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ISI 2017: il ravvedimento per i versamenti tardivi

24 Marzo 2017

(a cura di Marco Minoccheri – consulente fiscale AS.TRO)
Come noto ai nostri associati l’ISI è un’imposta che colpisce, tra l’altro:

– gli apparecchi e congegni elettromeccanici con vincite di piccola oggettistica e apparecchi e congegni senza premi di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS;

– Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici diversi da quelli di cui all’art. 110, comma 7, lett. a), TULPS (biliardi, biliardini, flipper, ecc.).

Ed è tenuto al versamento del predetto tributo:

– l’esercente attività organizzata e diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, posseduti a qualsiasi titolo, collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie;

– oppure l’esercente l’attività il quale è anche proprietario dell’apparecchio da intrattenimento presente nel proprio locale.

L’importo dovuto è pari all’8% da applicare agli imponibili forfettari medi fissati dal Legislatore di cui al DM 10 marzo 2010.

Come anche indicato in un precedente articolo pubblicato sul nostro sito entro il 16/03/2017, andava versata:

– l’ISI con riferimento agli apparecchi che risultano istallati al 31/12 dell’anno precedente (ossia al 31/12/2016);

– l’ISI con riferimento agli apparecchi istallati entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno stesso (ossia entro il 28/02/2017).

E per il versamento occorre indicare sul modello F24 accise il codice tributo “5123” l’anno di riferimento “2017”ed il codice ente “M”

Perc chi avesse dimenticato non potuto pagare tale imposta entro la data del 16/03/2017 si fa presente che l’Ufficio applicherà la sanzione piena di cui all’art. 13 D.Lgs. 471/1997, ossia pari :

– al 30% dell’importo non versato;

– o ridotta al 15% se il versamento è eseguito nei primi 90 giorni.

Tuttavia se si volesse pagare l’imposta tardivamente si ricorda che l’omesso versamento dell’ISI, essendo un tributo gestito dall’Agenzia delle Entrate, è da ritenersi ravvedibile ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 e pertanto, applicando il ravvedimento operoso, la sanzione (ridotta) dovuta è quella che segue (a seconda del momento cui ci si ravvede).

E cioè:

Dal 1° al 14° giorno – 0,1% per ciascun giorno di ritardo, con una sanzione massima di 1,4% se ci si ravvede il 14° giorno

Dal 15° al 30° giorno – 1,5% (1/10 di 15%)

Dal 31° al 90° giorno – 1,67% (1/9 di 15%)

Oltre il 90° giorno ed entro 1 anno – 3,75% (1/8 di 30%)

Oltre 1 anno ma entro i 2 anni – 4,29% (1/7 di 30%)

Oltre i 2 anni – 5% (1/6 del 30%)

Alla sanzione occorre aggiungere anche gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo

Per il ravvedimento il mod f24 accise andrà così compilato:

per la sanzione va utilizzato il codice tributo “5144”;

– gli interessi vanno sommati all’imposta omessa (codice tributo 5123)

– il codice ente è “M”;

– l’anno di riferimento è “2017”

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