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La legge sulla ludopatia in Emilia Romagna: applicazione del distanziometro e conseguenze

27 Gennaio 2020

Con la legge regionale n. 5/13 (nella versione oggi vigente, modificata dall’art. 48 della l.r. n. 18/16) e le relative delibere di Giunta, si impone la chiusura delle attività autorizzate di gioco lecito che siano situate in prossimità (500 metri) a una serie di luoghi c.d. “sensibili” determinati dalle norme regionali e, in aggiunta, da quelli ulteriormente individuati dai Comuni qualora ne ravvedano la necessità sulla base delle caratteristiche del territorio di riferimento.

È il Comune l’amministrazione competente ad effettuare la “mappatura” dei luoghi sensibili e, da quelle effettuate dai comuni emiliano-romagnoli che si è avuto modo di visionare, i dati non sono certo rassicuranti.

Come era lecito aspettarsi la quasi totalità delle sale dedicate e degli esercizi generalisti ricade nei 500 metri dai luoghi sensibili. Come emerge dai dati raccolti dalla CGIA Mestre nell’interessante studio commissionato da As.Tro, “Primo Report sul gioco legale in Emilia Romagna”, nella città di Bologna, solo per citarne una, ricadono nel divieto il 98% degli esercizi generalisti e 46 sale su 50, presenti.

Sul piano normativo, un simile scenario si pone in aperto contrasto con quanto stabilito nell’intesa per il riordino dei giochi raggiunta in Conferenza Unificata nel 2017 – con il concorso dell’Emilia Romagna – ove è espressamente indicato alle Regioni e agli Enti Locali di tenere conto “anche della ubicazione degli investimenti esistenti, relativi agli attuali punti di vendita con attività di gioco prevalente” consentendo “una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l’offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata”.

Quello che si sta verificando in Emilia Romagna è l’esatto contrario e, si faccia attenzione, che la giurisprudenza più recente, seppur cautelare, del Tar Lazio dice che l’intesa del 2017 è vincolante, pur in assenza di un decreto attuativo della stessa, orientamento peraltro espressamente confermato da una circolare del Ministero dell’Interno del 6/11/19.

Non tragga in inganno il fatto che la norma regionale preveda la possibilità per le attività di trasferirsi in una zona “franca”, che non abbia luoghi sensibili nei 500 metri prescritti: in realtà, le decine di perizie depositate nei ricorsi pendenti al Tar dimostrano come gli spazi “liberi” per spostare l’attività siano davvero esigui (si pensi a quanti luoghi di culto vi sono sul territorio, alle scuole, ai centri di aggregazione, ecc.). Un’analisi più approfondita impone poi di considerare che il solo requisito “metrico” non è sufficiente: bisogna considerare cosa dice il Piano regolatore di quel determinato Comune, vedere se i locali sono liberi e se hanno le metrature giuste, se la destinazione d’uso è consona. Soddisfatti tutti questi requisiti, occorrerà poi verificare se chi ha la proprietà dell’immobile in questione, è intenzionato a concederlo per un’attività di gioco.

Lo scenario più plausibile? L’espulsione del gioco pubblico dai territori e, laddove vi sia ancora spazio residuale nei Comuni, la concentrazione delle attività e la creazione di veri “ghetti”, di “distretti” del gioco, in spregio alla Conferenza Stato Regioni, alla giurisprudenza del Tar Lazio, ma anche a quella dei Tar Veneto e Toscana, che ci dicono che non si può vietare tout court un’attività che l’ordinamento considera lecita.

Si badi bene: è vero che ad oggi la giurisprudenza cautelare del Tar Emilia Romagna è favorevole alla Pubblica Amministrazione e che un’unica ordinanza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, ma è altrettanto vero che si tratta di un orientamento (basato, tra l’altro, esclusivamente sulla motivazione della prevalenza dell’interesse alla salute tutelato dalla norma, su quello economico di cui gli operatori sono portatori) formatosi all’esito di una cognizione sommaria quale è quella propria della fase cautelare. Tale orientamento potrebbe mutare all’esito di un’analisi approfondita nella fase di merito, che tenga conto delle pregnanti ragioni degli operatori del settore e, magari tra 3/4 anni (visti i tempi medi della giustizia amministrativa nella nostra Regione), qualche sentenza potrebbe accogliere le pretese delle aziende operanti nel settore, che nel frattempo potrebbero essere state però irrimediabilmente chiuse.

 Il rischio per la Pubblica Amministrazione? La condanna al pagamento di ingentissimi danni a carico dei Comuni e della Regione, a titolo di risarcimento per l’illegittima chiusura di attività lecite ed esercitate in virtù di provvedimenti autorizzatori, rilasciati dalla Pubblica Amministrazione stessa.

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