Antiriciclaggio: accesso ai dati per l'Agenzia delle Enrate e GdF
- astro trattenimento
- 12 giu 2018
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È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2018, il Dlgs n. 60/2018 (d’ora in avanti il decreto attuativo) riguardante l’accesso da parte delle Autorità fiscali ai dati e alle informazioni in materia di antiriciclaggio nell’ambito della cooperazione amministrativa. Il decreto recepisce la direttiva 2016/2258/Ue del Consiglio del 6 dicembre 2016 (“DAC5”), che ha integrato la direttiva 2011/16 sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra Amministrazioni finanziarie. L’articolo 1 della direttiva n. 2016/2258, con l’inserimento del paragrafo 1-bis all’articolo 22 della direttiva 2011/16/Ue, prevede che gli Stati membri dispongano per legge l’accesso da parte delle autorità fiscali “ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio”, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In particolare, l’Amministrazione finanziaria di ogni Stato membro potrà accedere ai seguenti meccanismi, procedure, documenti e informazioni: - procedure per l’adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio (articolo 13) - informazioni sulla titolarità effettiva di società e altre entità giuridiche contenute in un apposito registro centrale (articolo 30) - informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e sull’istituzione del correlato registro a livello centrale (articolo 31) - obblighi di conservazione dei documenti e delle informazioni AML, Anti Money Laundering (articolo 40). A livello di normativa nazionale, quindi, il decreto attuativo interviene, modificando e integrando, l’articolo 3, Dlgs 29/2014, con cui è stata recepita la direttiva 2011/16/Ue, fonte comunitaria principale in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, integrata e modificata nel tempo dalle molteplici direttive, che si sono succedute nell’ambito dello scambio di informazioni. L’articolo 3, comma 3, nell’attuale versione, conferma, in primo luogo, la possibilità per i “servizi di collegamento” di fornire alla controparte estera gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, utilizzando dati e notizie contenuti nell’Anagrafe tributaria, acquisiti in base al Dpr 605/1973. I “servizi di collegamento” corrispondono alle articolazioni dell’Amministrazione finanziaria individuate puntualmente dal decreto Mef 29 maggio 2014, ossia: l’Ufficio cooperazione internazionale della Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate il II Reparto analisi e relazioni internazionali del Comando generale della Guardia di finanza. La innovata disposizione prevede, inoltre, che le articolazioni competenti potranno accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private e trust produttivi di effetti fiscali in Italia, conservate in apposite sezioni speciali del Registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio. L’istituzione del registro dei titolari effettivi è prevista dall’articolo 22, Dlgs 231/2007 e l’effettiva attuazione è subordinata all’emanazione di un apposito decreto interministeriale del ministro dell’Economia e delle Finanze e del ministro dello Sviluppo economico, che stabilirà: - i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti obbligati e le modalità e i termini di comunicazione - le modalità di consultazione da parte delle Autorità di vigilanza e degli altri soggetti interessati - con specifico riferimento ai trust fiscalmente rilevanti, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e l’Agenzia delle entrate. L’articolo 1 comma 2 del decreto attuativo ha aggiunto all’articolo 3, Dlgs 29/2014, il comma 3-bis, disponendo che, ai fini dello scambio di informazioni e sulla scorta dei poteri di cui al Titolo IV del Dpr 600/1973, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza possono accedere “ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con le modalità di cui all’articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell’articolo 31 con le modalità di cui all’articolo 32 del medesimo decreto legislativo.” In linea con il dettato della Direttiva 2258/2016, nella parte in cui richiama l’articolo 13 della Direttiva 2015/849 (il cui contenuto è stato recepito dall’articolo 18, Dlgs 231/2007), i servizi di collegamento potranno avere accesso a tutto il complesso delle attività che compongono le misure di adeguata verifica, che riguardano principalmente: - l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente - l’identificazione del titolare effettivo e, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e di controllo del cliente - l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Le modalità di acquisizione di dette informazioni sono indicate dal nuovo comma 3-ter dell’articolo 3, secondo cui: - l’accesso è consentito indistintamente alle articolazioni preposte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, se le informazioni antiriciclaggio sono detenute da soggetti che già comunicano all’Agenzia le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti ai sensi dell’articolo 4, legge 95/2015 (ossia banche, società di intermediazione mobiliare, Poste italiane Spa, società di gestione del risparmio, società finanziarie e società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia) - l’accesso è effettuato esclusivamente attraverso le articolazioni della Guardia di finanza, nel caso in cui le informazioni siano nella disponibilità dei soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esempio, professionisti o prestatori di servizi di gioco). A tale scopo è prevista la stipula di un’apposita convenzione tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza che regoli i rapporti tra le due autorità, da redigere entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo. Ai sensi del successivo comma 3-quater, l’accesso ai dati e alle informazioni AML è consentito anche nel corso dello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della legge 95/2015. La disposizione riguarda evidentemente solo i soggetti indicati nell’articolo 4 della citata legge e consolida quanto già sancito dalle regole di due diligence ai fini fiscali stabilite dal decreto 28 dicembre 2015. L’articolo 3 del decreto attuativo dispone, infine, che le nuove misure si applicano alle richieste di informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.