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Associazioni 2018: il Registro Unico Nazionale del Terzo settore

Con la riforma del Terzo settore è stato istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. L’iscrizione al registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma del settore. Ecco come si articola il registro e come iscriversi. Il Registro è pubblico, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con le Regioni e le Province autonome. Per le Reti associative i procedimenti saranno curati direttamente dal Ministero. Le informazioni in esso contenute possono essere accessibili telematicamente a tutti gli interessati. Il Registro si suddivide in più sezioni, ognuna riferita a: - Organizzazioni di volontariato - Associazioni di promozione sociale - Enti filantropici - Imprese sociali e cooperative sociali - Reti associative - Società di mutuo soccorso - Altri entri del Terzo settore. Le reti associative possono iscriversi in più settori; gli enti che esercitano prevalentemente o esclusivamente attività commerciale devono essere iscritti anche al Registro Imprese; tale iscrizione rimane un obbligo per le Imprese sociali. Nel Registro vanno obbligatoriamente annotati per ogni ente: - denominazione, codice fiscale, partita Iva - sede legale ed eventuali sedi secondarie - data di costituzione - forma giuridica - oggetto dell’attività - possesso della personalità giuridica e patrimonio minimo - legale rappresentante - soggetti che ricoprono le cariche sociali, compresi i poteri e le eventuali limitazioni. Vanno inoltre sempre comunicate: - eventuali modifiche all’atto costitutivo - delibere relative alle operazioni straordinarie - eventuali provvedimenti in relazione allo scioglimento, cancellazione o estinzione dell’ente - liquidatori - rendiconti (compresi quelli per le raccolte fondi) e bilanci. L’ufficio del Registro Unico, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, a cura del legale rappresentante dell’ente, può iscrivere l’ente o rifiutarne l’iscrizione con motivazione, ovvero richiedere implementazioni o rettifiche alla richiesta. Gli attuali registri delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) confluiscono automaticamente nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore. Ogni ente iscritto al Registro sarà sottoposto ad una revisione d’ufficio a cadenza triennale, con lo scopo di verificare la permanenza dei requisiti. Il Registro sarà operativo entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.

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