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La deliberazione G. R. Veneto n. 2006 del 30 dicembre 2019 sulle fasce di interruzione del gioco: profili di illegittimità

5 Febbraio 2020

Con la deliberazione n. 2006 del 30/12/19, pubblicata ad inizio anno, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato le disposizioni attuative relative agli orari del gioco in applicazione dell’art. 8 L.R. 38 del 10/9/19, al fine di omogeneizzare e uniformare le fasce di interruzione su tutto il territorio regionale. In particolare, il gioco dovrà essere interrotto dalle h7 alle h9, dalle h13 alle h15 e dalle h18 alle h20.

Prima facie la norma regionale pare aver valutato ed individuato per mezzo di un Tavolo Tecnico quelle che sarebbero le fasce di interruzione al fine di tutelare sia la popolazione in generale, sia specifiche categorie di persone.

Ciò, a dire della Giunta, sarebbe stato definito secondo quanto previsto dall’intesa per il riordino dei giochi raggiunta in Conferenza unificata nel 2017 (indicata sia nella L.R. che nella D.G. “intesa sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”).

In effetti, detta intesa, a cui la normativa regionale in esame ammette di ispirarsi, si pone di perseguire l’obiettivo di “rendere effettiva ed omogenea nel territorio nazionale la riduzione” del gioco. L’intesa raggiunta in Conferenza unificata nel 2017, tuttavia, prescrive altresì: 1) che gli orari del gioco nell’arco della giornata siano definiti d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 2) 6 ore massime di interruzione al giorno; 3) l’articolazione delle fasce orarie deve essere quanto più omogenea possibile a livello nazionale e regionale.

Innanzitutto, sarebbe opportuno tramite un accesso agli atti analizzare l’istruttoria effettuata dalla Regione, con particolare riguardo ai contenuti del Tavolo Tecnico suindicato.

In ogni caso, quanto stabilito dall’intesa di cui sopra non è stato preso in considerazione nella deliberazione di cui si discute che ne stralcia a proprio uso e consumo affermazioni ignorando invece i criteri concertati. Nessuna intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Mancato rispetto del limite massimo di interruzione, considerata la facoltà di ampliarlo concessa ai singoli Comuni. Nessuna omogeneizzazione.

Un profilo di illegittimità è pertanto rappresentato dal vizio per violazione della ratio e dal travisamento della Conferenza Unificata del 7/9/17, infatti nonostante quest’ultima sia citata nella legge regionale e nella deliberazione, in realtà è disattesa nel suo contenuto. E si badi bene che la giurisprudenza più recente (seppur cautelare) del Tar Lazio evidenzia e ammette come l’intesa del 2017 sia vincolante pur in assenza di un decreto attuativo della stessa, orientamento peraltro espressamente confermato da una circolare del Ministero dell’Interno del 6/11/19.

Sul punto, peraltro, come indicato dalla stessa deliberazione, la V Commissione Consiliare che ne ha esaminato la proposta, nell’esprimere parere favorevole ha stabilito di. “aggiornare le indicazioni operative alle istituzioni del territorio, anche alla luce degli ulteriori interventi normativi, amministrativi e giurisprudenziali”. Gli interventi giurisprudenziale e normativo succitati (TAR Lazio e circolare) evidentemente ed in contraddizione con quanto rilevato nella deliberazione stessa non sono stati considerati.

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