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Legge di Bilancio 2018: dal 1° gennaio 2018 nuova tassazione di dividendi e plusvalenze

12 Febbraio 2018

(a cura del dottor Marco Minoccheri, consulente fiscale AS.TRO)

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto novità rilevanti per la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni sono previste anche per la tassazione di dividendi e utili che sicuramente interessano ai nostri associati.

Si ricorda innanzitutto che fino al 31 dicembre 2017 le partecipazioni non qualificate scontavano l’imposta del 26%, mentre quelle qualificate concorrevano al reddito in misura ridotta legata all’aliquota d’imposta come di seguito indicato:

– 58,14% per i dividendi formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al – 31 dicembre 2016 (generalmente dal 2017);

– 49,72% per i dividendi formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al – 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (in generale dal 2008 al 2016);

– 40% per i dividendi formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (in generale fino al 2007).

Tuttavia per l’anno 2018 viene stabilita l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% anche per i dividendi collegati a partecipazioni qualificate e per gli utili derivanti da associazione in partecipazione, sia per contratti non qualificati che qualificati.

Se l’associante è in contabilità semplificata, gli utili concorrono alla formazione del reddito dell’associato nella misura del 58,14% se l’apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze di cui agli artt. 92 e 892 del Tuir e del costo residuo dei beni ammortizzabili (art.110 Tuir).

Tali nuove disposizioni si applicano:

– dal 1° gennaio 2018 per i redditi di capitale;

– dal 1° gennaio 2019 per i redditi diversi.

In sede di dichiarazione dei redditi, la persona fisica che ha percepito, al di fuori del regime d’impresa, utili da partecipazioni qualificate in società residenti in Italia, oppure da quote sociali – anche non qualificate – in imprese ed enti esteri di ogni tipo, compresi quelli domiciliati in territori a fiscalità privilegiata, è tenuta a compilare la sezione I-A del quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche.

La relativa compilazione deve essere effettuata sulla base del principio di cassa, rilevando esclusivamente gli importi percepiti nel periodo d’imposta oggetto di tassazione, a prescindere dal momento in cui è sorto il corrispondente diritto, ovvero dalla data della delibera assembleare di distribuzione degli utili.

La società erogante o l’intermediario finanziario applicherà la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull’intero ammontare del dividendo.

La ritenuta dovrà essere versata, entro il 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione (16/4 per il I° trimestre, 16/7 per il 2° trimestre, 16/10 per il 3° trimestre e 16/01 per il 4° trimestre), a mezzo modello F24, codice tributo 1035 ed indicando, come periodo di riferimento, l’ultimo mese del trimestre.

Per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 viene prevista tuttavia una norma transitoria che impatta sulle distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018; la norma prevede che fino al 2022 continuino ad applicarsi le regole stabilite dal Mef con decreto del 26 maggio 2017 pubblicato in GU l’11 luglio 2017.

In altre parole, gli utili prodotti fino al 2017 incluso, se distribuiti dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continueranno a scontare il regime precedente, con obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi, inclusione parziale del dividendo nel reddito imponibile e assoggettamento alle aliquote ordinarie Irpef e addizionali comunali e regionali.

Tuttavia s tal proposito una questione da monitorare con attenzione è il caso in cui la società in cui il risparmiatore/contribuente detiene partecipazioni abbia già deliberato la distribuzione dei dividendi nel corso del 2017 ma non li abbia ancora pagati alla data del passaggio al nuovo regime.

La disciplina transitoria, infatti, riguarda soltanto le distribuzioni “deliberate” a partire dal 1° gennaio 2018 . In tali situazioni, per evitare l’applicazione del nuovo regime e tassare i dividendi secondo le vecchie regole è necessario che entro il 31 dicembre 2017 sia intervenuto anche il pagamento dei dividendi già deliberati. In caso contrario, per i soci che incassano nel 2018 il dividendo deliberato nel 2017, scatta direttamente l’applicazione della ritenuta del 26 per cento.

Anche per le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate verrà applicata la tassazione prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di plusvalenze non qualificate e cioè al 26%.

All’art. 68, c. 3 del Tuir erano indicati i criteri per la determinazione del reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, con tassazione quindi diversa da quelle non qualificate; ciò comportava che eventuali minusvalenze potevano essere compensate esclusivamente con plusvalenze di medesima natura. Tale comma è stato abrogato dall’art.1 c. 999 della Legge 205/2017 – Legge di Bilancio 2018 – che ha ricondotto a tassazione del 26%, a partire dal 1° gennaio 2018 sia le plusvalenze da cessione di partecipazione qualificata che non qualificata, dando così la possibilità di compensare eventuali minusvalenze con le plusvalenze stesse, siano esse qualificate o non qualificate. In questo caso aumenta però notevolmente la pressione fiscale per le partecipazioni qualificate.

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