva dinamica (e le effettive transazioni economiche sottostanti), per convincere esercenti e gestori a una precisa scelta di campo. Tuttavia, la forza persuasiva di un guadagno non tassato spesso annebbia la logica e tende a far emergere la convinzione che sia sufficiente la non manifesta illiceità penale per essere in regola: purtroppo (o per fortuna) nel gioco lecito non vige la regola che tutto ciò che non è espressamente vietato deve considerarsi lecito (principio valido solo per l’irrogazione della sanzione penale), bensì il precetto opposto: è lecito solo quel gioco espressamente autorizzato dall’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato. Tale precetto non è – forse – tutelato con norme penali a deterrenza stringente, ma esiste ed esplica ogni effetto amministrativo conseguente sulla posizione dell’esercente iscritto all’albo AAMS degli operatori. L’esercente e il gestore che dovessero imbattersi in una contestazione di illecita (sotto il profilo amministrativo) installazione di un totem per promo games non potranno quindi sottrarsi agli effetti che l’Ordinamento ricollega alla “violazione di disposizioni sul gioco lecito”. Per una compiuta disamina normativa si rimanda al sito www.assotrattenimento.com. Per gli operatori, invece, preferiamo ribadire un concetto: la scelta di restare nell’ambito della legalità è un posizionamento sempre premiante nel tempo; una sola condotta di distaccamento dalle prescrizioni sul gioco lecito, invece, comporta una immediata inversione della scelta di campo imprenditoriale dal lecito al non autorizzato, che potrebbe essere pregiudizievole nei confronti di tutti i sacrifici e tutti gli investimenti sostenuti per il mantenimento della azienda.

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