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Nuovi registratori di cassa per la trasmissione digitale dei corrispettivi: cosa fare in caso di reso

10 Settembre 2019

Alla luce del nuovo quadro normativo delineato dall’articolo 2, comma 1, Dlgs n. 127/2015 che dispone l’obbligo per i commercianti al minuto la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 – obbligo anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400mila euro annui, l’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019, chiarisce che in caso di reso dei beni acquistati, le procedure da seguire ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono le stesse descritte nelle risoluzioni nn. 154/2001 e 219/2003.
I due documenti di prassi, infatti, forniscono precisazioni sul trattamento Iva da applicare alle ipotesi in cui il commerciante riconosca alla clientela la facoltà di restituire la merce entro trenta giorni dall’acquisto, ricevendo in contropartita un altro prodotto di uguale o maggior valore o un “buono-acquisto” da spendere in un momento successivo per merce di pari valore, ovvero il rimborso integrale del prezzo pagato (in quest’ultimo caso, naturalmente, configurandosi un’ipotesi di esercizio del diritto di recesso, l’operazione imponibile viene meno).
Le procedure descritte nei citati documenti di prassi si applicano anche al documento commerciale, in quanto la rettifica dell’Iva offre garanzie in merito alla certezza dell’operazione di reso.
In particolare, ricorda l’amministrazione, la procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario (le generalità dell’acquirente, l’ammontare del prezzo rimborsato, i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria, il numero di identificazione della pratica di reso). In sostanza, sono garantite le informazioni desumibili dal contenuto della fattura e della nota di variazione (articoli 21 e 26 del Dpr n. 633/1972).

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