APE 2015: dal 1 ottobre 2015 in vigore il nuovo Attestato di Prestazione Energetica
- astro trattenimento
- 1 lug 2015
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Dal 1° ottobre entrerà in vigore il nuovo Attestato di Prestazione Energetica degli edifici. Le novità contenute nel testo definitivo del Ministero dello Sviluppo economico recante «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», ha ottenuto il via libera definitivo della conferenza unificata lo scorso 18 giugno. Il nuovo Ape, che avrà una durata decennale, dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata. L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per apportare migliorie all’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli. L’attestato dovrà essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell'edificio e dovrà essere redatto da un soggetto abilitato. Quest’ultimo dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare, oggetto di attestazione, per poter reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione. Regioni e Province autonome effettueranno controlli della valenza degli attestati di prestazione energetica redatti dai certificatori energetici. Proprio per questo tali enti definiranno piani e procedure di controllo che consentiranno di verificare almeno il 2% degli attestati depositati nel territorio ogni anno solare. Il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, relativo alle sanzioni e riconosce: - a carico del certificatore una multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto; - a carico del direttore dei lavori una multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune; - a carico del costruttore/proprietario una multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto. Locazione e vendita. Il decreto introduce uno schema di annuncio di vendita e di locazione contenente informazioni uniformi sulla qualità energetica degli edifici. Per fornire un quadro completo dell'immobile in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all'involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Inoltre verranno inseriti simboli grafici, come degli emoticon, per facilitare la comprensione ai non tecnici. Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica. L'Enea entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, cioè dal gennaio 2016, dovrà realizzare la banca dati nazionale degli attestati contenente i dati relativi agli attestati, denominato SIAPE, che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli. L'alimentazione del Siape avverrà annualmente, quindi, entro il 31 marzo di ciascun anno. Fonte: Fiscal Focus

