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Le novità dalla “Provincia di Bolzano”: parla l'avvocato Geronimo Cardia, Consulente legale AS.TRO

12 Ottobre 2012

Come preannunciato nel comunicato di mercoledì scorso, l’analisi della normativa adottata dalla Provincia di Bolzano è stato oggetto di una analisi giuridica, la cui ricognizione, a cura del consulente AS.TRO, Avv. Geronimo Cardia, è già disponibile e visionabile in seguito alla presente nota, che riprendiamo dal quotidiano online GiocoNews.it

Le eventuali valutazioni di carattere “strategico”, ovvero attinenti ai rimedi che l’Ordinamento consente di predisporre per situazioni di tale natura, saranno oggetto di ulteriore e separata analisi che sarà messa a disposizione sotto forma di servizio ai soci Gold.

Il 22.11.2010 è stata emanata la Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 13/2010 che ha posto dei limiti sia a quello che definisce “esercizio di sale da giochi” sia ai “giochi leciti”, prevedendo modifiche:

(i) alla Legge 13 del 13.05.1992 (Norme in Materia di Pubblico Spettacolo), con l’introduzione dell’art. 5 bis, a mente del quale “1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione (…) per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011. 2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”;

(ii) alla Legge 58 del 14.12.1988 (Norme in materia di pubblici esercizi), con l’introduzione dell’art. 11, comma 1 bis, secondo cui “Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione”.

Come è noto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto immediatamente il vaglio da parte della Corte Costituzionale, sollevando la questione di legittimità delle modifiche sopra richiamate, in quanto in contrasto con i contenuti dell’art. 117, secondo comma, lettera h) secondo cui “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale”. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 9/10.11.2011 ha dichiarato la questione di legittimità non fondata.

Recentemente, è stato altresì sollevato il problema della presunta inapplicabilità della Legge Provinciale di Bolzano n. 13/2010 a causa della presunta violazione degli obblighi di preventiva informazione alla Commissione Europea prevista dalla Direttiva 98/34/CE in occasione dell’introduzione di nuove norme e regolamentazioni tecniche che determinino restrizioni all’interno del mercato. A tal proposito, sarebbe stata recentemente avviata dalla Commissione Europea una specifica indagine volta a verificare la effettiva violazione della Direttiva e sul punto siamo in contatto con i competenti uffici di Bruxelles per conoscere lo stato di avanzamento della procedura. In via incidentale si rammenta che medesima procedure sarebbe stata aperta con riguardo ai provvedimenti limitativi di cui alla Legge Regione Liguria del 30.04.2012.

Da ultimo, va rammentato che il 4.10.2012 sarebbe stato approvato dal Consiglio Provinciale di Bolzano il disegno di legge n. 136/2012, del quale si attende di conoscere il testo definitivo e che verrà pubblicato a breve sul Bollettino Ufficiale della Regione, con il quale sarebbe stata modificata la Legge 58 del 14.12.1988, quindi la seconda delle due norme sopra indicate avente ad oggetto non specificamente le sale giochi, bensì i giochi leciti. In particolare, il provvedimento prevederebbe specifici poteri dei sindaci:

(i) di “disporre in ogni momento la rimozione (…) dei giochi leciti in contrasto con l’articolo11” (i.e. “messi a disposizione in un raggio di 300 metri” come sopra meglio descritti);

(ii) di sospendere, “in casi particolarmente gravi, l’attività dell’esercizio fino alla avvenuta rimozione”;

(iii) di applicare una sanzione da Euro 144 ad un massimo di Euro 552 per chiunque “non rimuove (…) i giochi leciti in contrasto con l’articolo 11” (i.e. “messi a disposizione in un raggio di 300 metri” come sopra meglio descritti).

Da fonti giornalistiche emergerebbe che, in sede di approvazione del disegno di legge, sarebbe stato altresì approvato un emendamento che eviterebbe l’immediata rimozione, con l’introduzione di un periodo transitorio, il cui tenore letterale non risulterebbe ancora noto, e che andrebbe valutato solo dopo averne preso visione.

A questo punto, fatta l’analisi di quest’ultimo testo una volta emanato, occorrerebbe prendere coscienza della eventuale decisione da parte del Governo di agire direttamente come fatto inizialmente per la Legge della Provincia di Bolzano, nonché prendere visione dei primi provvedimenti attuativi adottati dai Comuni, al fine di censire le iniziative funzionali alla tutela del comparto. Esse, con ogni probabilità, potranno tenere in considerazione i rilievi che stiamo portando avanti con riferimento alla simile Legge Provinciale di Trento, ivi inclusa la questione di legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui ignora che l’ordinamento giuridico si appalesa orientato a ritenere rilevanti esigenze di unitarietà di trattamento sull’intero territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione ed ivi incluse tutte le ragioni che si ritiene suggeriscano di superare il richiamato precedente della Corte medesima.

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