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“IVA&SLOT: SONO RIPARTITI I CONTENZIOSI” a cura del Dott. Francesco Scardovi (Consulente fiscale Centro Studi Astro)

10 Gennaio 2023

Diverse Direzioni Provinciali dell’Agenzia hanno ripreso le contestazioni agli esercenti volte a presumere l’imponibilità ai fini Iva dei proventi da slot, pur in presenza di tutti i requisiti imposti dal quadro normativo vigente in favore dell’esenzione. Alcune linee guida per una corretta difesa in modo da scongiurare ulteriori ingenti ed ingiustificati oneri a danno degli operatori e dell’Erario.

 

Dopo un contenzioso seriale durato oltre 15 anni, ove personalmente ho seguito ben oltre il centinaio di ricorsi ed appelli, la tematica dell’esenzione da iva dei proventi percepiti dagli esercenti di awp pareva definitivamente chiarita, tanto da persuadere l’Amministrazione finanziaria a ritenere risolta la vexata questio, annullare in autotutela gli atti impositivi ancora pendenti e non procedere con ulteriori contestazioni.

Le commissioni Provinciali e Regionali adite infatti, nella totalità dei casi trattati, avevano riconosciuto il diritto degli esercenti all’esenzione IVA sotto un profilo oggettivo, stante il ruolo necessario ed indispensabile degli stessi nell’ambito della filiera di raccolta e condannato spesso gli Uffici erariali alla refusione delle spese.

L’apparente capovolgimento della Cassazione. La Corte di Cassazione, nel giugno 2021, nel primo e finora unico pronunciamento sul tema, con le sentenze nn.16951, 16952, 16953, 16954 e 16955 ha cassato senza rinvio quattro delle cinque sentenze favorevoli ai contribuenti (gestori a cui era stata comminata la sanzione per mancata auto-fatturazione dei compensi di competenza degli esercenti) ritenendo non applicabile il diritto all’esenzione in assenza, a quel tempo, di un rapporto contrattuale diretto tra concessionario ed esercente che dunque interveniva solo in favore del gestore.

Ma per quanto inaspettate, dette sentenze, giunte a distanza di 16 anni dagli esercizi in contestazione, non hanno fatto altro che richiamare i principi sanciti dalla circolare 21/E del 2005 che consideravano imponibili tutti i rapporti contrattuali in cui una delle parti non fosse il concessionario. Tale inapplicabilità, deriverebbe dall’imprescindibilità dell’affidamento diretto dell’attività di raccolta da parte del concessionario. Pertanto, oltre al principio oggettivo, non risultava rispettato quello soggettivo, fondato sulla sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra concessionari ed esercenti.

E gli anni oggetto di pronuncia (2005 e 2006) erano quelli di prima convenzione, caratterizzati, nella più totale incertezza normativa, da modelli contrattuali proposti dai concessionari che tendevano a rapportarsi, nella maggior parte dei casi, con i gestori di apparecchi e a rendicontare agli stessi l’intera quota di proventi, escludendo o ritenendo secondaria la figura degli esercenti.

Infondatezza delle pretese tributarie ad oggi. Ma la questione sollevata dalla Cassazione non è in alcun modo applicabile alle annualità ancora accertabili (dal 2016 ad oggi) in quanto, da oramai un decennio, il quadro normativo e giuridico si è profondamente modificato: con l’avvento dell’albo RIES nel 2011 che ha imposto l’iscrizione a tutti gli operatori di filiera, compresi gli esercenti, al fine di poter svolgere l’attività di raccolta ed intrattenere rapporti con i concessionari ed ancor di più, con l’avvento della nuova convenzione che ha imposto modelli contrattuali predefiniti fra concessionari esercenti e gestori, contratti che pongono anche a carico degli esercenti pressanti oneri e responsabilità oltre ad essere destinatari diretti dei rendiconti di raccolta emessi dai concessionari (che demandano ai gestori l’onere della remunerazione agli esercenti in nome e per conto dei concessionari stessi), come precisato anche dalla Circolare 2014 “sale Giochi e Biliardi”.

La revocazione della Cassazione. Tra l’altro si segnala che una delle sentenze prese a fondamento delle nuove contestazioni da parte degli uffici tributari (la n. 16953 del 16 giugno 2021) è stata oggetto di revocazione da parte della stessa Corte di Cassazione, in diverso collegio, che con una pronuncia altrettanto sorprendente, lo scorso 29 settembre 2022, ha condiviso le ragioni del gestore che ne aveva promosso il giudizio, riconoscendo l’errore palese.

Con una motivazione di grande coerenza oltre che di cesura rispetto al passato, i Giudici della Suprema Corte hanno revocato la sentenza precedente che aveva deciso nel merito anziché disporre il rinvio per l’esame delle questioni rimaste assorbite e non ancora decise.

Si legge sul punto in sentenza: “è certo, dunque, poiché risulta dalla stessa sentenza del giudice del gravame, che la società aveva prospettato ulteriori questioni, non esaminate (…). Pertanto…è…evidente…l’erronea statuizione della pronuncia di questa Corte di decisione nel merito, non consentendo, in tal modo, di esaminare le ulteriori questioni non decise dal giudice del merito che…avrebbero dovuto costituire materia di decisione da parte del giudice del rinvio”.

La difesa. È necessario che, nell’ambito dei contraddittori preventivi (a seguito di inviti a comparire) gli operatori evidenzino agli Uffici la sussistenza dei requisiti richiesti dal quadro normativo: l’iscrizione al R.I.E.S. (in futuro RUOG) e l’esistenza dei contratti diretti con i concessionario; in un siffatto quadro non può e non deve essere contestata l’esenzione da IVA, anche perché, diversamente, in quali casi l’esercente, citato unitamente al gestore dall’art 10, comma 1 n.6 della legge Iva, risulterebbe terzo incaricato della raccolta?

Gli unici casi che rientrano nell’imponibilità ai fini iva sono dunque quelli, oramai molto rari, in cui gli esercenti non intendono assumere alcun obbligo e responsabilità verso i concessionari e non sottoscrivono alcun contratto, limitandosi a locare ai gestori una parte degli spazi dei propri locali.

Ed ove gli Uffici ritenessero di proseguire nelle loro (infondate) pretese, notificando gli avvisi di accertamento, è necessario predisporre prontamente le difese in giudizio.

A tal fine, nell’ambito del Centro Studi As.tro, stiamo predisponendo dei modelli ad hoc di ricorso, naturalmente da applicare a tutti i casi ove ricorrano i presupposti di esenzione, con ampia disponibilità a collaborare con tutti gli associati che ne faranno richiesta.

Con l’obiettivo di avviare a breve una interlocuzione con la Direzione Centrale accertamento affinché vengano forniti alle Direzioni Provinciali i giusti chiarimenti sui presupposti della fattispecie trattata, al fine di evitare ad Erario ed Imprese un ulteriore stillicidio di risorse ed oneri totalmente ingiustificati.

Dott. Francesco Scardovi

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