Associazione in partecipazione 2013: scade il 30 settembre il termine per la regolarizzazione in sanatoria
- astro trattenimento
- 27 set 2013
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Non rimane ancora molto tempo ai datori di lavoro che intendono regolarizzare gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. Infatti, la scadenza ultima del 30 settembre 2013 è prossima e la possibilità di poter convertire tali rapporti in contratti subordinati a tempo indeterminato o un apprendistato è concessa previo accordo tra datore di lavoro e sindacati più rappresentativi sul piano nazionale. Al riguardo, si ricorda che l’assunzione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo. La chance di stabilizzazione è stata concessa direttamente dal D.L. Lavoro (D.L. n. 76/2013), recentemente convertita nella L. n. 99/2013. Tuttavia, per usufruirne è necessario raggiungere – tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013 - un’intesa tra datore di lavoro e sindacati che nella generalità dei casi sarà di livello aziendale. Al riguardo, si rammenta che il processo di stabilizzazione è consentito anche alle imprese che abbiano subito provvedimenti amministrativi o pronunce giurisdizionali, purché non definitivi, concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti di associazioni in partecipazione. Gli interlocutori che hanno facoltà di avviare la stabilizzazione, la quale deve pervenire entro il 30 settembre 2013, possono essere le rappresentanze sindacali aziendali o nazionali (in base alla dimensione aziendale); in assenza (ipotesi tipica delle piccole imprese), è possibile rivolgersi alle rappresentanze territoriali. In ogni caso deve trattarsi di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, è estremamente importante che l’accordo contenga l'impegno all'assunzione dei lavoratori entro tre mesi dalla firma, nonché la tipologia di contratto da adottare che potrà essere solo a tempo indeterminato oppure di apprendistato. Dopo aver raggiunto l’intesa con i sindacati, bisogna procedere entro i successivi tre mesi all’assunzione dei lavoratori (full time o part time). Con riferimento agli apprendisti è bene che l'accordo preveda la percentuale minima di part time utile a soddisfare l'obiettivo formativo. A tal proposito, si ribadisce che la stabilizzazione riguarda solo associati con esclusivo apporto di lavoro, con l'esclusione quindi delle ipotesi miste. Per quanto riguarda l’aspetto dei licenziamenti individuali, è stato previsto che nei sei mesi successivi all’assunzione i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Ne consegue che è esclusa la possibilità di recedere per motivi economici. Il processo di stabilizzazione, però, ha un costo. Infatti, bisogna versare un contributo straordinario nella misura del 5% della quota relativa all'associato, che serve a integrare la posizione previdenziale dei lavoratori oggetto di stabilizzazione (il termine di pagamento non è indicato nella legge). Tale contributo va calcolato sui compensi erogati all'associato per la durata del contratto e, in ogni caso, per un periodo non superiore a sei mesi. Autore:Fiscal Focus

