Agenti e Rappresentanti 2014: comunicazione della ritenuta d’acconto anche via pec
- astro trattenimento
- 5 dic 2014
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Tutti i soggetti indicati al primo comma dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973 sono obbligati a effettuare la ritenuta d’acconto dell’IRPEF sulle provvigioni che derivano da attività di intermediazione commerciale, ossia: a) le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo; b) le associazioni costituite da artisti e professionisti; c) le società di persone (s.a.s., s.n.c.) ed equiparate; d) le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell’art. 87 del D.P.R. 917/1986. La ritenuta in questione si applica sulle provvigioni per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti: • di commissione; • di agenzia; • di mediazione; • di rappresentanza di commercio; • di procacciamento di affari; anche se corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. È dovuta una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF nella misura dell’aliquota del primo scaglione dei redditi soggetti all’Irpef (attualmente 23%). Tale ritenuta, in generale, è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni corrisposte. Ritenuta ridotta - La ritenuta è ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (art. 25-bis, comma 2 D.P.R. 600/1973). A norma degli articoli 2 e 3, D.M. 16/04/183 la comunicazione deve essere data entro il 31 dicembre di ciascun anno solare mediante raccomandata con avviso di ricevimento e ha valore per l’anno seguente. Tale adempimento deve essere rinnovato di anno in anno. Si rende necessario eseguire la comunicazione alla ditta mandante: • in carta semplice; • in plico raccomandata; • preferibilmente non in busta; • con avviso di ricevimento. Il decreto sulle semplificazioni interviene con la modifica all’art. 25-bis, D.P.R. 600/1973, evidenziando che la comunicazione potrà essere trasmessa a mezzo di Posta elettronica certificata (Pec) invece della raccomandata con avviso di ricevimento e non avrà scadenza: resterà valida fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario. In ogni caso l’agente e/o il rappresentante dovrà comunicare “tempestivamente” le variazioni alla casa mandante o al preponente, pena l’applicazione delle sanzioni prescritte dall’art. 11, D.Lgs. 471/1997. È prevista infatti la sanzione da 258 a 2.065 euro che si sommerà alla sanzione per la presentazione di una dichiarazione “non veritiera” che varia da 2 a 3 volte la maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’art. 25 bis, D.P.R. 600/1973. Fonte: Fiscal Focus

