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Legge di bilancio 2019: aliquota ires ridotta al 15% (mini ires) su nuovi investimenti ed incremento occupazionale

22 Febbraio 2019

Tra le numerose misure fiscali contenute nella legge di bilancio per il 2019 vi è anche quella che prevede l’applicazione, a determinate condizioni, di un’aliquota Ires agevolata (aliquota ordinaria ridotta di nove punti percentuali) a favore delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti (“mini Ires” – articolo 1, commi 28-34, legge 145/2018).

La misura di favore è indirizzata ai soggetti passivi Ires, e cioè alle società e agli enti elencati nell’articolo 73, Tuir.

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i soggetti Ires possono assoggettare il reddito complessivo netto dichiarato all’aliquota del 15% (aliquota Ires ordinaria del 24% ridotta di nove punti percentuali) per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma tra:

– gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (ex articolo 102, Tuir)

– il costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Per effetto della nuova disciplina, quindi, l’aliquota Ires ridotta è applicabile a una parte dell’imponibile. La quota agevolabile deve essere calcolata facendo riferimento a due parametri:

– utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili

– somma degli investimenti e costo del personale dipendente.

In altri termini, la parte di imponibile a cui è possibile applicare l’aliquota Ires del 15% corrisponde agli utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, ma nei limiti della somma tra investimenti e costo del personale dipendente. La determinazione della quota di reddito agevolabile, pertanto, deve essere effettuata combinando tra loro i due parametri rilevanti.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale (ex articolo 115, Tuir), l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato dalla società, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.

La nuova disciplina è applicabile, anche ai fini Irpef, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo (Snc) e in accomandita semplice (Sas) in regime di contabilità ordinaria.

Se tali soggetti operano in regime di contabilità semplificata, l’agevolazione si applica a patto che le scritture contabili previste dall’articolo 2217, secondo comma, del codice civile, siano integrate con un apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva.

L’Irpef è determinata applicando, alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa, le aliquote ordinarie (previste dall’articolo 11, Tuir), ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

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