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INPS: nuovo sistema di riscossione dei crediti in vigore dal 1° gennaio 2011

3 Gennaio 2011

Dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo sistema di riscossione dei crediti contributivi INPS previsto dall’art. 30 del DL 78/2010 (c.d. “manovra correttiva”) e basato, in luogo dell’iscrizione a ruolo, sulla notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Lo ha ricordato l’Istituto previdenziale con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010, provvedendo, altresì, a fornire indicazioni in ordine all’applicazione del citato art. 30.
Come già anticipato dalla circolare n. 108/2010, tale norma è finalizzata ad “indirizzare l’attività dell’INPS verso una più efficace azione di contrasto dell’omissione contributiva”, attraverso la semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti di propria competenza. Essa determina il superamento dell’attuale modalità di gestione del credito, con effetto dal 1° gennaio 2011 (con esclusione, quindi, dei crediti per i quali la formazione e la consegna dei ruoli sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2010), sotto due ordini di profili:
– da un lato, l’abolizione della formazione e della consegna del ruolo all’Agente della Riscossione;
– dall’altro, l’abolizione della cartella di pagamento come titolo per l’attivazione del recupero da parte dell’Agente stesso.
È, infatti, previsto che, a partire dal 2011, la riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS debba avvenire attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, contenente, a pena di nullità: il codice fiscale del contribuente; la tipologia del credito, con l’indicazione della Gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamento dell’INPS o di altri Enti, l’indicazione degli estremi dell’atto e la relativa data di notifica; il periodo di riferimento del credito; l’importo del credito, distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti; l’importo totale delle somme richieste nell’avviso, comprensivo dei compensi del servizio di riscossione; l’indicazione dell’Agente della Riscossione competente; la sottoscrizione, anche con firma elettronica, del responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto.
Infine – va evidenziato – l’avviso deve contenere l’intimazione ad adempiere al pagamento all’Agente della Riscossione in esso individuato (cui l’avviso di addebito viene consegnato con le modalità e alle scadenze definite con la Determinazione INPS n. 72/2010, allegata alla circolare n. 168/2010), entro 60 giorni dalla sua notifica.
In assenza di pagamento (è peraltro fatta salva la possibilità di richiedere ed ottenere, ove ne ricorrano le condizioni, la rateizzazione dell’importo dovuto da parte dell’Agente della Riscossione), a partire dallo scadere del predetto termine di 60 giorni, l’Agente potrà avviare le procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Atteso che il comma 14 dell’art. 30 in esame ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento debbano intendersi effettuati all’avviso di addebito emesso dall’Istituto con valore di titolo esecutivo, anche avverso il suddetto avviso potrà essere proposta opposizione davanti al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, entro 40 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del DLgs. 46/1999.
Come si è detto, il nuovo sistema di riscossione riguarda tutti crediti INPS. L’avviso di addebito può, dunque, essere utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali denunciati ma non versati alle scadenze di legge, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.
In relazione alle suddette tipologie di crediti – specifica l’Istituto nella circolare – occorre, però, effettuate le dovute distinzioni. Infatti, con riferimento alla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte, alla scadenza, l’INPS continuerà ad avvalersi della facoltà, prima di emettere l’avviso di addebito, di richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario. La formazione e la notifica dell’avviso (si parla di avviso di addebito da omissione contributiva) avverrà qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell’avviso bonario.
Restano esclusi dall’invio dell’avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione o inseriti in un piano di rientro (messaggio INPS n. 19684/2010). L’avviso di addebito da accertamento verrà, invece, emesso in assenza di ricorso amministrativo avverso l’atto (atto di accertamento o lettera di diffida) notificato al debitore – da proporsi entro 90 giorni dalla notifica – ovvero, in presenza di ricorso, dopo la decisione di reiezione dello stesso da parte dell’Organo competente. Ciò consentirà all’Agente della Riscossione, in caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito (ed in assenza di opposizione entro 40 giorni), di procedere all’attivazione delle azioni di recupero coattivo nei confronti del debitore.
Fonte: eutekne

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