730/2014: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di rimborso dei crediti
- astro trattenimento
- 4 giu 2014
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Con Risoluzione 30 maggio 2014, n. 57, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito allo svolgimento dell'assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione Mod. 730/2014. In particolare, tra le precisazioni fornite si segnala che: - ai sensi del D.L. 69/2013, possono presentare il Mod. 730 anche i contribuenti che hanno perso il posto di lavoro e quindi sono senza sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In tale ipotesi, se dalla dichiarazione emerge: a) un debito, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento, oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna l'F24 compilato al contribuente; b) un credito, il rimborso viene effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate; - il rimborso superiore ad euro 4.000 determinato anche da detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni è soggetto al controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha tempo sei mesi per verificare l'effettiva spettanza del rimborso. Qualora, invece, il credito non derivi da detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze di precedenti dichiarazioni, il rimborso viene effettuato ordinariamente dal sostituto d'imposta; - nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito, il contribuente può decidere di utilizzare, in tutto o in parte, l'ammontare del credito in compensazione, compilando il quadro I. In tal caso, le somme indicate nel predetto quadro non concorrono al raggiungimento dei 4.000 euro. Fonte: Seac