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Lotta all’evasione e Legge di stabilita’: punto di partenza per una maggiore tutela del gioco lecito

16 Novembre 2010

Anche il comparto del Gioco Lecito è stato interessato da provvedimenti di inasprimento delle ripercussioni collegate alla evasione o elusione dei tributi connessi alle attività di gioco.
La non indifferente cifra di 125 milioni di euro costituisce, infatti, il presumibile maggior “ricavo” erariale ipotizzato dal Legislatore come derivante dalla “stretta” sul gioco irregolare e illegale.
Ipotizzare cifre su tali basi è veramente arduo, soprattutto perché il profilo della riscossione è notoriamente indipendente e successivo rispetto a quello degli accertamenti e dei verbali di constatazione, con ciò presupponendo una intrinseca “natura” di scommessa della posta di bilancio in tali termini formulata. Tuttavia, il GIOCO è abituato a stupire i ragionieri dello Stato, e anche su tale fronte si realizzeranno delle sorprese.
Se è vero che ogni comparto industriale annovera una “quota” di evasione fiscale (oscillante tra percentuali definite fisiologiche rispetto determinate caratteristiche delle attività economiche, e percentuali definite “scandalose”, per incidenza complessiva), è sicuramente vero che anche il GIOCO fa la sua parte in questa “italica commedia”.
Apparecchi da gioco non conformi, Tornei di poker clandestino, Scommesse di ispirazione comunitaria ma dal regime fiscale “caraibico”, siti internet che scavalcano quotidianamente l’oscuramento, costituiscono fattori “drenanti” le risorse di molti italiani “distratti” o “menefreghisti”, che non si pongono il problema di accedere solo alle forme di gioco regolari e regolarmente tassate.
La legge di stabilità apre ad un interessante fronte di intervento “sistematico” sul fenomeno del gettito erariale non percepito da attività che (se autorizzate o se regolarmente svolte) avrebbero dovuto, di contro, versarlo.
Il provvedimento, infatti, non si limita a riconoscere il volume  di gioco irregolarmente prodotto (e accertato) come base imponibile per i tributi assoggettati alla liquidazione di AAMS, ma anche come base imponibile personalmente attribuita al contravventore a titolo di cespite. In tema di PREU, le conseguenze sono sufficientemente descrivibili: l’apparecchio comma sei lett. a “finto”(finto perché del prototipo omologato propone solo funzionamento e grafica), che realizza 1.000 euro di coin IN, genererà, oltre ai “canonici” 126 euro di PREU, anche un maggior reddito – imponibile di 1.000 euro in capo al soggetto che risulterà beneficiario della gestione stessa del congegno. Come noto, infatti, l’attività illecita non beneficia della deduzione dei costi, e le irregolari vincite distribuite da irregolari apparecchi non possono essere riconosciute ai fini dell’abbattimento della base imponibile.
Ciò che assume rilievo, pertanto, è la seguente circostanza: l’assunzione del “volume” di gioco a parametro di riferimento della base imponibile recuperata a tassazione per il contravventore, implica la oggettiva facilità di superamento delle soglie oltre le quali “scatta il penale”. Ai fini del reato di infedele dichiarazione, infatti, il limite è di 103.291€, ovvero dato numerico che un “dignitoso” operatore illegale realizza, a livello di “volume” di gioco in pochi istanti di attività.
Non che il “penale” faccia paura in sé, figuriamoci, ma un dato sicuramente cambia: coloro che, sino ad oggi, erano assoggettati solo alla conseguenza di dover “riversare” ex post, quello che avrebbero dovuto corrispondere “ex ante” (con qualche spicciolo di sanzione), oggi dovranno ri-fare i loro conti. Il procedimento penale, con le relative misure cautelari (notoriamente più fastidiose delle cartelle esattoriali), entra di diritto nel novero degli “incidenti di percorso” a cui si può andare incontro quando si evade il PREU. Nell’ambito dei “nuovi conteggi”, poi dovranno essere considerati anche i nuovi strumenti di indagine bancaria rapidamente esperibili con le vigenti procedure da parte degli uffici finanziari e della G.d.F., unitamente ai precedenti giurisprudenziali in tema di ricostruzione induttiva della capacità reddituale.
La legge di stabilità, pertanto, apre un fronte, che si completerà solo quando anche il “giocatore distratto” percepirà le conseguenze tributarie della indebita preferenza accordata al gioco irregolare: il recupero a tassazione anche delle “vincite” percepite al di fuori dei canali istituzionali, deve costituire il necessario sviluppo delle recenti novità legislative, la cui efficacia “sistemica” è a rischio se non “si chiude il cerchio” della movimentazione del denaro.

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