top of page

💥AS.TRO REPLICA AL CORRIERE DELLA SERA

Pubblichiamo di seguito la lettera con alcune considerazioni sui temi affrontati nell’articolo -a cura di Ferruccio De Bortoli-, pubblicato il 14 luglio u.s. su Il Corriere della Sera con il titolo <<Se anche la Consulta non vede il gioco d’azzardo>>.


" Bologna, 15 luglio 2025

Spett.le Corriere della Sera

Alla c.a. del Direttore Responsabile

Dott. Luciano Fontana

 

A mezzo email:

 

Egregio Direttore,

 

in veste di associazione di rappresentanza degli operatori del gioco lecito (aderente a Confindustria SIT) intendiamo segnalare una evidente inesattezza – di cui chiediamo, cortesemente, la rettifica - riportata da Ferruccio De Bortoli nel suo editoriale pubblicato sul Corriere della Sera del 14 luglio u.s. e intitolato <<Se anche la Consulta non vede il gioco d’azzardo>>.

 

Riprendendo un articolo dall’ex Ministro della Salute, Renato Balduzzi, il Dott. De Bortoli ha scritto, infatti, che la sentenza n° 104/2025 della Corte Costituzionale avrebbe <<fatto cadere>> la norma, contenuta proprio nel c.d. Decreto Balduzzi, <<che prevedeva l’obbligo di un necessario distanziamento delle porte d’accesso del gioco d’azzardo dai cosiddetti luoghi sensibili>>.

 

Partendo da questa premessa, il Dott. De Bortoli si è spinto ad affermare che <<il potere delle lobby degli interessi in gioco è infinitamente superiore alle istanze a favore della salute e delle persone fragili>>. Con ciò sottintendendo che la Corte Costituzionale sarebbe stata influenzata dalle lobby nell’assumere tale decisione.

 

Lasciando al Dott. De Bortoli l’opinione secondo cui la corte Costituzionale sarebbe permeabile all’influenza delle lobby, intendiamo soltanto evidenziare che, nel caso specifico, egli giunge a tale conclusione sulla base di una premessa riferita ad una circostanza non vera.

 

Infatti, la richiamata sentenza della Corte Costituzionale (che alleghiamo alla presente) non ha in alcun modo <<fatto cadere>> la norma che prevede un distanziamento tra i punti di offerta di gioco lecito e determinati luoghi definiti “sensibili”.

 

Tale sentenza ha, invece, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3 quater del decreto legge n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi) che vietava la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco on line.

 

La illegittimità costituzionale della suddetta disposizione è stata motivata sulla base della considerazione che il divieto in essa previsto non operava alcuna distinzione tra i c.d. “totem” (ossia dispositivi destinati in via esclusiva al gioco on line, attraverso sistemi di pre – impostazione o di restrizioni di navigazione) e gli altri strumenti a navigazione libera, ossia qualsiasi dispositivo idoneo – in astratto – anche al collegamento a siti di gioco on line, compresi i personal computer e i tablet, che consentono di navigare in rete.

 

Non è la prima volta che ci troviamo a replicare a notizie non vere diffuse da coloro che, rispetto al sistema del gioco pubblico legale, si pongono in una posizione proibizionista.

 

Non contestiamo, ovviamente, la legittimità di tale posizione politica ma non comprendiamo il motivo per cui i suoi fautori, anziché supportarla con argomentazioni utili ad un sano e costruttivo confronto di idee, sentano la necessità di argomentarla attraverso la diffusione di dati o notizie fuorvianti o, addirittura, non veritiere.

 

RingraziandoLa anticipatamente per la pubblicazione della presente replica, restiamo a disposizione per ogni proficuo confronto sul tema qui affrontato.

 

Cordiali saluti.

 

Il Presidente As.Tro – Confindustria S.I.T.


Massimiliano Pucci "



Post recenti

Mostra tutti
bottom of page