Skip to main content
Logo Confindustria
Know your limit. Play within it.

La bozza del decreto – sanità: il commento di AS.TRO alle norme in materia di gioco

28 Agosto 2012

AS.TRO comunica che l’Associazione degli operatori, in proprio e nell’ambito della Federazione Confindustriale Sistema Gioco Italia, è all’opera per rappresentare istituzionalmente le criticità della bozza di normativa in commento, al fine di scongiurare la scomparsa (e poco importa se immediata o progressiva) dei 2/3 del mercato awp italiano. L’industria del gioco lecito denuncia l’assenza di consultazione del settore e la radicale emozionalità che ha caratterizzato lo schema di disciplina che si illustra in seguito, di cui non si contestano le finalità di tutela delle fasce sociali deboli, ma di cui si rimarca la non aderenza delle soluzioni adottate rispetto a tale nobile scopo, e la sua attitudine a rinvigorire l’offerta illegale e clandestina di gioco d’azzardo non autorizzato e non tassato.

Lo schema di normativa in commento riassume nella nozione di gioco d’azzardo ogni forma di attività (lecita o illecita che sia) suscettibile di creare ludopatia, ovvero G.A.P. (le due nozioni differenti sono utilizzate entrambe, la prima, all’articolo 11, con riferimento alla sociologia, la seconda, all’articolo 5, con riferimento alla sanità).

La non irreprensibile “forma giuridica” usata, che, dopo la consultazione del codice penale sarà evidentemente sanata, rivela, in realtà, l’approccio tecnico al problema: il gioco fa male e poco importa se sia lecito o no, e per questo va più prudentemente (molto più prudentemente) distribuito sul territorio.

Analizziamo gli articoli 5 e 11 di cui si riporta il testo:

ART. 5
( Livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da dipendenza da gioco d ́azzardo patologico)


1. Con la procedura di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’aggiornamento della definizione dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione degli elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n.329 e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n.279, al fine di assicurare il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni relative alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo patologico.

Il G.A.P. è quindi destinato a diventare una malattia, di cui il S.S.N. deve farsi carico.

La decisione è giuridicamente “tollerabile” ma scientificamente avventata, oltre che burocraticamente collocata in un contesto applicativo molto complesso. Il decreto, infatti, “ri-disegna” come si fa medicina e sanità nel nostro Paese, sancendo che il S.S.N. “riconosce” solo le cure rientranti nei protocolli diagnostici asseverati prestate da medici (e quindi non solo esperti della riabilitazione morale) sottoposti a grave responsabilità professionale qualora si distacchino da modelli di cura “standard”.

Ora, delle due l’una: se il G.A.P. è veramente una malattia comportante interdizione (come si evince dal successivo articolo 11), della quale sono affetti 900.000 cittadini necessitanti di un percorso di recupero, significa che il “banco” della Sanità salta: la Sanità dovrà farsi carico di un preventivo di spesa di almeno 1,8 miliardi di euro, terapie e farmaci esclusi, per non parlare delle ripercussioni sul fronte giudiziario ed economico laddove i beni del giocatore patologico siano sottratti alla garanzia dei creditori, previo avvio di un procedimento civile di interdizione. A ciò si aggiunge che a tutt’oggi, non è disponibile un protocollo diagnostico riconosciuto per tale malattia (che tale infatti non è), e che il medico, quindi, è destinato ad assumersi la propria responsabilità professionale per il mancato raggiungimento del risultato della guarigione perseguito tramite cure non “standard”.

Se, invece, il G.A.P. è solo un disturbo, ovvero una dipendenza comportamentale che si sviluppa senza sostanza, in connessione alla personalità già depressa o a disagio conclamato, ecco che il c.d. livello minimo di assistenza altro non diventa se non un gioco “a scarica barile” tra servizi sociali di pertinenza comunale e S.S.N. di pertinenza regionale.

In entrambi i casi, comunque, la “conta” dei malati sarà algebricamente assicurata dalla presenza di una cartella clinica a carico di un soggetto che rischia l’interdizione del prodigo prima ancora di essere curato con un protocollo diagnostico di conclamata efficacia.

ART. 11

(Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, di bevande e misure di prevenzione per contrastare la dipendenza da gioco d ́azzardo patologico)

1. Chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all’esercizio dell’attività.

2. Ai fini di cui al comma 1, chiunque venda prodotti del tabacco ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco, di cui all’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, devono essere dotati di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto per tre anni un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato al finanziamento dell’adeguamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 5.

5. Gli apparecchi idonei al gioco d’azzardo non possono essere installati all’interno ovvero in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto. Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute.

6. Con apposita ordinanza motivata il Sindaco può disporre, per una durata massima di trenta giorni, la chiusura ovvero la limitazione dell’orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, dei locali o, comunque, dei punti di offerta dei giochi, nelle aree comunali interessate da rilevanti fenomeni di ludopatia.

7. Il prefetto, con ordinanza motivata, trasmessa al pubblico ministero territorialmente competente per la promozione dell’istanza di cui all’articolo 417 del codice civile, può disporre l’impignorabilità dei beni del soggetto affetto da gioco d’azzardo patologico, per il tempo necessario alla conclusione del giudizio di cui all’articolo 418 del codice civile ovvero dell’adozione dei provvedimenti di cui al terzo comma dello stesso articolo.

8. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica possibili soluzioni tecniche atte a precludere l’accesso per via telefonica o telematica ai prodotti di gioco da parte dei minori di anni diciotto; ove tali soluzioni siano sperimentate con esito positivo, adotta un apposito regolamento in materia.

9. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività non agonistica o amatoriale il Ministro della Salute, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il turismo, lo sport e gli affari regionali dispone idonee garanzie sanitarie mediante l’obbligo di certificazione specialistica medico-sportiva.

Elenchiamo i temi sensibili toccati dalla normativa:

  1. Introduzione di distanze minime tra apparecchi da gioco a luoghi ritenuti sensibili.

  2. Introduzione della interdizione del “prodigo per gioco”, con possibilità del Prefetto di decretare l’impignorabilità dei suoi beni.

  3. Introduzione dello stato di calamità per gioco, ovvero della percezione di ludopatia saturante un determinante contesto territoriale.

1.

Gli apparecchi da gioco lecito non potranno essere installati nel raggio di 500 metri da luoghi sensibili.

Posto che per luogo sensibile si considera anche un centro semiresidenziale operante in ambito sanitario o sociale (esempio un centro di riabilitazione ortopedica, o un ambulatorio odontoiatrico, piuttosto che una scuola privata di canto), in aggiunta ai luoghi di culto o ai luoghi a prevalente frequentazione “giovanile” (esempio discoteche e parchi acquatici, come piste da sci, ma anche cinema che qualche cartoon potrebbero proporre, eccetera), la norma si traduce in divieto di installazione degli apparecchi da gioco nelle città (almeno dai rispettivi centri o zone più densamente abitate).

Gli apparecchi attualmente esistenti nelle aree sensibili, quindi, che fine fanno? Vanno rimossi o possono continuare ad operare ? e se si guastano e vanno sostituiti possono essere rimpiazzati? La domanda ha un certo “peso” economico ed erariale in quanto concerne il 75% delle slot oggi in esercizio.

La domanda poi, si ripropone con “accalorata decisione” alla luce di un cambio – macchine decretato d’urgenza dall’AAMS, che comporterà la dismissione programmata di tutte le awp oggi operanti.

Queste ultime potranno, in futuro, essere installate solo nelle trattorie lungo le statali oppure potranno sostituire le awp di cui hanno preso il posto per dismissione amministrativa coatta?

L’industria del gioco lecito denuncia da anni l’irrazionalità distributiva del gioco lecito e la disorganizzata proliferazione legislativa di offerte di gioco su un Territorio che già da tempo non “risponde più” in termini di domanda di nuovi insediamenti dedicati al gioco a premio.

Nessuno si opporrebbe ad un programma nazionale di razionalizzazione e contenimento della filiera distributiva, purché attuato secondo quanto stabilito dalla nostra Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea, e non contrastante con provvedimenti già licenziati dall’Amministrazione Finanziaria.

Nessuno plaude al cospetto di centri storici trasformati in quartieri del gioco, ma esiste una legalità interna ed internazionale in virtù della quale una impresa lecita non può essere “sgomberata” come se fosse un accampamento di clandestini girovaghi.

2. L’interdizione del prodigo è istituto degli anni quaranta, la cui applicazione si è caratterizzata per una casistica così limitata da fornire più spunto agli autori cinematografici che alla dottrina giuridica dell’ultimo trentennio. L’assegnazione al Prefetto di decretare l’impignorabilità dei beni del prodigo per gioco, poi, contrasta con lo stesso istituto civilistico che assegna al curatore nominato dal tribunale la provvisoria disponibilità delle risorse dell’interdetto, i cui “sperperi” sono la causa del provvedimento giudiziario, e la cui non ripetizione in futuro costituisce l’unica finalità perseguibile dal Giudice. L’incostituzionalità è quindi di tutta evidenza.

3. La decretazione dello stato di “saturazione ambientale” di ludopatia, a cui il Sindaco può accedere per far (ad esempio) spegnere le slot dalle sei del pomeriggio alle 12 del mattino successivo, oppure ridurre l’orario di apertura di bar e sale giochi, sfugge alla collocazione giuridica all’interno dell’Ordinamento Italiano.

Esiste una sentenza della Corte Costituzionale tanto recente quanto evidentemente poco studiata che già vieta ai Sindaci di assumere il ruolo di sceriffi sugli orari degli esercizi, mentre lo stesso Governo in carica ha recentemente emanato un provvedimento di totale liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e degli esercizi pubblici.

In che cosa consista il fenomeno delle “aree interessate da rilevanti fenomeni di ludopatia” (si badi ludopatia e non G.A.P.), è poi operazione interpretativa di cui prima o poi qualcuno si dovrà far carico, al fine di non far tracimare lo stato di diritto in società etica.

La conclusione di un commento tecnico dovrebbe essere continente e sempre scevra da valutazioni emozionali: tuttavia lo sgomento di una categoria industriale non può che essere evidente ed elevato nel riscontrare un dato: il servizio che l’industria del gioco lecito presta, allo Stato in termini di gestione di un prodotto di sua proprietà viene equiparato all’inquinamento chimico, ovvero fenomeno da arginare, curare, contrastare, e possibilmente estinguere, suscettibile di decretazione comunale si “saturazione dei livelli di sopportazione”.

A questo punto diventa “tecnica” e “oggettiva” anche una considerazione a contenuto provocatorio: ma perché non si abolisce il gioco a premio legale e non si ritorna ai boni mores degli anni trenta dove “le brave persone” non frequentano i bar – osterie – locande, cui si affida la funzione economico- sociale di mera somministrazione di cibo e bevande ai “viandanti” , unitamente al monitoraggio dei nulla facenti residenti in loco ?

I NOSTRI PARTNER

Logo snaitech
Logo Astro
Logo codere
Logo ASTRO