APE 2015: nuove regole dal 1° ottobre 2015
- astro trattenimento
- 30 set 2015
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Il 1° ottobre 2015 entrano in vigore le norme che disciplinano le nuove modalità di compilazione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici. Le modifiche riguardano principalmente gli standard minimi per la misurazione delle prestazioni energetiche delle abitazioni. La certificazione energetica nel nostro Paese debutta nel 2005 con la pubblicazione del D.Lgs. 192/2005. In ordine di tempo, le ultime modifiche al decreto sono state apportate dal decreto legge 63/2013 che ha introdotto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in luogo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Entrambi gli attestati identificano il consumo annuale di energia di un edificio fornendo un’informazione immediata al cittadino relativamente all’aspetto energetico di un’abitazione. Sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 sono stati pubblicati i tre nuovi decreti che definiscono le nuove linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, che si propongono di risolvere il problema della normativa a macchia di leopardo che ne ha reso difficile l'applicazione a livello regionale. È, infatti, prevista una metodologia di calcolo omogenea su tutto il territorio nazionale e un nuovo APE unico per tutte le Regioni. La principale novità è, infatti, l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni. Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata. L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata la validità di 10 anni dell’APE. Verrà, inoltre, realizzato e un sistema informativo comune in tutta Italia, denominato Sape, contenente tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica, in modo che le regioni potranno attivare i relativi controlli. Le regioni e le province autonome al fine di effettuare i controlli della qualità degli attestati di prestazione energetica redatti dai certificatori energetici dovranno definire piani e procedure di controllo che consentiranno di analizzare almeno il 2% degli attestati depositati territorialmente ogni anno solare. Il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto). Le novità riguardano anche le indicazioni da inserire all'interno degli annunci immobiliari perché si definisce una targhetta precompilata da inserire direttamente all'interno dell'annuncio. Di questo aggiornamento dovranno tenere conto le agenzie immobiliari, i mediatori e i privati che devono vendere o affittare un immobile.

