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L'Agenzia delle Entrate chiarisce: obbligo di pagare le tasse sulle vincite erogate da siti esteri

11 Gennaio 2011

E’ finalmente iniziato il percorso di “educazione” dell’utenza verso il discernimento tra gioco autorizzato e gioco irregolare (perché offerto senza concessione).
D’ora in poi, tutti i giocatori su siti esteri saranno sottoposti a verifica fiscale in quanto le loro (eventuali) vincite costituiscono reddito imponile a tutti gli effetti, nel cui ambito non si potrà dedurre il costo della posta iniziale o della scommessa. Un atto atteso da anni, e sul quale si era recentemente formata una certa sensibilità, derivante dal fatto che la sconfitta del gioco irregolare sul piano commerciale doveva essere accompagnata da un coinvolgimento dell’utenza, alla quale non si poteva più lasciare la “libera” scelta sulla preferenza da accordare in tema di gioco on line.
Sanzioni Penali a parte, quindi, sulle quali regna ancora la confusione generata sulla loro compatibilità rispetto alle norme europee, il gioco irregolare è adesso sotto la lente di ingrandimento del fisco.
Le vincite “on line” realizzate su piattaforme giochi che non hanno sede in Italia e che, quindi, non scontano la ritenuta alla fonte, prevista quando chi paga è un sostituto d’imposta, vanno dichiarate (rigo RL15 del modello Unico PF) e scontano la tassazione per intero, senza cioè tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Se, inoltre, per accedere al gioco viene utilizzato un conto corrente detenuto all’estero, scatta anche, ricorrendone i presupposti “quantitativi”, l’obbligo di compilare il modulo RW. E’, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 141/E del 30 dicembre.
L’intervento dell’Agenzia fa seguito a un’istanza di interpello prodotta da un “fortunato/bravo” contribuente, che aveva realizzato vincite via internet su un casino on line avente sede all’estero, con le relative somme (giocate e vinte) che venivano prelevate e/o versate da/su un conto corrente infruttifero aperto presso un intermediario finanziario con sede nell’isola di Man.
Nel caso di specie, il contribuente istante ha vinto nel 2009, giocando a un casinò online con sede all’estero, delle somme di denaro, accreditate in un conto corrente infruttifero detenuto presso un intermediario finanziario con sede nell’isola di Man; le somme vengono accreditate senza applicazione di alcuna ritenuta. Al fine di accedere al gioco online, il contribuente ha versato una somma di denaro, prelevata dal medesimo conto.
L’istante chiede, quindi, quali siano le modalità di tassazione delle predette vincite e i relativi adempimenti dichiarativi.
L’Agenzia delle Entrate afferma, anzitutto, che le vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi online sono tassate ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, comma 1 lettera d), e 69, comma 1, del TUIR. La prima disposizione citata, infatti, statuisce che costituiscono redditi diversi le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte; la seconda, che tali somme “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”. Di conseguenza, deve essere assoggettato a tassazione l’intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d’imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione.
Peraltro, la risoluzione in esame precisa che tali redditi devono essere dichiarati dal “vincitore” al rigo RL15 del Modello UNICO PF. Ciò in quanto l’erogazione delle vincite avviene ad opera di un soggetto che non è sostituto d’imposta e che, quindi, non osserva l’art. 30 del DPR 600/73, in base al quale le vincite o i premi corrisposti dallo Stato sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa.
Qualora le vincite siano, come nel caso di specie, accreditate in un conto corrente estero, le stesse devono sottostare alle regole del monitoraggio fiscale a carico del contribuente. Al riguardo, si ricorda che l’art. 4 del DL 167/90 dispone l’obbligo di compilare il modulo RW del Modello UNICO PF per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che, al termine del periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a 10.000 euro attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. L’obbligo di compilazione sussiste anche per i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato i suddetti investimenti e attività, qualora l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a 10.000 euro. Quest’obbligo sussiste anche se, al termine del periodo d’imposta, i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari.

Il monitoraggio

Della necessità di tassare le vincite si è già detto. E’ la somma degli articoli 67 e 69 del Tuir (oltre che la logica) a imporlo. Con, in particolare, la seconda delle due norme che qualifica come reddito “l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”. L’obbligo di dichiarazione discende poi dalla circostanza che l’erogatore (straniero in terra straniera) non rientra fra i sostituti d’imposta, in relazione ai quali l’articolo 30 del Dpr 600/1973 prescrive l’obbligo di assoggettare le vincite e i premi da loro erogati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

La parte, forse, più interessante del documento di prassi riguarda gli obblighi di monitoraggio a carico del contribuente che utilizza per la sua attività ludica un conto corrente estero.

Il conto corrente estero è, infatti, un’attività finanziaria “da RW”, in quanto suscettibile di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia. Quindi, sempreché la consistenza del conto al 31 dicembre sia superiore a 10mila euro, il giocatore è chiamato a compilare la sezione II del modulo RW, barrando la colonna 4 per evidenziarne la non fruttiferità. Acquisendo ovviamente, a tal fine, documenti o attestazioni della banca estera che provino tale circostanza.

 

Il monitoraggio, però, non finisce qui. Il nostro contribuente dovrà, cioè, compilare anche la sezione III del modulo RW (sempre al superamento della soglia dei 10mila euro) per rilevare le movimentazioni del conto da e verso l’Italia. L’obbligo riguarda, infatti, oltre alle consistenze anche i trasferimenti da, verso e sull’estero, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti e attività riportati/riportabili nella sezione II, se l’ammontare complessivo dei movimenti è stato superiore a 10mila euro. Questo a prescindere dal loro saldo di fine anno (anche, quindi, se c’è stato disinvestimento o estinzione delle attività o dei rapporti finanziari).

 

Prima di concludere, due annotazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

La prima: è possibile evitare la compilazione dell’RW per i conti esteri, a condizione che il contribuente dia disposizione alla banca oltreconfine di bonificare gli interessi (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un proprio conto corrente italiano, specificando nella causale l’ammontare lordo e l’eventuale ritenuta applicata all’estero.

La seconda è un promemoria utile quando i c/c, a differenza del caso esaminato, siano fruttiferi. In questa ipotesi, gli intrecci con Unico aumentano, dovendo il contribuente riportare gli interessi nel quadro RM, autoliquidando poi l’imposta sostitutiva, con l’aliquota “ordinaria” del 27 per cento.

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