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Legge di stabilità: il riconoscimento del gestore, finalmente una realtà

10 Dicembre 2010

La legge di stabilità è pronta per essere convertita in Legge. Con l’approvazione di martedì scorso – 7 dicembre – da parte del Senato della Repubblica del testo già approvato in precedenza dalla Camera senza alcuna modifica ulteriore, la nuova Finanziaria per il 2011 è pronta per l’adozione effettiva, che conseguirà dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo di Legge.

Tra le nuove disposizioni contenute nella Legge di Stabilità vi è una parte sostanziosa dedicata al comparto del gioco pubblico, con nuove regole per quanto riguarda la tutela dei consumatori e del contrasto all’evasione ma soprattutto per quanto riguarda gli operatori del comparto new slot con il definitivo riconoscimento giuridico della figura del gestore. Un riconoscimento che può considerarsi ‘storico’ per la categoria ma che, come ricordato pubblicamente nei giorni scorsi dai rappresentanti di AS.TRO, dovrà considerarsi un punto di arrivo per i gestori di lunga data ma un punto di partenza per i nuovi gestori, sul quale costruire il proprio futuro.

Nel testo di legge, il comma 82 dell’articolo 1 recita come segue:

“Il comma 533 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:
«533. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l’elenco:
a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente,  il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione
del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco. 533-bis. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all’articolo 86 del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente nonche´ dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell’elenco rinnovano annualmente tale versamento.
Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell’elenco, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalita` di effettuazione del predetto versamento.
533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attivita` di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto.
La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica”.

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