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La rinuncia alla restituzione del finanziamento soci: le novità fiscali per il 2016

23 Settembre 2016

In questo momento di crisi economica e di problematiche del settore dei giochi capita spesso che i soci che avevano effettuato finanziamenti alla società di cui fanno parte debbano rinunciarvi per supportare l’azienda in difficoltà.

A seguito delle novità portate dal decreto “internazionalizzazione” la rinuncia dei soci ai crediti derivanti da finanziamenti costituisce tuttavia una sopravvenienza attiva e quindi un ricavo per la società fiscalmente rilevante a seconda del valore fiscale attribuito.

L’art. 13 comma 1 lett a) del D.Lgs. 147/2015 ha inserito nell’art. 88 del TUIR il comma 4 bis prevede infatti che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.

Pertanto nel caso frequente in cui un socio di società rinunci al proprio credito da finanziamento per ripianare le perdite subite dalla società, al fine di non assoggettare la sopravvenienza a tassazione a carico della società, il socio dovrebbe rilasciare a quest’ultima una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale dichiarare un valore fiscale del finanziamento uguale al suo ammontare.

Nel caso invece di assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è zero, come prevede il comma 4-bis del decreto, e quindi, senza la predetta comunicazione, la società sarà tenuta alla rilevazione fiscale dell’intera sopravvenienza attiva.

Il comma 2 dell’art. 13 del predetto D.Lgs. 147/2015, prevede infine che la disposizione si applichi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore e quindi dall’anno solare 2016 per cui la nuova disposizione si rende già applicabile per es. alle rinunce ai crediti effettuate dai soci per la copertura delle perdite derivanti dal bilancio del 2015.

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