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Invio corrispettivi vending machine e carburanti

18 Febbraio 2020

I documenti contabili relativi alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione vanno inviati telematicamente a un indirizzo diverso, quello dell’Agenzia delle dogane e monopoli
I corrispettivi da vending machine e quelli da cessione di carburanti realizzati da un unico gestore, sebbene siano entrambi da memorizzare e inviare telematicamente, possono essere trasmessi con un unico registratore telematico, ma con “spedizioni” separate.
Lo afferma, con puntuale argomentazione, l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 20/E del 5 febbraio 2020, in disaccordo con quanto prospettato dal contribuente che ha chiesto lumi. In pratica, il gestore di un distributore di carburanti, con annesso autolavaggio, che all’interno della sua attività ha posizionato una macchinetta cambia monete (con gettoni, ipotizzano i tecnici del Fisco), intende ricomprendere in un unico invio sia gli incassi delle macchinette sia tutti gli altri corrispettivi certificati nella giornata.
L’Agenzia, nel rispondere, fa un quadro della normativa che attualmente trova applicazione in materia, e cioè gli articoli 22, comma 3, ultimo periodo, del Dpr n. 633/1972; 2, comma 1, del Dpr n. 696/1996; 2, comma 1-bis, del Dlgs n. 127/2015; il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 28 maggio 2018, come integrato dal successivo del 30 dicembre 2019 e dal Dm del 10 maggio 2019.
La sintesi, che l’amministrazione trae dalle disposizioni richiamate, è quella secondo la quale le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori vanno documentate con fattura solo se effettuate a favore di soggetti passivi d’imposta, altrimenti la memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire, ma su base volontaria.
In particolare, gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione hanno l’obbligo, nei tempi e nei modi fissati dal provvedimento del 28 maggio 2018, di certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elettronica e invio telematico; tutti gli altri, a partire dalla medesima data, devono comportarsi allo stesso modo ma con un calendario differenziato a seconda della quantità di carburante erogato nel corso del 2018, fermo restando che dal 1° gennaio 2021 l’obbligo avrà portata generale.
Per le cessioni di altre tipologie di carburanti o altre vendite effettuate dagli stessi soggetti che erogano i suddetti carburanti, la memorizzazione elettronica e l’invio telematico sono sempre obbligatori quando le operazioni avvengono tramite distributori automatici. E così dovrebbe essere anche per quelle descritte nell’istanza, in quanto le macchinette cambia monete sono da considerarsi vending machine.
Una volta stabilito che tutte le cessioni effettuate dal contribuente sono da memorizzare e trasmettere, l’Agenzia rileva che, a differenza delle altre vendite, quelle relative ai carburanti per autotrazione vanno inviate all’Agenzia delle dogane e monopoli e, pertanto, il diverso indirizzo, nonché la peculiarità delle operazioni in questione, impediscono la trasmissione unitaria delle due tipologie di cessioni.
Infine, aggiunge l’amministrazione, quando si tratta di operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, è valida l’indicazione fornita con il provvedimento del 30 marzo 2017, secondo il quale se un soggetto, nella medesima unità locale, è dotato sia di vending machine, sia di registratore telematico, può avvalersi di quest’ultimo per trasmettere anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automatici.

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