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L’accertamento d’ufficio sulla società a responsabilità limitata può allargarsi ai c/c dei soci

10 Luglio 2018

In sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Dpr n. 600 del 1973, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie di conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ne consegue in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti intestati alle persone fisiche con essa collegate, l’Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell’art. 32 del DPR n. 600 del 1973, impone alla società contribuente di dimostrare l’estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa.
Ordinanza n. 15875 del 15 giugno 2018 (udienza 16 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. Fracanzani Marcello Maria
Rettifica imposte sui redditi delle società di capitali – Articolo 37, comma 3, del Dpr n. 600 del 1973 – L’utilizzazione dei dati risultanti dai conti correnti bancari non è limitata ai conti formalmente intestati all’ente – Riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali – L’Amministrazione finanziaria può provare, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione – La società deve dimostrare l’estraneità delle operazioni alla propria attività di impresa.

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