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Internet gratuita nei bar? I divieti di legge in materia di gioco restano comunque vigenti

4 Marzo 2013

La recente “proclamazione” della libertà della rete nei pubblici esercizi ha confuso le idee nel settore, al cui interno si sta creando l’erroneo convincimento che anche i computer offerti in libero uso all’utenza siano stati “sdoganati” in tutto e per tutto.
Considerata la rilevanza dell’infrazione amministrativa a cui ci si espone in caso di erronea interpretazione delle vigenti diposizioni, sia sotto il profilo della immediata sanzione pecuniaria, sia sotto il profilo dell’eventuale sanzione accessoria in caso di recidiva, AS.TRO ritiene opportuno chiarire il tema.
Il primo luogo, il Garante per la privacy non è entità che possa abrogare le leggi statali vigenti, ragion per cui i divieti introdotti nel nuovo articolo 110 TULPS e nella legge Balduzzi, restano inalterati e perfettamente validi.
Un secondo luogo, tra le “libertà” che il Garante della Privacy ha “reintrodotto” e i divieti di legge contemplati dal 110 TULPS e dalla legge Balduzzi non vi è omogeneità di contenuto, di tal ché le prime non sono incompatibili con i secondi.
Il pubblico esercente può mettere a disposizione della clientela la rete WI FI e può anche concedere in comodato d’uso dei pc all’utenza. Se, però, attraverso tali pc, è possibile effettuare un collegamento a siti di gioco (legali o illegali), allora si viola il divieto espresso introdotto dalla legge Balduzzi. L’onere di “inibire” il computer a tali connessioni resta a carico di chi li mette a disposizione del pubblico.
Se, invece, non ci si limita a mettere a disposizione dei pc, ma addirittura si offrono in uso dei videoterminali per il gioco, allora scatta la sanzione prevista dall’articolo 110 TULPS.
Ciò che il garante per la privacy ha inteso esprimere, quindi, si limita ad un principio di de-responsabilizzazione attinente la libertà di fornitura (anche gratuita) della “rete” ai clienti dei bar, senza obbligo di previa registrazione degli stessi, e senza che all’esercizio possa essere imputato il “sito” che l’avventore visita, o il contenuto delle comunicazioni che “inoltra e riceve” con i suoi personali dispositivi. Allorquando, invece, il computer sia “prestato”, scatta sempre l’obbligo di renderlo tecnicamente “conforme” alle disposizioni di legge (ovvero renderlo inidoneo al gioco on line).
Vista la rinnovata attualità della tematica, quindi, si ripropone l’integrale commento alla normativa in oggetto, recentemente pubblicata su questo sito (CLICCA QUI).

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