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Iscrizione all’albo degli operatori e gli incombenti necessari al mantenimento dell’iscrizione (articoli 6-7-8-9-10): l'analisi di AS.TRO (Terza parte)

10 Maggio 2011

1. L’iscrizione all’albo entro il 30 giugno 2011 è obbligatoria per tutti i soggetti che esercitano attività funzionali alla raccolta di gioco (su apparecchi) in forza di contratti con vigenza dal 1° gennaio 2010. Tutti i gestori, concessionari, esercenti, titolari di punti, e soggetti comunque investiti di mansioni di raccolta e mantenimento in efficienza degli apparecchi che intendono protrarre la loro attività in essere dovranno pertanto iscriversi tempestivamente all’albo, pena la estinzione di diritto del rapporto contrattuale /convenzionale sulla cui base operano.

2. L’iscrizione deve essere effettuata a nome del soggetto giuridico operante. Nel caso di impresa individuale, dal titolare della medesima, in caso di società dal legale rappresentante. I requisiti soggettivi, tuttavia, si riferiscono a tutti i soggetti titolari della funzione di rappresentanza dell’ente, e ai componenti dell’organo amministrativo, in caso di società di capitali dotate di consiglio di amministrazione. La norma non menziona i procuratori speciali in quanto non depositari di una funzione, ma solo di una mansione, in virtù della quale possono spendere la ragione sociale in singoli atti e operazioni, senza però accollo di responsabilità in proprio per le firme apposte in aderenza alla procura ricevuta in forma di atto pubblico trascritto nelle evidenze della Camera di Commercio.

3. La richiesta di iscrizione è effettuata all’Ufficio Regionale AAMS competente per territorio, in relazione all’ubicazione della sede legale dell’istante, ovvero all’ufficio di Roma per i non residenti in Italia. Della sola iscrizione, e non anche della presentazione di domanda, viene rilasciato certificato dall’Ufficio espletante la pratica, visto che in sede di primissima applicazione della normativa tutte le domande dovranno essere “inoltrate” alle sedi di AAMS e non depositate materialmente presso di esse. La ricevuta di ritorno della raccomandata farà pertanto testo sia della trasmissione sia della tempestività.

4. Dopo il 30 giugno 2011, inoltre, l’Amministrazione completerà il vaglio delle domande presentate, procedendo alla stesura dell’elenco dei soggetti ammessi all’iscrizione, e pubblicando sul sito istituzionale il relativo contenuto, aggiornandolo di volta in volta.

5. Fino alla pubblicazione “on line” dell’elenco i concessionari possono protrarre il loro rapporto contrattuale con tutti i soggetti a qualsiasi titolo contrattualizzati, nessuno escluso. Dopo la pubblicazione dell’elenco, invece, è fatto obbligo di interrompere ogni rapporto con soggetti non rientranti nell’elenco, comportandosi come se il medesimo fosse stato dichiarato risolto di diritto. Essendo verosimile che possano anche verificarsi “slittamenti temporali”, occorre tuttavia considerare come imposto dalla norma la indispensabile novazione dei rapporti e delle obbligazioni che non si intendesse interrompere definitivamente. Intrattenere rapporti contrattuali con soggetti non iscritti all’albo comprterà una sanzione amministrativa di 10.000 euro, la cui terza reiterazione infra-biennale comporterà la decadenza della Concessione.

6. Una volta iscritti, gli incombenti burocratici residui sono tre

a. Rinnovare il pagamento della quota di iscrizione per tutti gli anni, entro il mese di marzo;
b. Mantenere i requisiti di iscrizione, rinnovando semestralmente il deposito del certificato antimafia (che purtroppo ha intrinseca valenza semestrale),
c. Rinnovare l’iscrizione ogni anno entro il mese di marzo.

Sotto un profilo “sistematico” la normativa può anche prestarsi ad una virtuosa attitudine protezionistica delle categorie, benché ciò sia legato esclusivamente alla interpretazione estensiva dell’articolo 10, laddove dispone che “Il contratto stipulato con soggetti non inseriti nell’elenco di cui all’articolo 3, ovvero in forma diversa da quanto previsto dal comma 4, e’ nullo”.
E’ “sistematicamente”evidente, infatti, che il citato comma 5 dell’articolo 10 si riferisca solo ai contratti stipulati dai concessionari, e non anche alle forniture di apparecchi che si dovessero instaurare privatamente tra distributori e pretendenti proprietari di congegni da gioco non ancora iscritti all’albo. L’Ordinamento conosce una tale forma di limitazione e la giustifica allorquando un singolo bene possa essere detenuto solo in presenza di abilitazioni (ad esempio la poltrona odontoiatrica), indipendentemente dal fatto che il possesso privato non autorizzato costituisca o meno illecito penale (come per le armi e le sostanze stupefacenti).
In assenza di tale “chiusura di sistema”, è auspicabile che il settore del gioco si proponga, almeno, di monitorare chi effettua operazioni commerciali su tali beni, rendendo sempre obbligatorio lo scontrino parlante e/ o la fattura telematica a fronte di forniture di congegni (o rispettivi componenti) o prestazioni di manutenzione di congegni (o rispettivi componenti). Sapere chi acquista tali prodotti è fondamentale, in attesa che l’articolo 10 possa essere presto integrato anche attraverso una espressa previsione che limiti la distribuzione al solo circuito dei soggetti iscritti all’elenco.

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